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Ordinanza

Ordinanza n. 244/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di rivalutazione delle offerte tecniche e di conferma dei punteggi e dell’aggiudicazione del Lotto 2 di una gara per forniture sanitarie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il verbale della commissione di gara che, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Calabria, aveva rivalutato le schede tecniche relative al Lotto 2, confermando i punteggi già attribuiti e le precedenti decisioni. Sono stati altresì impugnati l’aggiudicazione e il precedente verbale di valutazione delle offerte tecniche, nelle parti d’interesse. La ricorrente ha chiesto, in caso di stipulazione del contratto, la declaratoria di inefficacia dello stesso e il subentro. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio le singole doglianze, limitandosi a rilevare che esse necessitano di un più approfondito esame nel merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze necessitino di un approfondito vaglio nella fase di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla loro fondatezza. Quanto al periculum in mora, ha considerato che l’esecuzione del contratto già stipulato potrebbe rendere non più perseguibile il bene della vita richiesto, salvo il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, alla tutela risarcitoria per equivalente, con possibile aggravio dei costi per l’amministrazione. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta sulla base della valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 121, comma 1, lett. c) e d), c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere, in caso di stipulazione, la declaratoria di inefficacia del contratto.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la necessità di un più approfondito esame nel merito delle doglianze può integrare il fumus boni iuris quando, in via sommaria, non sia possibile escluderne la rilevanza e la fondatezza.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione di un contratto pubblico già stipulato rischia di rendere non più conseguibile il bene della vita perseguito dal ricorrente, imponendo eventualmente una tutela risarcitoria per equivalente e un possibile aggravio di costi per l’amministrazione.
  • La tutela cautelare può essere accordata sospendendo l’efficacia esecutiva degli atti di gara e dell’aggiudicazione, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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