Sentenza del 10/04/2015 n. 2119 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI giudici hanno accolto l'appello del contribuente, ritenendo non provata dall'Amministrazione finanziaria la sua partecipazione al contratto di locazione e, conseguentemente, la sua responsabilità per il pagamento dell'imposta di registro richiesta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva di non essere parte del contratto di locazione cui si riferiva l'imposta di registro richiesta. L'Ufficio non ha fornito la prova necessaria a dimostrare il contrario, cioè che il contribuente fosse effettivamente parte del contratto o comunque obbligato al pagamento dell'imposta. Poiché chi formula una domanda o pretende il riconoscimento di una conseguenza giuridica favorevole deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, è stata ritenuta non dimostrata la debenza dell'imposta nei confronti del contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 57
La norma individua i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di registro; la relativa pretesa deve essere rivolta a un soggetto la cui partecipazione al rapporto imponibile o responsabilità tributaria sia dimostrata. Nel caso concreto, l'assenza di prova circa la partecipazione del contribuente al contratto ha impedito di confermare la richiesta fiscale nei suoi confronti.
Massime di principio
- Chi pretende il riconoscimento di un diritto o di una pretesa tributaria deve provare i fatti costitutivi su cui essa si fonda.
- Quando l'Amministrazione finanziaria richiede un'imposta a un determinato soggetto, deve dimostrare il presupposto dell'imposizione e il collegamento del soggetto al rapporto tributario.
- La semplice indicazione del contribuente in una pretesa fiscale non è sufficiente se viene contestata la sua qualità di parte del contratto o di soggetto obbligato.
- Se il contribuente nega di essere parte del rapporto imponibile e l'Ufficio non fornisce prove contrarie, la pretesa tributaria può essere annullata o non confermata.
- L'esito può variare qualora l'Amministrazione produca documenti, registrazioni, dichiarazioni o altri elementi idonei a dimostrare la partecipazione del contribuente al contratto o la sua responsabilità per l'imposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7206 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7207 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7208 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7209 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 261 - Comm. Trib. Prov. Chieti
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →