L.R. Toscana 81/2012
Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce misure urgenti per contenere e riorganizzare la spesa sanitaria in Toscana: tetti al personale, rinegoziazione di contratti con accreditati, obiettivi per farmaceutica e dispositivi, riassetto di ospedali, emergenza-urgenza e controlli su ticket e prenotazioni. Modifica inoltre le l.r. 51/2009, 40/2005 e 8/2006. Alcune misure sono legate al 2013 o al termine del 20 marzo 2014.
Razionalizzazione della spesa sanitaria e modifiche a norme sanitarie regionali
Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria in Toscana
La legge interviene sul sistema sanitario regionale toscano con obiettivi di contenimento dei costi, riorganizzazione dell’offerta e revisione di alcune discipline organizzative e gestionali. Accanto alle misure di spending review, modifica la l.r. 51/2009, la l.r. 40/2005 e la l.r. 8/2006.
Contenimento della spesa per il personale
Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale devono adottare misure di riduzione della spesa per il personale, in coerenza con la normativa statale e con i limiti già previsti dalla legislazione finanziaria regionale. Il vincolo principale è che la spesa non superi il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
Nel calcolo rientrano anche:
- personale a tempo determinato;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- altre forme di lavoro flessibile;
- prestazioni rese in convenzione.
Ai fini del confronto con il 2004 e con il 2013, alcune componenti vanno escluse o considerate al netto, tra cui gli arretrati per rinnovi contrattuali relativi ad anni precedenti e, per il 2013, gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali successivi al 2004. Restano inoltre escluse le spese di personale totalmente finanziate da risorse comunitarie o private, nonché quelle connesse a specifici progetti di ricerca finanziati ai sensi del d.lgs. 502/1992.
Contratti con soggetti accreditati e acquisto di prestazioni sanitarie
Le aziende sanitarie devono rinegoziare i contratti e i singoli accordi già in essere alla data di entrata in vigore della legge per l’acquisto di prestazioni da soggetti accreditati.
Per l’assistenza ospedaliera la riduzione dell’importo può arrivare fino al 7 per cento; per l’assistenza specialistica ambulatoriale fino al 9 per cento. La rinegoziazione opera nel rispetto delle ulteriori disposizioni statali e regionali già vigenti in materia di spesa sanitaria.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve inoltre emanare indirizzi per costruire un nuovo rapporto di collaborazione con i privati accreditati, orientato a maggiore appropriatezza, accessibilità e sostenibilità economica.
Farmaceutica e dispositivi medici
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge, deve definire l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2013 relativo a farmaci e dispositivi medici, nel quadro delle regole statali e delle misure di razionalizzazione già adottate.
Riorganizzazione della rete ospedaliera
La legge fissa lo standard dei posti letto ospedalieri per acuti, comprensivi di riabilitazione e lungodegenza, in 3,15 posti letto per mille abitanti, assumendo come riferimento un tasso tendenziale di 120 ricoveri annui per mille abitanti.
Per raggiungere tale obiettivo occorre una contestuale riorganizzazione dei servizi territoriali alternativi al ricovero. Il piano sanitario e sociale integrato regionale deve assumere questo standard come obiettivo per la razionalizzazione della rete ospedaliera e indirizzare la pianificazione aziendale, con particolare attenzione agli ospedali insulari, montani e a quelli con specifiche caratteristiche geografiche e demografiche.
Emergenza-urgenza territoriale
Le centrali operative territoriali sono organizzate a livello di area vasta. Entro il 2013 le aziende sanitarie locali, mediante accordi di area vasta, devono superare i bacini di utenza delle centrali 118 aziendali e individuare in ciascuna area vasta una centrale operativa unica 118 tra quelle esistenti.
La riorganizzazione deve favorire maggiore flessibilità operativa attraverso mezzi di soccorso diversificati e integrabili. Gli interventi previsti riguardano, tra l’altro:
- razionalizzazione dei punti di emergenza sanitaria territoriale con personale medico;
- incremento delle automediche;
- sviluppo delle ambulanze infermieristiche;
- sviluppo delle ambulanze con defibrillazione precoce;
- riassetto dei punti di emergenza sanitaria territoriale;
- sistema regionale di monitoraggio dell’attività senza costi aggiuntivi.
Gli interventi devono tener conto di popolazione, caratteristiche territoriali, aree montane e insulari, distanza dai presidi ospedalieri, viabilità e tempi di percorrenza, anche oltre i confini provinciali e regionali.
Controllo dei ticket, recupero crediti e sanzioni per omesso pagamento
Le aziende sanitarie devono controllare il corretto pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa e recuperare le somme indebitamente non versate secondo modalità uniformi definite dalla Giunta regionale.
La Regione mette a disposizione dei dati del sistema informativo tributario per agevolare i controlli, nel rispetto della disciplina privacy e con modalità stabilite dalla Giunta.
Le spese amministrative della riscossione sono fissate in euro 5,00 e poste a carico del debitore. Inoltre, le aziende applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 316-ter, comma 2, c.p., secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.
Disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche e diagnostiche
Chi prenota una prestazione specialistica o diagnostico-strumentale e non può o non intende presentarsi deve disdire almeno 48 ore prima. In caso di mancata presentazione e omessa disdetta entro il termine, anche se l’assistito è esente, è dovuta una sanzione amministrativa pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione prenotata e non fruita; non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
La Regione è tenuta a promuovere adeguata informazione su questa disciplina.
Modifiche alla l.r. 51/2009: gruppi di valutazione e unità di raccolta del sangue
Per i gruppi di valutazione previsti dalla normativa su qualità, sicurezza, autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, l’indennità di carica e l’indennità di presenza non sono dovute ai membri che siano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale o delle università con funzioni assistenziali nel SSR.
Per le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, nelle more dell’approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, la Giunta regionale deve definire le modalità di verifica di compatibilità applicando il criterio della distanza minima di almeno dieci chilometri da qualsiasi struttura di medicina trasfusionale.
Modifiche alla l.r. 40/2005: dipartimento della prevenzione e rete dei laboratori
Il dipartimento della prevenzione è ridisegnato come struttura di tutela della salute collettiva in ogni azienda USL. Le sue unità funzionali sono:
- igiene pubblica e nutrizione;
- sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- medicina dello sport.
Il direttore del dipartimento, nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario, negozia il budget complessivo, coordina la programmazione e promuove la rete regionale delle attività di prevenzione, la formazione, la comunicazione istituzionale e i raccordi con ARPAT e con l’Istituto Zooprofilattico.
È previsto un comitato direttivo dipartimentale, e presso la direzione generale regionale è istituito un comitato tecnico che supporta la Giunta nella programmazione e nel coordinamento delle attività di prevenzione. I dipartimenti possono svolgere in forma associata alcune prestazioni, e la sorveglianza epidemiologica è ricondotta, anche su scala sovraziendale, ai dipartimenti.
Le attività analitiche di prevenzione collettiva sono affidate al laboratorio unico regionale di sanità pubblica, articolato per sede unica o di area vasta. La Giunta deve disciplinare criteri e modalità per trasferimento di risorse, assegnazione del personale e funzionamento della rete integrata regionale dei laboratori, in raccordo con ARPAT e con l’Istituto Zooprofilattico.
Modifiche alla l.r. 40/2005: ESTAV e contratti pubblici
La Giunta regionale deve disciplinare con regolamento l’attività contrattuale degli ESTAV come centrali di committenza del sistema sanitario regionale, nel rispetto della normativa statale sui contratti pubblici e della disciplina regionale in materia.
Il regolamento deve riguardare in particolare:
- requisiti e nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione;
- funzioni del responsabile unico del procedimento e del responsabile della fase di esecuzione;
- modalità di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici.
Modifiche alla l.r. 40/2005: bilancio preventivo, monitoraggio e vincoli gestionali
Il bilancio preventivo economico annuale viene disciplinato in modo più analitico: deve disaggregare le previsioni economiche del bilancio pluriennale, evidenziare separatamente i servizi socio-assistenziali e comprendere conto economico preventivo, flussi di cassa mensilizzati e piano annuale degli investimenti.
È previsto che le aziende possano assumere obbligazioni solo entro il limite dei costi iscritti nel bilancio preventivo; il superamento è ammesso solo se vi siano maggiori ricavi già accertati o comunque coperti, con motivazione nel monitoraggio gestionale. Il direttore generale può usare risorse correnti per investimenti solo entro il limite tassativo previsto nel piano annuale degli investimenti. La violazione di questi vincoli incide negativamente sulla valutazione del direttore generale e può costituire motivo di decadenza.
La Regione effettua trimestralmente il monitoraggio dell’andamento delle gestioni aziendali, tramite i modelli CE inviati dalle aziende, per verificare il rispetto dei vincoli economici.
Modifiche alla l.r. 40/2005: procedimento di approvazione dei bilanci
Sono fissati termini puntuali per l’adozione e l’approvazione dei bilanci:
- entro il 15 novembre il direttore generale adotta bilancio pluriennale e bilancio preventivo economico annuale;
- entro il 30 novembre li trasmette alla Giunta regionale e, per le ASL, alla conferenza aziendale dei sindaci;
- entro 31 dicembre la Giunta approva i bilanci;
- entro il 15 aprile si adotta il bilancio di esercizio;
- entro il 30 aprile si trasmette alla Giunta;
- entro il 31 maggio la Giunta approva il bilancio di esercizio.
I bilanci devono essere pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dall’approvazione. Se la Giunta rileva carenze o necessita correzioni, integrazioni o modifiche, assegna un termine non superiore a quindici giorni per le integrazioni o la riadozione.
Modifica alla l.r. 8/2006: adeguamento delle piscine
Le piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale attuativo devono adeguarsi alla legge e al regolamento entro il 20 marzo 2014.
Norma transitoria sulla medicina legale
Fino alle determinazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, la struttura organizzativa competente in materia di medicina legale resta collocata nello staff della direzione aziendale.
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