Risoluzione n. 143 del 22/11/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le royalties corrisposte da Alfa S.p.A. alla Fondazione Beta per l’utilizzo economico di icone di arredamento di design possono rientrare nell’art. 12, par. 3, della Convenzione Italia-Francia solo se le opere presentano carattere creativo e valore artistico secondo i criteri del diritto italiano. In tal caso i canoni non sono imponibili in Italia, ferma restando la verifica della qualità di beneficiario effettivo del percettore.
Royalties per diritti su icone di design: applicabilità della Convenzione Italia-Francia
Applicabilità della Convenzione Italia-Francia alle royalties su icone di design
La risoluzione esamina il trattamento fiscale delle royalties pagate da Alfa S.p.A., società italiana operante nell’arredamento di alta gamma, alla Fondazione Beta, soggetto di diritto francese, per i diritti di utilizzazione economica di alcune icone di arredamento derivanti dal design originale di noti architetti del XX secolo. Il tema centrale è stabilire se tali compensi rientrino nell’articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, con conseguente esenzione nello Stato della fonte e tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.
Fatti rappresentati nell’istanza
Alfa S.p.A. opera nel settore dell’arredamento di alta gamma per abitazioni e luoghi collettivi, come alberghi, musei, navi da crociera e ristoranti. Nel catalogo del segmento residenziale sono presenti due collezioni composte da opere derivate dal design originale di famosi architetti del Novecento, riviste nel rispetto degli elementi caratteristici del modello e adattate alla produzione industriale.
Le icone, i progetti e i disegni sono concessi in licenza esclusiva dagli eredi degli artisti o dalle loro fondazioni. Nel caso concreto, Alfa ha stipulato un contratto con la Fondazione Beta, in qualità di licenziante, per acquisire i diritti di fabbricazione e commercializzazione di alcune icone di arredamento, dietro pagamento di royalties commisurate al fatturato.
Quesito interpretativo
Il dubbio dell’istante riguarda la riconducibilità di tali royalties all’articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20. La norma convenzionale prevede, per i canoni corrisposti per il diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, l’imponibilità esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario effettivo, con esenzione nello Stato della fonte.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo Alfa, le royalties versate alla Fondazione Beta riguardano lo sfruttamento di diritti d’autore su prodotti iconici dotati di carattere creativo e valore artistico. Per tale ragione, la società ritiene che i pagamenti debbano beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta prevista dall’articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione.
Inquadramento normativo interno
L’Agenzia richiama anzitutto la disciplina domestica. L’articolo 25, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 30 per cento sui compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR, corrisposti a non residenti.
L’articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR include tra i redditi prodotti in Italia i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, quando corrisposti da soggetti residenti in Italia.
L’Agenzia osserva che, sulla base della documentazione allegata, Alfa ha acquisito a titolo derivativo i diritti di utilizzazione economica delle icone ideate e disegnate da Gamma, potendo così produrre e commercializzare beni derivati dal design originale dell’autore, adattato alla produzione industriale. Ne consegue che, sul piano interno, i compensi rientrano nell’ambito dell’articolo 23 del TUIR, pur dovendosi verificare l’effetto della Convenzione.
Disciplina convenzionale applicabile
L’articolo 12 della Convenzione Italia-Francia prevede, in linea generale, che i canoni possano essere tassati sia nello Stato di residenza del beneficiario effettivo sia nello Stato della fonte, con una ritenuta del 5 per cento sull’importo lordo. Il paragrafo 4 definisce i canoni come compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, software, pellicole cinematografiche, registrazioni di suoni o immagini, brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni relative a esperienze industriali, commerciali o scientifiche.
Il paragrafo 3 introduce tuttavia una deroga: i canoni provenienti da uno Stato e pagati a un residente dell’altro Stato per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, con esclusione di software e di pellicole cinematografiche e altre registrazioni di suoni o immagini, sono imponibili soltanto nell’altro Stato, qualora il residente sia l’effettivo beneficiario.
Interpretazione del concetto di opera artistica
Il nodo interpretativo riguarda la nozione di “opera artistica” ai fini del paragrafo 3 dell’articolo 12. Poiché la Convenzione non fornisce una definizione di “diritto d’autore su opere artistiche”, l’Agenzia richiama l’articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione e conclude che il significato va ricercato nell’ordinamento dello Stato della fonte, cioè l’Italia.
In tale prospettiva, viene richiamato l’articolo 22 del d.lgs. n. 95/2001, attuativo della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, che ha modificato l’articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633. In particolare:
- è stato introdotto il n. 10, che estende la protezione del diritto d’autore alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
- è stato soppresso il riferimento alle opere delle arti figurative applicate all’industria, tutelate in passato solo se il valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto.
La risoluzione richiama anche l’evoluzione giurisprudenziale: in passato la tutela autorale era stata concessa raramente ai prodotti di industrial design per effetto di un’interpretazione rigorosa del requisito della scindibilità.
Criteri per il riconoscimento del carattere creativo e del valore artistico
L’Agenzia riporta i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per valutare se un’opera di design possa beneficiare della tutela autoriale.
Quanto alla creatività, viene ribadito che non coincide con la novità assoluta, ma consiste in una personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie tutelate, sufficiente anche un atto creativo minimo, purché esteriorizzato.
Quanto al valore artistico, la risoluzione evidenzia che la Corte di Cassazione lo considera un elemento che, insieme al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore ulteriore rispetto alla mera funzionalità. Il valore artistico non è definibile in astratto, ma va verificato caso per caso sulla base di parametri soggettivi e oggettivi.
Tra i parametri richiamati figurano:
- l’idoneità dell’oggetto a suscitare emozioni estetiche;
- la maggiore creatività o originalità delle forme rispetto a quelle normalmente presenti sul mercato;
- il riconoscimento da parte di ambienti culturali e istituzionali, desumibile da mostre, musei, riviste specializzate non commerciali, manifestazioni artistiche, premi e contributi critici;
- la commercializzazione nel mercato artistico, ovvero un valore particolarmente elevato nel mercato commerciale;
- la creazione da parte di un noto artista, circostanza da valutare con prudenza;
- il ricorso, in mancanza di indici sufficienti, a consulenti specialistici per elementi valutativi ulteriori.
La risoluzione precisa inoltre che non è necessario che l’opera sia considerata una vera e propria espressione dell’arte figurativa, né che il valore artistico sia escluso dalla produzione in serie, essendo la serialità una caratteristica propria del disegno industriale. Viene ricordato che un’interpretazione diversa svuoterebbe di significato l’intervento legislativo del 2001.
Conclusione dell’Agenzia
Applicando tali criteri alle opere oggetto del contratto tra Alfa e la Fondazione Beta, l’Agenzia afferma che, se può essere accertato il carattere creativo e il valore artistico delle icone, con conseguente accesso alla tutela del diritto d’autore, i relativi compensi rientrano nel paragrafo 3 dell’articolo 12 della Convenzione.
In tale ipotesi, le royalties corrisposte da Alfa alla Fondazione Beta non sono imponibili in Italia, a condizione che la Fondazione sia effettivamente il beneficiario effettivo del reddito. Tale circostanza è qualificata come elemento di fatto non verificabile in sede di interpello.
Indicazioni operative per i sostituti d’imposta
La risoluzione richiama infine precedenti di prassi secondo cui i sostituti d’imposta possono applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali sotto la propria responsabilità, purché il beneficiario del reddito presenti idonea documentazione a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per usufruire dell’agevolazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 22 nov 2017Risoluzione n. 144 del 22/11/2017
- Risoluzione · 20 nov 2017Risoluzione n. 142 del 20/11/2017
- Risoluzione · 24 nov 2017Risoluzione n. 145 del 24/11/2017
- Risoluzione · 17 nov 2017Risoluzione n. 141 del 17/11/2017
- Risoluzione · 15 nov 2017Risoluzione n. 140 del 15/11/2017
- Risoluzione · 29 nov 2017Risoluzione n. 147 del 29/11/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →