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Legge

L.R. Toscana 80/2012

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000.

Normativa regionaleL.R. Toscana 80/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge trasforma l’Azienda regionale agricola di Alberese nell’ente Terre regionali toscane, ne definisce funzioni, organi, bilancio e personale, istituisce la banca della terra e disciplina l’uso di terreni incolti e del patrimonio agricolo-forestale. Modifica inoltre la l.r. 39/2000, la l.r. 77/2004 e la l.r. 24/2000. Gran parte delle norme transitorie e degli effetti iniziali si è esaurita nel 2013-2020.

Trasformazione dell’Azienda regionale agricola di Alberese in Terre regionali toscane e disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale

Trasformazione in Terre regionali toscane

La legge regionale toscana n. 80 del 2012 trasforma l’Azienda regionale agricola di Alberese nell’ente pubblico dipendente “Terre regionali toscane”. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio agricolo-forestale regionale, favorire l’economia verde, la sinergia con l’imprenditoria privata e il ricambio generazionale nel settore agricolo-forestale.

Natura giuridica, sede e funzioni dell’ente

L’ente è dotato di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e proprio patrimonio. Ha sede legale a Firenze e sedi operative nelle aziende agricole di Alberese e Cesa, con possibilità di istituire ulteriori sedi nel territorio regionale.

Le funzioni principali riguardano:

  • gestione della banca della terra;
  • promozione e attuazione di interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell’economia verde;
  • approvazione di indirizzi operativi per la gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale;
  • verifica di conformità dei piani di gestione degli enti gestori a tali indirizzi e coordinamento della loro attuazione;
  • gestione di aziende agricole e superfici agricole e forestali proprie o regionali affidate in gestione, con attività di ricerca applicata, sperimentazione, dimostrazione, tutela delle produzioni e delle risorse genetiche autoctone, promozione della legalità e gestione del parco stalloni regionale. L’ente può partecipare a società, cooperative e consorzi coerenti con tali finalità.

Indirizzi di coordinamento e casi particolari di gestione

La Giunta regionale approva indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici gestite da Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione; gli enti devono adeguare a tali indirizzi la programmazione e gli atti convenzionali.

Per le aree regionali ricadenti nel perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma, la legge prevede l’assegnazione in gestione al Parco, con programma pluriennale di gestione agricola, e l’uso di Terre regionali toscane per le attività agro-silvo-pastorali mediante convenzione con Regione e Parco. Tale disciplina si applica dalla stipula della convenzione, da concludere entro il 31 dicembre 2020.

Banca della terra e utilizzo dei beni

È istituita la banca della terra per valorizzare terreni pubblici e privati tramite uso produttivo. Essa contiene:

  • inventario aggiornato di terreni e aziende disponibili per affitto o concessione;
  • terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili;
  • sezione separata dei beni agricolo-forestali destinati alle utilizzazioni previste dalla legge forestale.

La banca è gestita da Terre regionali toscane tramite il sistema informativo ARTEA. Il direttore presenta una proposta di funzionamento entro 120 giorni dalla nomina; la Giunta regionale disciplina il funzionamento con regolamento entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.

Per i beni inseriti nella banca della terra, Terre regionali toscane rilascia autorizzazioni e concessioni, fissando uso, durata, canone/corrispettivo e condizioni per la conservazione del patrimonio. Gli oneri tributari e fiscali gravano sul concessionario.

Terreni abbandonati o incolti

La Regione valorizza i terreni agricoli incolti o abbandonati per recuperare aree degradate, tutelare suolo ed equilibrio idrogeologico, limitare gli incendi e favorire le attività agro-forestali.

Sono considerati abbandonati o incolti:

  • i terreni agricoli non destinati a uso produttivo da almeno tre anni, salvo impegni derivanti dalla normativa europea;
  • i terreni già agricoli o a pascolo con insediamento di formazioni arbustive e arboree, esclusi i boschi.

I comuni effettuano il censimento dei terreni e lo trasmettono all’ente; in caso di inerzia subentrano province e unioni di comuni. Terre regionali toscane coordina l’inserimento nella banca della terra e approva i piani di sviluppo presentati dai richiedenti. Se non vi sono richieste, il comune può eseguire interventi di tutela sulla base di un piano redatto dall’ente e recuperare le spese.

Organi, direttore e controllo

Gli organi dell’ente sono il direttore e il collegio dei revisori.

Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con requisiti di età, laurea e esperienza manageriale o direzionale. L’incarico coincide con la legislatura, è a contratto di diritto privato ed è esclusivo. Il trattamento economico è parametrato alla disciplina regionale sui dirigenti e direttori. La valutazione del direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.

Il contratto può essere revocato anche per grave perdita del conto economico, mancato conseguimento dei risultati del programma triennale, valutazione negativa sul piano della qualità della prestazione o mancata/ritardata adozione di budget o bilancio.

Il direttore rappresenta legalmente l’ente, ne dirige la gestione, adotta il regolamento di organizzazione e contabilità, propone la dotazione organica, predispone piano delle attività, piano della qualità della prestazione, budget e bilancio di esercizio, costituisce le strutture interne e presenta annualmente una relazione alla Giunta regionale.

Il collegio dei revisori è composto da tre iscritti al registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale per cinque anni. Vigila sulla regolarità della gestione, esprime pareri su budget e bilancio, svolge ispezioni e presenta relazioni semestrali alla Giunta regionale. Sono previsti compensi annuali percentuali collegati all’indennità del Presidente della Giunta regionale e rimborsi spese per i residenti fuori sede.

Programmazione, qualità della prestazione e bilancio

La Giunta regionale definisce ogni anno, entro il 30 novembre, gli indirizzi per la proposta di piano delle attività, sentiti enti locali, organizzazioni agricole/cooperative e sindacali. Il direttore adotta una proposta di piano triennale e la trasmette alla Giunta entro il 31 dicembre; la Giunta lo approva prima dell’invio della richiesta di parere sul budget al Consiglio regionale. Il piano deve essere coerente con il budget; se necessario la Giunta può prescriverne la modifica.

È inoltre previsto il piano della qualità della prestazione organizzativa, con proiezione triennale, approvato entro il 31 gennaio, e la relazione annuale sulla qualità della prestazione, approvata entro il 30 aprile.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il budget economico è trasmesso dal direttore entro il 31 dicembre dell’anno precedente, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, e segue un procedimento con eventuali rilievi istruttori, parere consiliare e approvazione della Giunta. Il bilancio di esercizio va adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo e approvato dal Consiglio regionale entro 60 giorni.

Entrate, patrimonio e personale

Le entrate dell’ente comprendono:

  • contributo triennale per le spese di funzionamento;
  • finanziamenti regionali per le attività del piano annuale, in raccordo con il DEFR;
  • proventi della gestione delle aziende e superfici agricole e forestali;
  • proventi delle utilizzazioni della banca della terra;
  • altri contributi pubblici;
  • ricorso al credito nei limiti di legge;
  • eventuali ulteriori entrate.

Il patrimonio è costituito dai beni e rapporti attivi e passivi dell’Azienda regionale agricola di Alberese.

La dotazione organica è determinata dalla Giunta regionale su proposta del direttore e comprende personale tecnico, amministrativo e operaio. Può essere assegnato personale della Giunta regionale o distaccato da enti locali. Al personale già in servizio presso l’Azienda continua ad applicarsi il CCNL agricoltura.

Gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale

La legge riscrive la disciplina del patrimonio agricolo-forestale della l.r. 39/2000, attribuendo a Terre regionali toscane un ruolo centrale di indirizzo e controllo. In particolare:

  • i complessi agricolo-forestali sono definiti dalla Giunta regionale su proposta dell’ente;
  • la gestione ordinaria spetta a unioni di comuni subentrate alle comunità montane e ai comuni, salvo diverse disposizioni;
  • per complessi ricadenti in più enti vale il criterio della prevalenza territoriale del 70%;
  • la Giunta può affidare la gestione ad altri soggetti pubblici in presenza di esigenze funzionali, economiche o ambientali;
  • la gestione può essere revocata se non conforme agli indirizzi approvati da Terre regionali toscane.

I piani di gestione devono essere conformi agli indirizzi di Terre regionali toscane, hanno durata minima decennale e disciplinano coltura e assestamento dei boschi, ripresa legnosa, usi dei terreni non boscati, assetto faunistico, uso dei fabbricati, conservazione attiva dei beni e utilizzazioni specifiche.

I piani sono adottati dall’ente gestore, sottoposti al parere dell’ente competente e, se necessario, al nulla osta dell’ente parco. Terre regionali toscane verifica la conformità; in caso di non conformità il piano va riadottato. Fino all’approvazione del piano e per interventi straordinari o eccezionali, tagli boschivi e altri interventi sono autorizzati da Terre regionali toscane su progetto specifico.

Utilizzazione faunistico-venatoria e proventi

Il patrimonio agricolo-forestale può essere utilizzato anche a fini faunistici e faunistico-venatori, secondo gli obiettivi del PRAF e le modalità fissate per ciascun complesso dalla Giunta regionale su proposta di Terre regionali toscane e previo parere ISPRA. I relativi proventi seguono la disciplina generale della gestione.

I proventi della gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori, che rendicontano trimestralmente a Regione e Terre regionali toscane. Le somme sono destinate alla conservazione, al miglioramento e al potenziamento dei beni e ripartite in misura del 45% all’ente gestore e 55% alla Regione; la quota regionale sconta il finanziamento dei piani annuali degli interventi.

Foreste, attività selvicolturali e imprese boschive

La legge introduce e aggiorna strumenti di settore:

  • SIGAF come sistema informativo per le procedure forestali;
  • elenco regionale delle ditte boschive, tenuto tramite SIGAF da province e unioni di comuni;
  • obbligo di uso del SIGAF anche nella disciplina locale degli interventi forestali.

Per i tagli boschivi e le attività connesse sono previsti requisiti di professionalità, comunicazioni preventive e di fine lavori, e l’obbligo di indicare l’impresa esecutrice. Per i tagli superiori a 1 ettaro e relativi esboschi, nel patrimonio agricolo-forestale e, se finanziati con contributi pubblici, anche su altre proprietà, l’esecuzione è affidata a imprese iscritte nell’elenco regionale, salvo l’eccezione per gli imprenditori agricoli professionali che operano in proprio su fondi di cui hanno il possesso per almeno cinque anni.

È richiesto un tesserino di identificazione per il personale impiegato nei tagli superiori a 1 ettaro ed esboschi.

La legge rafforza inoltre la disciplina su:

  • allestimento e sgombero delle tagliate;
  • sramatura e gestione delle ramaglie;
  • certificazione forestale dei boschi del patrimonio regionale;
  • crediti ambientali e di carbonio, promossi dalla Regione anche tramite imboschimenti e gestione sostenibile.

Incendi boschivi e catasto delle aree percorse dal fuoco

La normativa riorganizza il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite SOUP, coordinatori di sala operativa e direttori delle operazioni AIB, con possibile supporto di volontariato, Corpo forestale dello Stato e Vigili del fuoco tramite accordi e convenzioni. La Giunta disciplina anche il sistema di addestramento e qualificazione degli operatori.

I comuni devono istituire un catasto delle aree percorse dal fuoco, pubblicare gli elenchi per osservazioni, approvarli e aggiornarli annualmente. Entro il 31 maggio di ogni anno censiscono gli incendi dell’anno precedente; in caso di inerzia interviene la Regione con commissario.

È istituita sul SIGAF una banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli entro 50 metri.

Nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli entro 50 metri sono vietate, salvo eccezioni limitate, per 15 anni la trasformazione del bosco in altra coltura e per 20 anni la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture per insediamenti civili o produttivi. I certificati di destinazione urbanistica devono richiamare espressamente tali divieti.

Sanzioni e controlli

La legge rafforza il sistema sanzionatorio della l.r. 39/2000, collegandolo al SIGAF. Le violazioni devono essere registrate entro 30 giorni; anche introiti e ordinanze di ingiunzione vanno comunicati alla struttura regionale competente.

Sono aggiornate le sanzioni per violazioni riguardanti autorizzazioni, piani di taglio, comunicazioni obbligatorie, divieti antincendio, ripristino delle opere temporanee e regole tecniche di taglio e sgombero. È prevista anche una sanzione specifica per ciascuna unità di personale presente in cantiere forestale privo di tesserino di identificazione.

Modifiche alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000

Per il demanio e patrimonio regionale, gli elenchi dei beni comprendono una sezione separata dei beni agricolo-forestali affidati in gestione ad altri enti. Terre regionali toscane comunica alla Regione i beni che possono essere alienati, riqualificati o permutati e quelli da mantenere; la Giunta può delegare le vendite all’ente o agli enti gestori.

Per la Tenuta di San Rossore, le funzioni amministrative regionali sono delegate all’Ente parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, che deve collaborare con Terre regionali toscane per le aree destinate a produzione agricola, allevamento, silvicoltura, gestione del parco stalloni e valorizzazione territoriale. La gestione è disciplinata da una convenzione annuale tra Giunta regionale, Ente parco e Terre regionali toscane, con un disciplinare che regola concessioni, uso degli immobili, fruizione da parte dei residenti/operatori e flussi informativi. È inoltre previsto il coordinamento sulle attività della villa del Gombo e un gettone di presenza per i membri del comitato di presidenza.

Regime transitorio, abrogazioni ed efficacia

Le funzioni dell’ente decorrono dalla nomina del direttore; da tale data i rapporti giuridici dell’Azienda regionale agricola di Alberese sono trasferiti a Terre regionali toscane. Sono previste proroghe e passaggi transitori per commissario, revisori, personale, bilancio iniziale e adeguamento organizzativo.

Entro termini successivi all’entrata in vigore sono previsti:

  • nomina del direttore entro 60 giorni;
  • nomina del collegio dei revisori entro 3 mesi;
  • adozione del bilancio preventivo e del piano delle attività entro il 30 giugno 2013 nella fase iniziale;
  • aggiornamento del regolamento forestale entro 365 giorni;
  • revisione delle concessioni, rideterminazione dei complessi e aggiornamento dei piani di gestione entro 18-24 mesi o secondo gli specifici termini previsti.

Sono abrogate l’originaria legge istitutiva dell’Azienda di Alberese e numerose disposizioni connesse; inoltre è abrogata la l.r. 92/1995 sull’utilizzazione faunistico-venatoria del patrimonio agricolo-forestale, sostituita dalla nuova disciplina.

Nel complesso, molte norme transitorie avevano orizzonte temporale limitato e risultano oggi esaurite o superate.

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