L.R. Toscana 82/2012
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto aggiorna la l.r. Toscana 8/2012 sugli immobili pubblici, precisando quando si applicano i PUV, le varianti urbanistiche semplificate o ordinarie, i contenuti istruttori della relazione e i termini procedimentali. Introduce anche un adeguamento del piano territoriale provinciale per alcuni immobili sanitari non coerenti con la programmazione sanitaria.
Modifiche alla disciplina regionale su alienazione e valorizzazione di immobili pubblici
Modifiche alla disciplina regionale su alienazione e valorizzazione di immobili pubblici
La legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 82 interviene sulla l.r. 8/2012, che disciplina l’alienazione e la valorizzazione di immobili pubblici in attuazione della normativa statale sul contenimento della spesa e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare. Le modifiche precisano i rapporti con la pianificazione territoriale e urbanistica, rafforzano la disciplina dei programmi di valorizzazione unitari (PUV) e chiariscono il regime delle procedure semplificate e ordinarie.
Ambito di applicazione e rapporti con la pianificazione
Viene specificato che, nel considerare la compatibilità delle operazioni di valorizzazione, rileva anche il piano territoriale di coordinamento della provincia, ma solo quando esso preveda per un edificio specifico esistente una destinazione sanitaria incompatibile con la programmazione sanitaria. La previsione circoscrive quindi il rilievo dello strumento provinciale ai casi di effettivo contrasto con gli atti di programmazione del settore sanitario.
Programmi di valorizzazione unitari e iniziativa regionale
La disciplina dei PUV viene integrata per chiarire che la Giunta regionale può promuoverli anche su richiesta degli enti interessati. Ciò avviene quando occorra integrare più proposte di valorizzazione relative a una pluralità di immobili oppure quando vi sia un interesse regionale, valutato in base a:
- rilevanza dei beni da valorizzare;
- complessità del contesto territoriale di riferimento;
- significatività degli effetti delle destinazioni proposte rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Varianti urbanistiche: procedure semplificate, ordinarie e limiti
Fuori dai casi di promozione di un PUV, le varianti urbanistiche finalizzate alla valorizzazione degli immobili pubblici possono essere realizzate:
- con le procedure semplificate previste dalla l.r. 8/2012;
- oppure con le procedure ordinarie della l.r. 1/2005.
È inoltre precisato che, salvo i casi di procedura ordinaria, le varianti che comportano nuovo impegno di suolo inedificato possono essere inserite in un PUV solo se:
- i terreni inedificati ricadono in ambiti urbani;
- le previsioni concorrono a qualificare, con funzioni congrue, lo specifico contesto urbano di riferimento.
Restano esclusi dalle procedure semplificate i casi in cui le varianti agli strumenti urbanistici comunali comportino, tra l’altro, un nuovo impegno di suolo inedificato.
Contenuti della relazione istruttoria e termini procedurali
La relazione a corredo dell’istruttoria deve contenere elementi tipologici, dimensionali e di contesto sullo stato attuale e su quello proposto, anche in forma cartografica, utili alla valutazione. Deve inoltre indicare:
- il rispetto degli standard del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, in relazione alle destinazioni d’uso proposte;
- la data prevista per l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni e del relativo atto di bilancio da parte del consiglio dell’ente locale o dell’organo competente.
Il termine per alcune attività istruttorie viene esteso da 30 a 45 giorni. Sulla base dell’istruttoria, la Giunta regionale individua provvisoriamente, entro i 15 giorni successivi, gli interventi di valorizzazione e gli immobili che possono essere oggetto di PUV, definendo anche il relativo ambito territoriale di riferimento e dando comunicazione a tutti gli enti interessati.
Adeguamento dei piani territoriali provinciali per destinazioni sanitarie incompatibili
Nei casi in cui i piani territoriali di coordinamento provinciali prevedano per un edificio specifico esistente destinazioni ad uso sanitario non coerenti con la programmazione sanitaria, si procede all’adeguamento del piano territoriale di coordinamento secondo le procedure richiamate dalla normativa regionale sulla pianificazione provinciale. È previsto che il consiglio provinciale provveda alla ratifica nei tempi stabiliti da tale disciplina.
Effetti sulle approvazioni nel piano di alienazione e valorizzazione
Viene infine precisato che, per i casi disciplinati dalla norma, non si parla più di semplice approvazione della proposta di piano, ma le varianti previste nel piano di alienazione e valorizzazione sono definitivamente approvate secondo il procedimento previsto dalla legge regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 dic 2012L.R. Toscana 77/2012
- Legge · 27 dic 2012L.R. Toscana 78/2012
- Legge · 27 dic 2012L.R. Toscana 79/2012
- Legge · 27 dic 2012L.R. Toscana 80/2012
- Legge · 27 dic 2012L.R. Toscana 81/2012
- Legge · 27 dic 2012L.R. Toscana 83/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →