Risoluzione n. 147 del 29/11/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il sisma bonus del 70% o 80% spetta solo con ripartizione in 5 quote annuali, consente di estendere l’agevolazione anche alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie al completamento dell’intervento antisismico, e precisa che il limite di 96.000 euro è unico per l’immobile e non si somma a quello delle altre detrazioni edilizie; resta separata la detrazione per il risparmio energetico.
Detrazione per lavori antisismici e limiti di spesa
Detrazione per lavori antisismici e coordinamento con altre agevolazioni edilizie
La risoluzione affronta alcuni chiarimenti applicativi sull’art. 16 del DL n. 63 del 2013 in materia di interventi antisismici, con riferimento sia alla misura della detrazione sia al rapporto con le spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Il documento risponde a tre quesiti principali: durata della fruizione della detrazione maggiorata, inclusione delle spese accessorie di manutenzione e individuazione del limite massimo di spesa agevolabile.
Quesito del contribuente
Il contribuente intende eseguire interventi di ristrutturazione edilizia su un fabbricato ubicato in zona sismica 2, con riduzione del rischio sismico e passaggio a una classe inferiore secondo le Linee guida ministeriali. Nell’ambito dello stesso intervento prevede anche spese riconducibili a manutenzione straordinaria e ordinaria, oltre a ulteriori lavori agevolabili ai fini del risparmio energetico.
Sono prospettate, a titolo esemplificativo, le seguenti spese sostenute nel 2017:
- euro 120.000 per interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR;
- euro 40.000 per interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. b), del TUIR;
- euro 90.000 per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006.
Il contribuente chiede se il sisma bonus del 70% o 80% possa essere fruito in 10 quote annuali anziché in 5, se possano rientrare nell’agevolazione anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera, e se il limite di 96.000 euro valga anche per gli interventi antisismici sulla medesima unità immobiliare.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che:
- la detrazione per la riduzione del rischio sismico possa essere fruita in 10 anni, richiamando il regime ordinario dell’art. 16-bis del TUIR;
- possano essere agevolate anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria funzionalmente connesse all’intervento principale antisismico, in applicazione del principio di assorbimento dell’intervento di categoria superiore;
- il limite di 96.000 euro sia riferibile separatamente agli interventi antisismici e agli altri interventi edilizi o energetici effettuati sulla stessa unità immobiliare.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, che ammette la detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica, da realizzarsi sulle parti strutturali degli edifici, con riferimento anche alla documentazione obbligatoria sulla sicurezza statica.
Richiama poi l’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, che riconosce, per gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, una detrazione del 50% delle spese fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartire in 5 quote annuali.
Infine, vengono considerati i commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo art. 16, introdotti dalla legge n. 232 del 2016, che attribuiscono la detrazione nella misura del:
- 70% in caso di riduzione del rischio sismico di una classe;
- 80% in caso di riduzione di due classi, calcolata secondo il DM 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal DM 7 marzo 2017, n. 65.
Chiarimento sulla durata della detrazione
L’Agenzia afferma che non è prevista alcuna facoltà di scelta del numero di rate per usufruire della detrazione maggiorata del 70% o 80%. Pertanto, chi intende avvalersi del sisma bonus maggiorato deve necessariamente ripartire la detrazione in 5 quote annuali di pari importo.
Resta comunque possibile, in alternativa, optare per l’agevolazione ordinaria prevista dall’art. 16-bis, lett. i), del TUIR, con detrazione del 50% e ripartizione in 10 quote annuali.
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria collegate all’intervento antisismico
L’Agenzia concorda con il contribuente sul fatto che, anche per gli interventi antisismici, può operare il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.
Di conseguenza, la detrazione per interventi antisismici può essere applicata anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera, richiamando la circolare n. 7 del 2017.
Limite di spesa agevolabile e rapporti con altri interventi
Per gli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, il limite di spesa agevolabile è unico ed è riferito all’immobile; per il 2017 è pari a 96.000 euro.
La risoluzione precisa che gli interventi di consolidamento antisismico per i quali si fruisce della detrazione in 5 anni, anche nella misura maggiorata del 70% o dell’80%, non dispongono di un autonomo limite di spesa ulteriore, poiché l’art. 16 del DL n. 63 del 2013 non introduce una nuova categoria di interventi, ma rinvia alla lett. i) dell’art. 16-bis del TUIR.
Viene anche ricordato che, quando i lavori eseguiti in un anno costituiscono mera prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, occorre tener conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti ai fini del limite massimo complessivo. Tale vincolo non opera, invece, se gli interventi successivi sono autonomamente certificati dalla documentazione edilizia vigente e non costituiscono mera prosecuzione di quelli precedenti.
Esclusione degli interventi di riqualificazione energetica dal limite antisismico
Nel limite di spesa riferito agli interventi ex art. 16-bis del TUIR non sono compresi gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1 della legge n. 296 del 2006, in particolare:
- comma 344, riqualificazione globale dell’edificio;
- comma 345, interventi su strutture opache e infissi;
- comma 347, sostituzione degli impianti termici.
Per tali interventi il contribuente può beneficiare della detrazione del 65% nei limiti propri previsti dalla disciplina di riferimento.
Esito complessivo
La risoluzione conclude che:
- la detrazione maggiorata del sisma bonus va obbligatoriamente fruita in 5 quote annuali;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento antisismico possono essere ricomprese nell’agevolazione;
- il limite di 96.000 euro è unico per l’immobile e vale per gli interventi antisismici ricondotti all’art. 16-bis del TUIR;
- gli interventi di riqualificazione energetica restano disciplinati autonomamente e non confluiscono nel medesimo plafond.
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