Regolamento (UE) 2018/1672
Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro uniforme di controlli sul denaro contante che attraversa le frontiere esterne dell'Unione, al fine di prevenire e individuare riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Introduce obblighi di dichiarazione per il denaro contante accompagnato e obblighi di informativa per quello non accompagnato, con soglia generale di 10 000 EUR, oltre a poteri di controllo, registrazione, scambio di informazioni e trattenimento temporaneo. Il testo rafforza anche la cooperazione tra autorità competenti, UIF, Commissione, Europol e, in casi rilevanti, Procura europea, prevedendo misure in materia di segretezza, protezione dei dati, sanzioni nazionali e relazioni periodiche della Commissione.
Sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, con obblighi di dichiarazione/informativa, scambio di informazioni e poteri di trattenimento, in sostituzione del regolamento (CE) n. 1889/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti di denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, secondo la nozione definita in relazione al territorio dell'articolo 355 TFUE. Riguarda le persone fisiche che trasportano denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto, nonché i movimenti di denaro contante non accompagnato (ad es. spedizioni, pacchi postali, container, bagagli non accompagnati). Le autorità competenti sono le autorità doganali degli Stati membri e le altre autorità nazionali designate; il regolamento non disciplina le eventuali misure nazionali supplementari sui movimenti interni all'Unione, né le misure ex articoli 66, 143 e 144 TFUE. Si applica dal 3 giugno 2021, salvo l'articolo 16 applicabile dal 2 dicembre 2018.
Regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione
Il regolamento istituisce un sistema armonizzato di controlli alle frontiere esterne dell'Unione sul denaro contante, con l'obiettivo di completare il quadro UE di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in coordinamento con la direttiva (UE) 2015/849. La ratio è contrastare l'immissione di proventi illeciti nel circuito economico e facilitare l'individuazione di trasferimenti transfrontalieri di valore non tracciabile.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica ai movimenti di denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, intesi in relazione al territorio di cui all'articolo 355 TFUE. La nozione di "denaro contante" comprende quattro categorie: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate.
Sono inoltre definiti:
- "portatore", cioè la persona fisica che trasporta il denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;
- "denaro contante non accompagnato", cioè denaro contante che viaggia in una spedizione senza portatore;
- "autorità competenti", individuate nelle autorità doganali e in altre autorità nazionali designate dagli Stati membri;
- "attività criminosa", rinviando all'articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849.
L'allegato I indica, tra i beni ad alta liquidità di valore, le monete con tenore in oro almeno del 90% e i lingotti con tenore in oro almeno del 99,5%.
Obbligo di dichiarazione per il denaro contante accompagnato
Per il denaro contante accompagnato pari o superiore a 10 000 EUR, l'articolo 3 impone al portatore di presentare dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di ingresso o uscita e di mettere le somme a disposizione per il controllo.
La dichiarazione deve contenere dati dettagliati, tra cui:
- identità e contatti del portatore;
- dati del proprietario;
- ove noto, dati del destinatario previsto;
- natura, importo o valore del denaro contante;
- provenienza economica;
- uso previsto;
- itinerario e mezzo di trasporto.
La dichiarazione va resa per iscritto o elettronicamente con il modulo previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). L'obbligo non si considera assolto se i dati sono inesatti o incompleti o se il denaro non viene messo a disposizione per il controllo.
Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato
L'articolo 4 disciplina il denaro contante non accompagnato pari o superiore a 10 000 EUR. In tale ipotesi le autorità competenti possono imporre al mittente, al destinatario o a un loro rappresentante la presentazione di una dichiarazione a scopo informativo entro 30 giorni.
Le autorità possono trattenere il denaro contante fino alla presentazione della dichiarazione. Anche in questo caso, l'obbligo non è assolto se la dichiarazione non è presentata nei termini, o se le informazioni sono scorrette o incomplete, o se il denaro non è messo a disposizione per il controllo.
La dichiarazione informativa deve indicare, oltre agli elementi identificativi delle parti coinvolte, la natura, l'importo o valore, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante. Si utilizza il modulo informativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).
Poteri di controllo, analisi del rischio e dichiarazione d'ufficio
L'articolo 5 attribuisce alle autorità competenti poteri di controllo su persone, bagagli, mezzi di trasporto, spedizioni e contenitori che possano contenere denaro contante. Se l'obbligo di dichiarazione o di informativa non è rispettato, le autorità redigono d'ufficio una dichiarazione contenente, per quanto possibile, gli elementi richiesti dagli articoli 3 o 4.
I controlli devono basarsi principalmente su un'analisi del rischio e su un quadro comune di gestione dei rischi, che tenga conto anche delle valutazioni della Commissione e delle UIF ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.
Importi inferiori alla soglia e sospetto di attività criminose
L'articolo 6 estende la capacità di registrazione anche ai casi in cui il denaro contante sia inferiore a 10 000 EUR, ma vi siano indizi di collegamento con attività criminose. La disciplina opera sia per il denaro contante accompagnato sia per quello non accompagnato, consentendo di raccogliere gli stessi dati informativi previsti per i casi sopra soglia.
Trattenimento temporaneo del denaro contante
L'articolo 7 consente alle autorità competenti di trattenere temporaneamente il denaro contante mediante decisione amministrativa quando:
- non siano stati rispettati gli obblighi di dichiarazione o di informativa; oppure
- vi siano indizi che il denaro, a prescindere dall'importo, sia collegato ad attività criminose.
La decisione è impugnabile secondo il diritto nazionale e deve essere motivata. Il trattenimento dura al massimo 30 giorni, prorogabili fino a 90 giorni dopo una valutazione accurata di necessità e proporzionalità. Se non interviene una proroga o se non sussistono i presupposti, il denaro deve essere immediatamente restituito a chi ne ha subito il trattenimento.
Informazione dei soggetti interessati
L'articolo 8 impone agli Stati membri di informare adeguatamente le persone che entrano o escono dall'Unione, nonché quelle che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, sui diritti e sugli obblighi derivanti dal regolamento. Le campagne informative devono essere predisposte con la Commissione e finanziate in modo sufficiente.
Trasmissione all'UIF e cooperazione intra-UE
L'articolo 9 prevede che le autorità competenti registrino le informazioni ottenute e le trasmettano all'UIF dello Stato membro interessato. La trasmissione deve avvenire senza indugio e comunque entro 15 giorni lavorativi. Le UIF devono poi scambiare tali informazioni con le UIF degli altri Stati membri secondo l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.
L'articolo 10 rafforza il coordinamento tra autorità competenti di tutti gli Stati membri, imponendo lo scambio elettronico di:
- dichiarazioni d'ufficio ex articolo 5, paragrafo 3;
- informazioni ex articolo 6;
- dichiarazioni ex articoli 3 e 4, quando emergano indizi di attività criminosa;
- informazioni anonime sui rischi e risultati delle analisi di rischio.
Quando il caso può ledere gli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni devono essere trasmesse anche alla Commissione, alla Procura europea e a Europol, nei limiti delle rispettive competenze. Le informazioni di rischio sono trasmesse su base semestrale.
Scambio con paesi terzi
L'articolo 11 consente la comunicazione di alcune informazioni a paesi terzi nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca, ma solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che ha ottenuto per prima l'informazione e a condizione che il trasferimento sia conforme alle norme nazionali e dell'Unione sulla protezione dei dati e sui trasferimenti verso paesi terzi.
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni comunicazione effettuata ai sensi di tale articolo.
Segretezza, riservatezza e protezione dei dati personali
Gli articoli 12 e 13 prevedono un livello elevato di protezione delle informazioni raccolte. Le autorità competenti devono garantire la sicurezza dei dati e tutte le informazioni ottenute sono coperte dal segreto professionale.
Il trattamento dei dati personali è limitato alla prevenzione e lotta alle attività criminose. L'accesso è riservato al personale autorizzato e la divulgazione o comunicazione a terzi richiede, di regola, l'autorizzazione dell'autorità che ha ottenuto per prima i dati, salvo i casi previsti dal regolamento o dal diritto nazionale, in particolare nei procedimenti giudiziari.
I dati personali devono essere conservati per cinque anni dalla data di acquisizione e poi cancellati. La conservazione può essere prorogata una sola volta, fino a un massimo di tre anni, previa valutazione approfondita di necessità e proporzionalità da parte dell'UIF o delle autorità competenti, a seconda dei compiti svolti.
Sanzioni
L'articolo 14 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per la mancata dichiarazione del denaro contante accompagnato o per la mancata informativa sul denaro contante non accompagnato. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; il regolamento non ne fissa l'importo, rinviando alla disciplina nazionale.
Atti delegati, atti di esecuzione e governance applicativa
La Commissione può modificare l'allegato I tramite atti delegati ai sensi dell'articolo 15, per adeguare la disciplina alle nuove tendenze di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o per prevenire elusioni mediante l'uso di beni ad alta liquidità di valore o carte prepagate. La delega è conferita a tempo indeterminato dal 2 dicembre 2018 ed è revocabile da Parlamento europeo o Consiglio.
L'articolo 16 attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per:
- modelli dei moduli di dichiarazione e informativa;
- criteri del quadro comune di gestione dei rischi;
- norme tecniche per lo scambio di informazioni tramite il SID;
- modello del modulo per la comunicazione delle informazioni;
- formato dei dati statistici anonimi da trasmettere alla Commissione.
L'articolo 17 istituisce un comitato di controllo sul denaro contante secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
Informazioni di attuazione, pubblicità e valutazione
L'articolo 18 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il 4 dicembre 2021, l'elenco delle autorità competenti, i dettagli delle sanzioni e dati statistici anonimi su dichiarazioni, controlli e infrazioni. Le informazioni devono essere aggiornate tempestivamente in caso di modifiche e i dati statistici devono essere trasmessi almeno ogni sei mesi. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri e le pubblica annualmente sul proprio sito web.
L'articolo 19 prevede una relazione della Commissione entro il 3 dicembre 2021 e poi ogni cinque anni. La valutazione riguarda, tra l'altro, l'eventuale necessità di includere altri beni, l'efficacia della procedura informativa per il denaro non accompagnato, l'adeguatezza della soglia, l'efficienza dello scambio di informazioni e la proporzionalità ed efficacia delle sanzioni.
Abrogazione e applicazione
L'articolo 20 abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, sostituendolo integralmente. L'articolo 21 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applica dal 3 giugno 2021 e anticipa al 2 dicembre 2018 l'applicazione dell'articolo 16 sui poteri di esecuzione.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 stabilisce un sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione per completare il quadro di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.
Definizioni e ambito del "denaro contante"
L'articolo 2 definisce il denaro contante come valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate. Sono inoltre definiti, tra gli altri, portatore, denaro contante non accompagnato, attività criminosa e UIF. L'allegato I elenca i beni e le carte prepagate rilevanti; la Commissione può modificare l'allegato I con atti delegati ai sensi dell'articolo 15.
Dichiarazione del denaro contante accompagnato
Ai sensi dell'articolo 3, il portatore che attraversa la frontiera con almeno 10 000 EUR deve presentare dichiarazione alle autorità competenti e mettere il denaro a disposizione per il controllo. La dichiarazione deve indicare, tra l'altro, identità e contatti del portatore, del proprietario e, se noto, del destinatario, nonché natura, importo o valore, provenienza economica, uso previsto, itinerario e mezzo di trasporto. La dichiarazione va resa per iscritto o elettronicamente mediante il modulo di dichiarazione.
Informativa sul denaro contante non accompagnato
L'articolo 4 prevede che, per somme pari o superiori a 10 000 EUR trasportate senza portatore, le autorità competenti possano imporre al mittente, al destinatario o a un loro rappresentante la presentazione di una dichiarazione a scopo informativo entro 30 giorni. Le autorità possono trattenere il denaro fino alla presentazione della dichiarazione. La dichiarazione deve includere dati sul dichiarante, proprietario, mittente, destinatario o destinatario previsto, oltre a natura, importo o valore, provenienza economica e uso previsto.
Poteri di controllo e dichiarazione d'ufficio
L'articolo 5 attribuisce alle autorità competenti il potere di controllare persone, bagagli, mezzi di trasporto, spedizioni e contenitori. In caso di omissione della dichiarazione o dell'informativa, esse redigono d'ufficio una dichiarazione, per iscritto o in via elettronica. I controlli si basano principalmente su analisi del rischio e su un quadro comune di gestione dei rischi.
Importi inferiori alla soglia ma sospetti
L'articolo 6 consente la registrazione di informazioni anche per importi inferiori a 10 000 EUR quando vi siano indizi di correlazione con attività criminose, sia per denaro contante accompagnato sia per denaro contante non accompagnato.
Trattenimento temporaneo del denaro contante
L'articolo 7 consente il trattenimento temporaneo mediante decisione amministrativa se non sono rispettati gli obblighi di cui agli articoli 3 o 4 oppure se vi sono indizi di collegamento con attività criminose, indipendentemente dall'importo. Il trattenimento deve essere motivato, impugnabile secondo il diritto nazionale e limitato a 30 giorni, prorogabili fino a un massimo di 90 giorni previa valutazione di necessità e proporzionalità.
Informazione dei soggetti interessati
L'articolo 8 impone agli Stati membri di informare le persone che entrano o escono dall'Unione, nonché quelle che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, sui diritti e obblighi previsti dal regolamento, con materiale elaborato insieme alla Commissione e con adeguati finanziamenti.
Trasmissione all'UIF e scambio intra-UE
L'articolo 9 impone alle autorità competenti di registrare e trasmettere le informazioni ottenute all'UIF nazionale entro 15 giorni lavorativi. L'UIF le scambia con le UIF degli altri Stati membri secondo la direttiva (UE) 2015/849.
Scambio di informazioni tra Stati membri, Commissione, EPPO ed Europol
L'articolo 10 prevede lo scambio elettronico tra autorità competenti di tutti gli Stati membri delle dichiarazioni d'ufficio, delle informazioni ex articolo 6, delle dichiarazioni ex articoli 3 e 4 con indizi di attività criminosa e delle informazioni anonime sui rischi e sulle analisi di rischio. Quando vi sono indizi di pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione, alla Procura europea e a Europol, ove competente. Le informazioni su rischi e analisi di rischio sono comunicate semestralmente.
Scambio con paesi terzi
L'articolo 11 consente la comunicazione di determinate informazioni a paesi terzi nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca, solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che ha ottenuto per prima l'informazione e nel rispetto delle norme UE e nazionali sul trasferimento dei dati personali. Gli Stati membri devono informare la Commissione di ogni comunicazione effettuata.
Segretezza, riservatezza e protezione dei dati
Gli articoli 12 e 13 impongono sicurezza dei dati, segreto professionale e accesso limitato al personale autorizzato. Il trattamento dei dati personali è consentito solo per prevenzione e lotta alle attività criminose, nel rispetto del diritto UE; i dati sono conservati per 5 anni, prorogabili una sola volta fino a 3 anni previa valutazione di necessità e proporzionalità.
Sanzioni nazionali
L'articolo 14 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione e di informativa. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Atti delegati e atti di esecuzione
L'articolo 15 conferisce alla Commissione, a tempo indeterminato dal 2 dicembre 2018, il potere di modificare l'allegato I mediante atti delegati; Parlamento e Consiglio possono revocare la delega e sollevare obiezioni entro i termini previsti. L'articolo 16 prevede atti di esecuzione per moduli, criteri di gestione del rischio, norme tecniche di scambio informazioni, modelli di comunicazione e formato dei dati statistici.
Comitato, comunicazioni e valutazione
L'articolo 17 istituisce un comitato di controllo sul denaro contante ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'articolo 18 impone agli Stati membri, entro il 4 dicembre 2021, di comunicare elenco delle autorità competenti, sanzioni e dati statistici anonimi, con aggiornamenti successivi e pubblicazione annuale da parte della Commissione. L'articolo 19 prevede una relazione della Commissione entro il 3 dicembre 2021 e poi ogni cinque anni.
Abrogazione e applicazione
L'articolo 20 abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, con applicazione della tavola di concordanza dell'allegato II. L'articolo 21 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 3 giugno 2021, con anticipazione al 2 dicembre 2018 per l'articolo 16.
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