Cassazione Civile, Sentenza n. 23717/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ASL impugnava la sentenza di appello che aveva riconosciuto a Marcella Bozzetti il pagamento di una quota variabile pari a euro 25,82 per ogni consulenza effettuata per pazienti DEA e pazienti ricoverati (periodo 2009-2017), sostenendo che tali visite rientrano nei compiti ordinari dello specialista ambulatoriale previsti dall'ACN 2015 (art. 22) e quindi sono comprese nella quota oraria, non soggette a ulteriore remunerazione. Inoltre la ASL censurava la Corte d'appello per aver omesso di accertare se fossero stati programmati gli obiettivi aziendali che giustificano l'erogazione della quota variabile prevista dall'art. 41 ACN 2015 e per aver dato rilevanza al solo fatto che le consulenze fossero richieste dai reparti, senza verificare le modalità, l'autorizzazione e la negoziazione regionale/aziendale richieste dall'ACN.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della ASL, ritenendo fondati i motivi collegati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato sia nel non valutare la rilevanza dell'art. 22 (compiti e funzioni dello specialista ambulatoriale) ai fini della determinazione della spettanza di compensi aggiuntivi, sia nel non accertare l'esistenza, nella programmazione aziendale/regionale, degli obiettivi che costituiscono presupposto per la quota variabile ex art. 41 ACN 2015. Ha inoltre osservato che l'Allegato 3 contiene le tariffe ma non i requisiti per l'attribuzione dei compensi, il cui regime spetta all'art. 41 e alla negoziazione regionale/aziendale. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione (anche per le spese).
Norme richiamate
ACN 2015 art. 22
"Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche. In tale contesto lo specialista esegue attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione, di supporto e consulenziali; opera in sede ambulatoriale, in sede ospedaliera..." (punti 7 e 8, tra cui: "assicura il consulto con il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, previa autorizzazione dell'Azienda, nonché il consulto specialistico interdisciplinare")
L'art. 22 delimita i compiti ordinari dello specialista ambulatoriale e include tra questi attività di supporto e consulenza svolte per i fini istituzionali dell'Azienda: tale disciplina può escludere la spettanza di compensi aggiuntivi se l'attività rientra nel normale orario e nei compiti previsti.
ACN 2015 art. 41 comma 8
"Agli specialisti ambulatoriali spettano i compensi previsti per le prestazioni di ·cui all'allegato 3, fatta salva diversa determinazione degli Accordi Integrativi Regionali, ed il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 39, comma 3"
L'art. 41 individua la quota variabile e le prestazioni per le quali può essere erogata: l'erogazione è subordinata alla programmazione di obiettivi aziendali/regionali e alla negoziazione regionale/aziendale; non basta il mero fatto della prestazione per riconoscere il compenso.
Allegato 3 - Nomenclatore Tariffario (ACN 2015)
"Consulto ambulatoriale con il medico di medicina generale e/o altro specialista di altra branca euro 25,82 da corrispondere solo allo specialista ambulatoriale consultato"; e "Le prestazioni suddette sono effettuate a richiesta del medico di medicina generale o dello specialista, previa autorizzazione del Direttore del Distretto o suo delegato"
L'Allegato contiene le tariffe nominali per specifiche tipologie di consulto, ma non definisce i requisiti di spettanza: è necessario verificare che la prestazione si configuri effettivamente come "consulto" secondo i criteri contrattuali e che siano rispettate le procedure di autorizzazione e le determinazioni regionali/aziendali.
ACN 2015 art. 39 comma 3
Richiamato come fonte delle prestazioni aggiuntive cui può applicarsi il nomenclatore; il dettaglio delle prestazioni aggiuntive va interpretato congiuntamente agli artt. 22 e 41 e alla negoziazione regionale/aziendale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Fondamento procedurale del ricorso per cassazione: nn. 3 (violazione di norme di diritto) e 5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto i motivi fondati ai sensi di queste previsioni.
Massime di principio
- Per riconoscere compensi aggiuntivi (quota variabile) non basta l'esistenza di una tariffa nell'Allegato 3: è necessario verificare che la prestazione sia qualificabile come "consulto" secondo l'ACN e che sussistano gli obiettivi/atti di programmazione aziendale o regionale che giustificano la quota variabile.
- Le attività di visita a pazienti ricoverati o provenienti dal DEA possono rientrare nei compiti ordinari dello specialista ambulatoriale (art. 22) e dunque essere comprese nella quota oraria se l'attività è parte delle funzioni istituzionali senza i requisiti per il riconoscimento di prestazioni aggiuntive.
- La modalità del confronto/consulto (presenza del medico richiedente, scambio telematico, visita collegiale ecc.) è rilevante: il nomenclatore distingue tipologie di consulto e può attribuire tariffazioni diverse (es. domiciliare), pertanto occorre esaminare fattispecie concreta e autorizzazioni formali.
- Onere probatorio: chi chiede il pagamento aggiuntivo deve dimostrare che la prestazione rientra nei casi previsti dall'art. 41/Allegato 3 e che sono stati rispettati gli adempimenti organizzativi e di autorizzazione (es. determinazioni regionali, autorizzazioni aziendali).
- La contrattazione integrativa regionale/aziendale è fondamentale: le disposizioni nazionali (ACN, Allegato 3) devono essere lette insieme alle determinazioni locali che modulano la spettanza e la distribuzione della quota variabile.
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