Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21906/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per più rapine aggravate in concorso sostenendo: (1) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per aver ritenuto attendibili le chiamate in correità rese da Giustino Pisco e Ciro Vigoriti ai sensi dell'art.197-bis c.p.p., lamentando la mancata valutazione della credibilità intrinseca e dell'assenza di adeguati riscontri probatori per tutti e tre i capi di imputazione; (2) vizio di motivazione relativo all'utilizzazione dei dati esteriori delle comunicazioni ricavati dai tabulati telefonici alla luce dei criteri introdotti dal d.l. n.132/2021, conv. in legge n.178/2021, ritenendo che i tabulati non possano supportare la chiamata in correità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione dei giudici di merito, che hanno fondato la responsabilità della Sbrana su una pluralità di elementi (tra cui le dichiarazioni rese ai sensi dell'art.197-bis e riscontri indipendenti come il riconducibilità dell'immobile di Tirrenia alla ricorrente e i versamenti di denaro). È richiamata la dottrina della doppia conforme: la sentenza di appello si salda con quella di primo grado costituendo un unico corpo decisionale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto ininfluente la censura sui tabulati telefonici, poiché l'assenza fisica della Sbrana nell'immobile era irrilevante rispetto al ruolo di 'ospitante' attribuitole. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione probatoria dei giudici di merito, potendo intervenire solo in presenza di travisamento della prova o vizi di logica e macroscopica contraddittorietà, evidenziati in modo specifico e puntuale.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'ascolto del chiamante in correità; le dichiarazioni rese possono essere valutate come prova purché sussistano riscontri e criteri di affidabilità (convergenza materiale, indipendenza, specificità).

  • decreto-legge n.132/2021, convertito in legge n.178/2021

    d.l. n.132/2021 conv. in l. n.178/2021

    Ha introdotto criteri per la valutazione degli elementi esteriori delle comunicazioni (es. tabulati). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto la censura sui tabulati inconferente perché la presenza fisica della ricorrente non era elemento decisivo rispetto al ruolo contestato.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norme procedurali che consentono la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al risarcimento per l'ammenda alla Cassa delle ammende nei casi di ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata qui con decreto di pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulla motivazione: non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove, intervenendo solo per macroscopici travisamenti o contraddizioni evidenti e specificamente indicate.
  • Le dichiarazioni di chiamata in correità rese ai sensi dell'art.197-bis possono essere decisive se accompagnate da riscontri esterni che ne attestino la convergenza, indipendenza e specificità; anche due chiamate reciproche possono costituire valido riscontro se integrate da elementi obiettivi.
  • I tabulati telefonici e i cosiddetti dati esteriori delle comunicazioni sono utili come elemento di riscontro, ma la loro assenza o il fatto che non attestino la presenza fisica non impediscono di riconoscere responsabilità se esistono altri elementi che dimostrano il ruolo dell'imputato (es. uso dell'immobile, percezione di somme).
  • Il principio della doppia conforme: se la sentenza di appello riprende e si salda con quella di primo grado, le due decisioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale rafforzando la difficoltà di successo in cassazione senza censure molto puntuali.
  • Presentare motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati espone al rischio di inammissibilità del ricorso e alla condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.