Sentenza del 10/04/2015 n. 332 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
PROCESSO TRIBUTARIO - PROVVEDIMENTO EMESSO DA DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA - IMPUGNAZIONE - GIUDICE COMPETENTE - Commissione tributaria provinciale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata individuata come giudice competente la Commissione tributaria provinciale di Milano, in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Direzione Regionale della Lombardia, avente sede nel capoluogo lombardo. La decisione riguarda esclusivamente la competenza territoriale e non il merito della pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del giudice tributario territorialmente competente a decidere sull'impugnazione di un provvedimento emesso dalla Direzione Regionale della Lombardia. Poiché tale Direzione ha sede a Milano, occorre applicare il criterio previsto dall'art. 4 del d.lgs. 546/1992, secondo cui la competenza spetta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti è proposta la controversia.
Norme richiamate
Art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le Commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate che hanno sede nella loro circoscrizione.
La competenza territoriale si determina in base alla sede dell'ufficio dell'Amministrazione finanziaria nei cui confronti è proposta la controversia. Quando il provvedimento proviene dalla Direzione Regionale della Lombardia, con sede a Milano, la competenza spetta alla Commissione tributaria provinciale di Milano.
Massime di principio
- Per individuare il giudice tributario competente occorre verificare la sede dell'ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso il provvedimento impugnato.
- La competenza territoriale non dipende necessariamente dal domicilio o dalla residenza del contribuente, ma dalla sede dell'ufficio finanziario resistente.
- Se l'atto è emesso da una Direzione Regionale con sede in una determinata provincia, l'impugnazione deve essere proposta davanti alla Commissione tributaria provinciale di quella provincia.
- La decisione sulla competenza territoriale non implica una valutazione sulla fondatezza dell'atto tributario o sulle ragioni sostanziali del contribuente.
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