Risoluzione n. 142 del 20/11/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6880 per consentire, tramite modello F24 e canali telematici dell’Agenzia, la compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie per i versamenti ai fondi speciali per il volontariato. Sono richiamate le regole di utilizzo, indicazione in dichiarazione, cedibilità del credito e assenza di alcuni limiti alle compensazioni.
Istituzione del codice tributo 6880 per il credito d’imposta sui versamenti ai fondi speciali per il volontariato
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta sui versamenti ai fondi speciali per il volontariato
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 578 a 581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il documento individua il codice tributo da utilizzare e riepiloga le principali modalità applicative già previste dalla normativa di riferimento.
Ambito normativo e beneficiari
Il credito d’imposta è riconosciuto alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Il beneficio consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni per l’anno 2017.
Disposizioni applicative e procedura di riconoscimento
Le disposizioni applicative sono state adottate con decreto interministeriale 9 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017. L’articolo 3, comma 3, del decreto prevede che l’Agenzia delle entrate, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nei limiti delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunichi con provvedimento del Direttore l’ammontare del credito spettante a ciascuna fondazione, dandone conoscenza anche all’ACRI.
Il successivo comma 5 stabilisce che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24 trasmesso esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. L’invio deve avvenire dopo la trasmissione, da parte dell’ACRI all’Agenzia, dei dati relativi ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali; in caso contrario, l’operazione di versamento è rifiutata.
Indicazione in dichiarazione e cedibilità
Il comma 6 prevede che il credito:
- sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;
- sia indicato anche nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi nei quali viene utilizzato;
- sia cedibile dalle fondazioni finanziatrici, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, a condizione che sia già intervenuto il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate;
- sia utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni previste per il cedente.
Limiti non applicabili
Il comma 7 dispone che al credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Codice tributo istituito e modalità di compilazione del modello F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito, la risoluzione istituisce il codice tributo:
- 6880 – "Credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni - art. 1, commi 578-581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".
In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione "Erario":
- nella colonna "importi a credito compensati" quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati" nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Il campo "anno di riferimento" deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA".
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