Cassazione Civile, Sentenza n. 23714/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la Deliberazione n. 222 del 21.04.2016 con la quale il Commissario di ARAP revocava la precedente nomina (delibera n.238/2001) che lo aveva designato Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano. Fazi sosteneva che, a seguito della costituzione dell'ARAP e della fusione/estinzione del Consorzio, il suo incarico apicale e il relativo incentivo economico dovevano essere mantenuti in virtù delle norme regionali e del disciplinare di passaggio (art.1, punto 18, legge reg. n.23/2011 e punto 5.7 del Disciplinare), nonché della disciplina contrattuale (CCNL Dirigenti) e delle garanzie contro il demansionamento; denunciava quindi violazioni normative e contrattuali e chiedeva reintegra nelle funzioni e nella retribuzione comprensiva del premio di anzianità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'Appello che, in parziale riforma del primo giudizio, aveva riconosciuto al ricorrente soltanto la somma di euro 1.421,07 a titolo di premio di anzianità. La Cassazione ha ritenuto che la fusione dei Consorzi e la costituzione dell'ARAP (atto legislativo e disciplinare) abbiano estinto il Consorzio di Avezzano e trasformato le sue strutture in semplici articolazioni territoriali dell'ARAP. Di conseguenza, l'incarico apicale di Direttore del Consorzio, strettamente connesso all'autonomia e alle funzioni dell'ente estinto, non si è automaticamente trasferito; invece il ricorrente ha mantenuto la qualifica e funzioni dirigenziali effettive (Capo Servizio Tecnico) nell'ambito della nuova struttura. Non è stato provato il demansionamento né lo svilimento delle competenze; la nomina del Commissario e le scelte riorganizzative avevano fondamento legislativo e motivazionale. Il ricorrente è stato pertanto condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge regionale Abruzzo 29 luglio 2011, n.23, art.1, punto 18
"Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale previa informazione e consultazione sindacale (...) transita all'ARAP nelle medesime funzioni"
La Corte ha ritenuto che la norma garantisca il passaggio del personale alle medesime funzioni ma non la conservazione automatica di un incarico apicale e degli specifici incentivi collegati a una figura che era propria di un ente (Consorzio) successivamente estinto
Deliberazione della Giunta regionale n.421/P del 17 giugno 2013 (Disciplinare), punto 5.7
"il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi, previa informazione e consultazione sindacale (...), passa all’ARAP conservando i diritti già maturati presso i Consorzi"
Il Disciplinare conferma la tutela dei diritti del personale ma regola il procedimento di passaggio: la conservazione delle "funzioni" non equivale automaticamente alla traslazione di incarichi apicali e di specifici trattamenti retributivi legati alla struttura consortile estinta
Legge regionale 24 marzo 2009, n.4, art.6
Autorizza la revoca del Consiglio e la nomina di un commissario per gestione straordinaria; la Corte ha ritenuto legittima la nomina del Commissario e le conseguenti scelte riorganizzative in presenza dei presupposti previsti dalla norma
CCNL Dirigenti (Contratti collettivi applicati), art.2 e art.21
L'art.2 riconosce che la posizione apicale del Direttore ha rilevanza nell'ordinamento dell'ente di provenienza; la Corte ha interpretato tale tutela come riferita all'ordinamento dell'ente originario (Consorzio) e non come automa trasferimento di identica posizione apicale nell'ente risultante dalla fusione; l'attribuzione di trattamenti aggiuntivi dipende dalla persistenza della specifica funzione
Codice civile, art.2103 (attribuzione di mansioni) e artt. 1218/altre richiamate
La Corte ha applicato i criteri civili sul demansionamento: per contestare la revoca dell'incarico occorre dimostrare una reale riduzione delle mansioni, delle competenze e del profilo professionale; qui non è stato dimostrato che il ricorrente abbia subito tale depauperamento
Codice di procedura civile, art.360 n.3 (motivi di cassazione) e artt.112,115,414,416 ecc.
I motivi di ricorso relativi a presunte violazioni di diritto e vizi del giudizio di merito sono stati valutati e dichiarati infondati; la Corte ha escluso la rilevanza di questioni di legittimità sull'intera gestione commissariale quando non emergono collegamenti diretti e necessari con l'atto impugnato
Statuto ARAP, artt. 12, 13, 14
Lo Statuto attribuisce funzioni apicali al Presidente/Amministratore unico e al Direttore generale; la Corte ha ritenuto che tali figure abbiano assorbito le funzioni direttive esistenti nei singoli Consorzi, rendendo superflua la persistenza dell'incarico di Direttore del Consorzio estinto
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater
Norma richiamata in sede di liquidazione delle spese processuali (contributo per soccombente); la Corte ha rilevato i presupposti per l'applicazione
Massime di principio
- La semplice previsione del transito del personale verso un nuovo ente non implica la conservazione automatica di incarichi apicali collegati a un ente estinto; è determinante la corrispondenza fra funzioni effettivamente svolte e ruolo giuridico esistente nell'ente subentrante
- In caso di fusione o riorganizzazione legislativamente disposta, la valutazione sulla legittimità di revoche di incarichi deve tener conto della nuova struttura organizzativa e delle competenze assorbenti (presidente, direttore generale ecc.)
- Per far valere un demansionamento il lavoratore deve provare la riduzione concreta e oggettiva delle mansioni, delle responsabilità e delle capacità richieste; la conservazione di titoli o di qualifiche formali non è di per sé sufficiente
- Le decisioni assunte da commissari nominati in base a specifiche norme regionali sono legittime se fondate su motivazione adeguata e nei limiti dei poteri conferiti; il sindacato giurisdizionale non può mutare la valutazione discrezionale e organizzativa se non vi è violazione di legge o incompetenza
- I trattamenti accessori (incentivi, premi) collegati a incarichi non possono essere reclamati se il presupposto dell'erogazione (la persistenza dell'incarico/ruolo nell'ente) viene meno a causa dell'estinzione dell'ente stesso
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