L.R. Toscana 85/2012
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 85/2012 riforma il trattamento economico, i rimborsi missione, l’uso delle autovetture di servizio e il regime del vitalizio dei consiglieri e degli assessori. Introduce il rimborso spese per l’esercizio del mandato, limita i vitalizi alla nona legislatura, disciplina la soppressione di varie voci e prevede la decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Modifiche al testo unico su consiglieri e componenti della Giunta regionale toscana
Modifiche al trattamento economico e ai benefici dei consiglieri e della Giunta regionale toscana
La legge interviene sul testo unico regionale in materia di consiglieri e componenti della Giunta, ridisegnando il sistema dei compensi, dei rimborsi, delle missioni, dei vitalizi e dell’uso delle autovetture di servizio. La disciplina riguarda la Regione Toscana e opera, in via generale, dal 1° gennaio 2013.
Rimborso spese per l’esercizio del mandato
Il provvedimento sostituisce la precedente impostazione della diaria mensile con un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile e omnicomprensivo.
Per il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta il rimborso è determinato come differenza tra quanto dovuto per indennità di carica e indennità di funzione e il limite di euro 13.000,00.
Per consiglieri e componenti della Giunta il rimborso è composto da:
- una quota fissa, differenziata in base alla carica;
- per i soli consiglieri, una quota variabile legata alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede del Consiglio.
La quota fissa è fissata nei seguenti importi:
- componente della Giunta: euro 2.523,00;
- vicepresidente del Consiglio: euro 2.203,00;
- consigliere segretario del Consiglio e portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;
- presidente di commissione e presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
- vicepresidente e segretario di commissione, vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
- consigliere: euro 1.925,00.
La quota variabile:
- è parametrata a una presenza media presunta di 18 giornate mensili;
- si calcola moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza, con distanza massima attribuibile di 220 chilometri e minimo di 20 chilometri;
- la distanza è arrotondata per eccesso a multipli di 20 e si calcola sul percorso stradale, autostradale, marittimo o combinato più breve;
- oltre i 120 chilometri di doppia distanza, la parte eccedente è calcolata a euro 0,26 per chilometro.
Non è dovuto alcun rimborso o altra utilità per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.
Limiti di spesa e riduzioni
Il rimborso spese, sommato all’indennità di carica e all’indennità di funzione, non può determinare una spesa mensile lorda complessiva superiore a:
- euro 13.000,00 per Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta;
- euro 12.800,00 per consiglieri con indennità di funzione e componenti della Giunta;
- euro 11.100,00 per consiglieri senza indennità di funzione.
Se il calcolo supera tali limiti, la riduzione del rimborso è operata d’ufficio per l’importo eccedente.
Riduzioni per assenza
La rubrica dell’articolo dedicato alle assenze viene riformulata in termini di riduzione del trattamento in caso di assenza.
Il trattamento di cui al nuovo articolo 6 bis è ridotto:
- di euro 50,00;
- più il 5% della quota variabile.
Le ipotesi di assenza disciplinate dal testo previgente vengono in parte abrogate o rimodulate; tra le fattispecie richiamate resta espressamente il riferimento alle commissioni istituzionali.
Vitalizio e regime transitorio fino alla nona legislatura
La legge limita temporalmente il sistema dell’assegno vitalizio e lo collega alla conclusione della nona legislatura regionale.
Le disposizioni in materia di assegno vitalizio cessano di applicarsi dalla fine della nona legislatura regionale. Resta però ferma l’erogazione degli assegni vitalizi e degli assegni vitalizi indiretti ai consiglieri e assessori cessati fino a quel termine e ai loro aventi causa.
Con l’entrata in vigore della norma cessa anche il regime transitorio previsto dal decreto-legge n. 174/2012 per l’attribuzione dell’assegno vitalizio.
Per i consiglieri e assessori cessati dal mandato a partire dalla decima legislatura, la legge prevede che una successiva legge regionale disciplini un trattamento economico a carattere contributivo, in conformità ai principi disposti per la Camera dei Deputati.
Esclusione del vitalizio in caso di condanna definitiva
È introdotta una disciplina di sospensione/esclusione dell’erogazione del vitalizio in caso di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, quando la condanna comporti l’interdizione dai pubblici uffici.
L’esclusione opera dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per tutta la durata dell’interdizione.
Il titolare del vitalizio deve comunicarla entro cinque giorni agli uffici consiliari; gli uffici possono comunque verificare d’ufficio la presenza di condanne e recuperare le somme indebitamente percepite dal passaggio in giudicato. È previsto anche un controllo annuale d’ufficio entro il 30 marzo. La disciplina si applica anche al titolare di assegno vitalizio indiretto.
Fine mandato e anni utili
Il limite per la maturazione dell’indennità di fine mandato è fissato in un massimo di dieci anni di mandato esercitato. Restano tuttavia salvi gli anni di mandato, anche superiori a dieci, già maturati ai fini dell’indennità di fine mandato alla data di entrata in vigore della legge n. 213/2012.
Missioni fuori dal territorio regionale
Per le missioni fuori dal territorio regionale spettano rimborsi documentati per:
- trasporto su mezzi pubblici o aereo, se autorizzato;
- vagone letto o cuccetta;
- uso dell’automezzo proprio, con rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro;
- pedaggio autostradale;
- taxi nella località di missione, per specifiche esigenze di servizio;
- vitto e alloggio in albergo non di lusso.
Le missioni nel territorio regionale sono invece autorizzate di diritto in funzione del mandato e non danno luogo ad alcun rimborso spese.
Autovetture di servizio
La disciplina delle autovetture di servizio viene ampliata.
Possono essere assegnate in uso esclusivo, con autista, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, per la durata dell’incarico e per esigenze di servizio, compresi gli spostamenti casa-lavoro.
La Giunta regionale deve definire con deliberazione modalità unitarie di gestione del parco autovetture secondo criteri di economicità e razionalizzazione della spesa, comprese quelle in uso agli assessori.
L’uso non esclusivo può essere attribuito:
- ai consiglieri;
- alle autorità monocratiche di tutela e di garanzia;
- ai presidenti degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale.
L’uso è consentito solo in caso di effettiva necessità e inderogabili ragioni di servizio, con preferenza per il trasporto pubblico quando più economico e ugualmente efficace. In ogni caso non può essere superato il limite complessivo di spesa previsto dalla normativa nazionale.
Decorrenza e abrogazioni coordinate
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ma le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2013.
Sono inoltre abrogate o soppresse varie disposizioni previgenti del testo unico regionale, tra cui quelle relative a voci non più coerenti con il nuovo assetto dei compensi e del vitalizio.
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