Sentenza del 06/02/2023 n. 186 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia notificava a P.A. avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi al decreto di esecutività di un lodo (contro S.F.I. srl). Dopo annullamenti in autotutela di precedenti avvisi, l'Ufficio rilasciava nuovo avviso (04/05/2018) con riliquidazione imponibile pari a € 42.082, basata sul risarcimento fissato nel lodo per € 1.259.901. La contribuente impugnava chiedendo l'annullamento dell'avviso sostenendo che l'omologazione del concordato preventivo avrebbe fatto caducare il decreto di esecutività (art. 51 R.D. 267/42) e, in subordine, la applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,5% o la riduzione della base imponibile in ragione della falcidia del credito risultante dal concordato.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'omologazione del concordato annulla il decreto di esecutività del lodo, osservando che l'art. 51 R.D. 267/42 disciplina azioni esecutive nel fallimento e non la caducazione di atti per concordato. Ha richiamato il principio che il presupposto dell'imposta di registro è l'esistenza, il contenuto e l'entità dell'atto (anche se la sua efficacia esecutiva può variare), richiamando Cass. civ. ord. 12480/2018. Ha escluso la consunzione del potere impositivo (non v'è doppia imposizione effettiva, essendo gli avvisi precedenti annullati) e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione dell'aliquota 0,5% per mancanza di motivazione specifica (art. 53 dlgs 546/92). Ha respinto l'eccezione sulla riduzione della base imponibile in ragione della falcidia, rilevando che l'imposta proporzionale si applica all'importo indicato nell'atto sottoposto a registro. Ha compensato le spese del giudizio per gravi ed eccezionali ragioni dovute al comportamento inizialmente erroneo e tardivo dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, parte prima, art. 8, lett. b)
Tariffa parte prima, art. 8 lett. b) (applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% per determinati atti)
L'aliquota del 3% si applica sull'importo del risarcimento indicato nel lodo; il contenuto e l'entità dell'atto costituiscono la base imponibile indipendentemente dalle vicende successive che ne riducono l'effettiva percorribilità.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (T.U. fallimenti), art. 51
Articolo 51 R.D. 267/1942
Norma riferita alle azioni esecutive in caso di fallimento; non può essere interpretata come causa automatica di caducazione del decreto di esecutività del lodo in relazione all'omologazione del concordato preventivo.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Articolo 53 D.lgs. 546/1992
Prevede l'inammissibilità di motivi di impugnazione privi di specificità; l'eccezione dell'applicazione dell'aliquota ridotta è stata dichiarata inammissibile per mancanza di motivi specifici.
Cassazione civile, ord. 12480/2018
Principio giurisprudenziale secondo cui il presupposto dell'imposta di registro è collegato all'esistenza, al contenuto e all'entità dell'atto e non all'entità della sua efficacia esecutiva.
Massime di principio
- L'imposta di registro proporzionale si applica sull'importo indicato nell'atto (es. lodo) e non sul recupero effettivo che il creditore potrà realizzare in seguito a concordato o altra procedura di crisi.
- L'omologazione del concordato preventivo non determina automaticamente la caducazione del decreto di esecutività ai fini dell'imposizione di registro; l'articolazione delle norme fallimentari non estende tale effetto alla materia tributaria senza specifica previsione.
- Se l'Amministrazione ha autoannullato precedenti avvisi, ciò non impedisce la notifica di un nuovo avviso corretto; la precedente autotutela non trasferisce automaticamente le ragioni (o le censure) del contribuente al nuovo atto.
- Le eccezioni di natura sostanziale (es. applicazione di aliquota diversa o riduzione della base imponibile) devono essere formulate con motivazione specifica e puntuale per essere ammesse dal giudice tributario.
- In presenza di comportamenti dell'Ufficio palesemente errati e tardivi che hanno costretto il contribuente ad agire giudizialmente, possono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
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