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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23686/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 1 L.102/1977 e successive modifiche) e richiesta di rimborso di Euro 341.426,35 per contributi previdenziali versati in eccedenza per il periodo 01/01/1992 - 31/12/1998. La ricorrente sosteneva che, pur essendo un'impresa edile, la sua attività fosse "ontologicamente" manifatturiera (trasformazione di prodotti grezzi in manufatti) e che, pertanto, dovesse rientrare tra le imprese beneficiarie secondo la classificazione ISTAT o per disapplicazione/controllo della classificazione attribuita dall'INPS. Ha inoltre invocato norme successive (es. art. 2 co.4 DL 71/93) per il periodo successivo al 1993 e ha censurato l'interpretazione restrittiva delle norme che aveva escluso le imprese edili dal beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in base alla disciplina normativa e alla giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. n.19082/2013 e ord. n.24634/2023), il legislatore, con la conversione del d.l. n.20/1979 in L. n.92/1979 e con l'art. 5 della stessa legge, ha escluso espressamente le "imprese edili ed affini" dall'ambito di applicazione della riduzione contributiva/fiscalizzazione destinata alle imprese manifatturiere ed estrattive individuate con riferimento alla classificazione ISTAT. La Corte territoriale aveva inoltre accertato che la società era un'impresa edile, non era iscritta con i codici ISTAT delle imprese beneficiarie e non aveva provato la natura manifatturiera dell'attività. Essendo doppia la conformità delle decisioni di merito, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in Euro 6.000,00 oltre accessori e Euro 200,00 per esborsi) e ad eventuali contributi unificati aggiuntivi ove dovuti.

Norme richiamate

  • D.L. n.15/1977 conv. in L. 102/1977, art. 1, co.1

    Norma originaria che prevedeva il credito contributivo per imprese industriali/artigiane (successivamente riformulata). La Corte osserva che, pur avendo il legislatore nel tempo modificato la platea dei beneficiari, l'interpretazione complessiva delle modifiche non consente di ricomprendere le imprese edili tra le beneficiarie.

  • D.L. n.20/1979 conv. in L. 92/1979, art. 1, co.1

    "escludendone espressamente le imprese edili ed affini"

    La legge di conversione ha modificato il testo prevedendo l'inclusione delle imprese artigiane e l'esclusione espressa delle imprese edili ed affini: tale esclusione è decisiva per negare l'applicabilità del beneficio alle imprese edili, anche se queste svolgono attività con aspetti di trasformazione.

  • L. 31/3/1979 n. 92, art. 5

    "Le imprese manifatturiere ed estrattive [...] sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica"

    Il rinvio alla classificazione ISTAT è vincolante per l'individuazione delle imprese beneficiarie: posto l'espressa esclusione delle imprese edili, l'art. 5 non può essere interpretato nel senso di ricomprendere nell'ambito delle imprese manifatturiere le imprese edili.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale definizione generale delle attività industriali (con la manifatturiera come "species"). La Corte tuttavia ritiene che la classificazione normativa speciale e il rinvio all'ISTAT prevalgano rispetto a un'interpretazione ontologica ricavata dal codice civile.

  • art. 49, primo comma, lett. a), L. 88/89

    Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'edilizia è compresa nel settore "industria" ai fini della classificazione dei datori di lavoro; la Corte non ritiene che ciò sufficiente a superare l'espressa esclusione normativa operata dalla legge di conversione del 1979 e dal rinvio all'ISTAT.

  • D.L. 71/1993, art. 2, co.4

    Norma richiamata dalla ricorrente per il periodo successivo al 1993, che riconosce la fiscalizzazione per imprese edili con determinati codici ISTAT (45.1 - 45.45.2). Anche in questo caso la condizione posta è il riconoscimento tramite i codici ISTAT: non basta l'argomento ontologico.

  • D.P.R. n.115/2002, art. 13, co.1

    Richiamato in relazione alla condanna al versamento del contributo unificato e al possibile pagamento del doppio del contributo qualora dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione normativa (rinvio alla classificazione ISTAT e le modifiche legislative) prevale su un'interpretazione "ontologica" dell'attività: le imprese edili sono state espressamente escluse dalla platea dei beneficiari della fiscalizzazione prevista per le imprese manifatturiere/estrattive.
  • Per ottenere benefici di natura contributiva fondati su classificazioni, è essenziale che l'impresa rientri nei codici ISTAT espressamente indicati dalla norma; la mera dimostrazione di aspetti 'trasformativi' dell'attività non è di per sé sufficiente a superare un'esclusione normativa esplicita.
  • La disapplicazione della classificazione amministrativa (ISTAT/INPS) è teoricamente possibile ma richiede argomentazioni e prove solide sulla illegittimità o infondatezza della classificazione: in assenza di ciò, il rinvio normativo all'ISTAT è vincolante.
  • Quando le decisioni di merito sono "doppiamente conformi" (stessi esiti in primo grado e appello) la Cassazione è limitata nel riesame del materiale probatorio e tende a non riformare le valutazioni di fatto, salvo vizio giuridico manifesto.
  • In sede di pianificazione di un ricorso per ottenere fiscalizzazioni o rimborsi contributivi, è necessario produrre documentazione probatoria specifica (iscrizioni/codici ISTAT, dati amministrativi, prove della natura produttiva/manifatturiera e, se possibile, atti che impugnino la classificazione amministrativa) piuttosto che argomentazioni puramente interpretative del concetto di "manifattura".
  • Norme speciali che prevedono agevolazioni contributive devono essere interpretate in modo restrittivo: non è ammessa analogia estensiva per ricomprendere categorie espressamente escluse.

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