L.R. Umbria 3/2013
Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per alcuni comuni umbri colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009, la programmazione e il finanziamento della ricostruzione di immobili privati, opere pubbliche e del borgo storico di Spina. Prevede priorità, criteri di contributo, obblighi dei beneficiari, controlli, contributi per autonoma sistemazione e copertura finanziaria. Applicazione riferita all’emergenza e agli interventi connessi a quel sisma.
Ricostruzione post-sisma 15 dicembre 2009 in Umbria
Ricostruzione post-sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria
La legge disciplina gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 nei comuni umbri interessati. Il provvedimento definisce programmazione delle risorse, criteri di concessione dei contributi, obblighi dei beneficiari e controlli sull’attuazione.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica ai comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano. L’obiettivo è finanziare la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma, nel quadro della normativa statale di protezione civile.
Programmazione degli interventi e priorità
La Giunta regionale deve approvare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, un Piano di riparto delle risorse finanziarie, sulla base delle necessità già individuate nella precedente ordinanza commissariale e tenendo conto delle risorse disponibili. Il Piano assegna priorità, in ordine progressivo, agli interventi:
- su edifici e unità minime di intervento con ordinanza di sgombero totale e destinati, alla data del sisma, ad abitazione principale o attività produttive in esercizio, nonché alle opere pubbliche del programma di Spina;
- su edifici e unità minime di intervento con sgombero parziale e destinati, alla data del sisma, ad abitazione principale o attività produttive in esercizio, nonché sulle opere pubbliche;
- su edifici con unità immobiliari separate dall’edificio principale e sgombero totale, adibite a pertinenze di abitazioni principali;
- su edifici con unità immobiliari separate dall’edificio principale e sgombero parziale, adibite a pertinenze di abitazioni principali;
- su edifici con unità immobiliari sgomberate totalmente o parzialmente, che alla data del sisma non erano abitazioni principali o avevano destinazione diversa dalla residenziale, purché utilizzate anche temporaneamente.
Tra gli interventi dell’ultima categoria sono prioritari quelli su edifici di pubblica utilità sedi di associazioni e quelli per i quali i beneficiari si impegnano, per almeno cinque anni e a pena di decadenza, a destinarli a residenza anagrafica o a nuove attività produttive/ampliamenti.
Nozione di abitazione principale e condizioni particolari
Per abitazione principale si intende quella in cui, alla data del sisma, risiedevano anagraficamente il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, il locatario o il comodatario.
Per gli immobili abitati dal conduttore, il riconoscimento del requisito richiede:
- l’impegno del proprietario a consentire il rientro del conduttore o dei suoi eredi a lavori ultimati;
- l’impegno del conduttore a rientrare e mantenere la residenza per almeno dodici mesi, salvo cause giustificate e comprovate.
Se il conduttore o i suoi eredi manifestano disinteresse al rientro, il proprietario può impegnarsi in alternativa a stipulare un contratto di locazione a canone concordato per 36 mesi dalla fine lavori. Il mancato rispetto di tali obblighi esclude il riconoscimento dell’abitazione principale e fa perdere il contributo aggiuntivo per rifiniture e impianti interni.
Interventi su immobili privati: soggetti beneficiari e tipologie di opere
Possono beneficiare dei contributi i proprietari degli immobili danneggiati alla data del sisma e, se autorizzati dai proprietari, i titolari di diritti reali di godimento.
Gli interventi devono essere fondati su progetti unitari per singoli edifici, oppure, nel programma di Spina, per unità minime di intervento individuate nel programma stesso. La legge distingue due categorie di contributo:
- riparazione dei danni e miglioramento sismico, per gli edifici con danneggiamento o vulnerabilità sopra le soglie dell’allegato 2, oppure con carenze strutturali gravi;
- riparazione dei danni e rafforzamento locale, per gli edifici con livelli inferiori di danneggiamento e vulnerabilità e senza carenze strutturali gravi.
Il miglioramento sismico deve raggiungere almeno il 60% del livello di sicurezza dell’adeguamento sismico. Per gli edifici di interesse culturale si applica la disciplina tecnica del patrimonio culturale. Sono esclusi gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o paesaggistico-ambientali, se non sanati.
Criteri di calcolo dei contributi per il miglioramento sismico
Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico il contributo è il minore tra:
- il costo ammissibile risultante dal computo metrico-estimativo basato sul prezzario regionale vigente alla presentazione del progetto;
- l’importo ottenuto applicando 825 euro/mq alla superficie complessiva dell’unità immobiliare.
La superficie è determinata secondo i criteri del regolamento regionale sui costi massimi ammissibili. I garage, magazzini o assimilati sono unità autonome non abitative solo se il proprietario non possiede altre unità nello stesso edificio. La superficie include la quota parte delle parti comuni e, per le soffitte, solo la parte accessibile con altezza superiore a 1,50 m.
Sono ammissibili anche le opere di finitura strettamente connesse agli interventi strutturali. Le spese tecniche sono riconosciute fino al 10% dell’importo dei lavori ammessi.
Il contributo massimo non può superare:
- 124.000 euro per unità abitative principali o destinate ad attività produttive in esercizio;
- 70.000 euro per unità ad altri usi.
Per unità con superficie superiore a 150 mq è previsto un contributo aggiuntivo, entro i limiti di:
- 150.000 euro per abitazioni principali o attività produttive in esercizio;
- 100.000 euro per altri usi.
Il contributo aggiuntivo è calcolato sul minore tra la quota di costo non coperta dal contributo base e 350 euro/mq sulla superficie eccedente i 150 mq.
Maggiorazioni e interventi energetici
Ai costi convenzionali e ai massimali si applicano le seguenti maggiorazioni:
- 30% per edifici di interesse culturale;
- 10% per beni paesaggistici o edifici in zona omogenea A;
- 20% per edifici particolarmente danneggiati con lesioni passanti di particolare ampiezza e diffusione;
- 5% per interventi di efficientamento energetico che portano ciascuna unità a una classe energetica superiore e comunque non inferiore alla D, previa produzione degli attestati energetici ante e post intervento.
Per gli edifici del programma integrato di Spina si applicano ulteriori maggiorazioni, entro i limiti del piano di riparto:
- 20% per ubicazione disagiata;
- 5% per interventi strutturali sui muri controterra con dislivello superiore a 3 metri.
Le maggiorazioni del 10% e 20% non sono cumulabili tra loro.
Contributo aggiuntivo per rifiniture e impianti interni
Per gli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio è riconosciuto un contributo aggiuntivo fino a 25.000 euro per opere di rifinitura e impianti interni. Il contributo è pari al minore tra:
- il costo ammissibile risultante dal computo metrico-estimativo;
- il 20% del contributo calcolato per il fabbricato.
L’entità del contributo per l’intero edificio corrisponde alla somma dei contributi delle singole unità immobiliari. Almeno il 70% dei contributi deve essere destinato alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico.
Rafforzamento locale e demolizione-ricostruzione
Gli interventi di riparazione con rafforzamento locale sono finanziati secondo la precedente disciplina commissariale richiamata dalla legge; per gli edifici del programma di Spina si applicano anche le maggiorazioni specifiche del borgo storico.
È consentita la demolizione e ricostruzione, in alternativa a riparazione/miglioramento o rafforzamento locale, se l’edificio:
- è stato costruito, ristrutturato o modificato dopo il 1959 e non conserva caratteri originali della cultura edilizia tradizionale regionale;
- è strutturalmente isolato e tipologicamente non seriale;
- è conforme alla normativa urbanistica vigente.
In tal caso il contributo è il minore tra quello spettante secondo i criteri ordinari e il costo ammissibile della demolizione e ricostruzione.
Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina
Il programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, nel comune di Marsciano, è adottato dal Comune secondo la procedura urbanistica comunale, previa conferenza partecipativa con enti pubblici interessati e proprietari che ne facciano richiesta. Il programma viene poi trasmesso alla Giunta regionale, che ne verifica la conformità e lo approva ai fini dell’ammissibilità al finanziamento.
Per gli interventi privati del programma si applicano i criteri di calcolo dei contributi previsti per gli immobili privati; per le opere pubbliche la Giunta definisce appositi criteri. I proprietari delle unità comprese nella stessa unità minima di intervento devono costituirsi in consorzio obbligatorio. La Regione può concedere al consorzio un contributo fino al 2% delle spese ammesse.
Domande, istruttoria e finanziamento
I soggetti beneficiari presentano domanda ai comuni interessati. Chi abbia già presentato domanda per eventi sismici anteriori al 15 dicembre 2009 può accedere ai nuovi contributi solo previa rinuncia alla precedente istanza, da dichiarare nella domanda.
Se prima del sisma del 2009 erano già state rilasciate concessioni contributive per eventi precedenti e i lavori non sono stati ultimati per gli aggravamenti causati dal nuovo sisma, il beneficiario presenta il consuntivo dei lavori eseguiti; il Comune ridetermina e liquida il contributo per la parte precedente, mentre per i nuovi danni si applica la presente legge. In alternativa, può essere consentito completare i lavori con variante al progetto originario, senza aumento del contributo già concesso.
I Comuni predispongono gli elenchi dei soggetti aventi diritto secondo le priorità stabilite e li trasmettono alla Giunta regionale, che autorizza il finanziamento in base alle risorse disponibili e assegna ai Comuni le somme per il rilascio degli atti di concessione. I soggetti non finanziati possono, in alcuni casi, eseguire i lavori in anticipazione e accedere successivamente ai contributi secondo disponibilità.
La documentazione per l’autorizzazione sismica va integrata o completata entro 60 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, a pena di cancellazione dagli elenchi e decadenza dal contributo.
Convenzioni bancarie e anticipazioni
La Giunta regionale promuove convenzioni con istituti bancari per aprire conti correnti dedicati alla ricostruzione, così da velocizzare pagamenti di anticipazioni e stati di avanzamento lavori e facilitare l’accesso al credito.
Obblighi dei beneficiari e vincoli d’uso
Per le unità ammesse a contributo non può essere modificata la destinazione d’uso esistente al momento del sisma prima di due anni dal completamento dell’intervento, pena decadenza e restituzione delle somme con interessi legali.
Se il proprietario aliena il diritto sull’immobile prima del completamento dei lavori a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall’affittuario o da enti pubblici, decade dal beneficio e deve restituire quanto percepito con interessi.
I contratti di locazione in essere al momento di inizio dei lavori restano sospesi e riprendono efficacia alle stesse condizioni dopo la fine degli interventi.
Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva
Per lavori di ripristino su immobili privati di importo pari o superiore a 150.000 euro, l’esecutore deve possedere attestazione SOA.
L’erogazione del contributo all’inizio e alla fine dei lavori è subordinata al DURC. In caso di irregolarità contributiva, il Comune eroga il contributo solo dopo la regolarizzazione dell’impresa oppure, se questa non avviene, dopo la trasmissione alla Regione dei rapporti informativi previsti dalla normativa richiamata. È ammessa anche la regolarizzazione tramite sostituzione del Comune nel pagamento degli obblighi contributivi, a valere sul contributo concesso, secondo criteri fissati dalla Giunta.
Divieto di cumulo e copertura assicurativa
I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici per le stesse opere, compresi quelli della precedente ordinanza commissariale, ferma restando la disciplina fiscale per eventuali spese eccedenti. Se l’edificio è coperto da assicurazione contro i danni sismici, il contributo pubblico è ridotto dell’importo del risarcimento assicurativo.
Contributi per opere pubbliche, autonoma sistemazione e difficoltà abitative
La Giunta regionale definisce modalità e procedure per finanziare la riparazione delle opere pubbliche danneggiate, con priorità ai lavori necessari per il programma di Spina.
La Regione riconosce inoltre:
- un contributo per nuclei familiari che, per motivi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale durante i lavori, per un massimo di sei mesi;
- un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei la cui abitazione principale sia stata distrutta o sgomberata, entro i limiti dell’ordinanza commissariale richiamata;
- un contributo ai comuni, fino al 2% delle concessioni contributive, per l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.
La Giunta regionale disciplina criteri, modalità e procedure per tutti questi contributi.
Controlli e monitoraggio
Il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La struttura regionale competente effettua controlli tecnico-amministrativi su un campione non inferiore al 10% delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni. I Comuni devono adeguare i propri provvedimenti agli esiti dei controlli.
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge. Ogni anno, entro il 31 gennaio, la Giunta trasmette una relazione sullo stato di attuazione, con dati su risorse stanziate, domande presentate e ammesse, contributi concessi, esiti dei controlli, interventi del programma di Spina e riparto dei contributi ai Comuni.
Norma finanziaria e disciplina transitoria
Gli oneri sono coperti con le risorse previste dalla normativa statale sulla ricostruzione post-sisma e con disponibilità regionali in materia di tributi regionali, da versare in contabilità speciale.
Sono ammessi ai contributi anche i soggetti che avevano iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore della legge, purché i lavori siano stati eseguiti nel rispetto delle condizioni previste, con regolari atti autorizzativi, e siano documentati danni, vulnerabilità, carenze strutturali, lavori eseguiti e spese sostenute. La Giunta regionale può stabilire ulteriori criteri applicativi.
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