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Legge

L.R. Umbria 1/2013

Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).

Normativa regionaleL.R. Umbria 1/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la disciplina umbra sui servizi socio-educativi per la prima infanzia imponendo ai Comuni una ricognizione periodica delle autorizzazioni al funzionamento, pubbliche e private, anche per verificare i requisiti. In base agli esiti, può essere concesso un termine per gli adeguamenti non superiore a tre anni, mantenendo i requisiti minimi di sicurezza. Prima applicazione entro il 31 marzo 2013.

Ricognizione delle autorizzazioni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Ricognizione delle autorizzazioni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

La legge regionale Umbria n. 1 del 23 gennaio 2013 interviene sulla disciplina del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, integrando l’articolo 16 della l.r. 30/2005. Il provvedimento rafforza i controlli comunali sulle autorizzazioni al funzionamento e disciplina un primo adempimento iniziale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia pubblici sia privati, già autorizzati al funzionamento ai sensi della normativa vigente nella Regione Umbria. L’intervento non introduce una nuova tipologia di servizio, ma incide sui controlli e sugli eventuali adeguamenti dei soggetti gestori.

Ricognizione periodica delle autorizzazioni

I Comuni devono effettuare periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per i servizi socio-educativi per la prima infanzia. La ricognizione è finalizzata anche a verificare il permanere dei requisiti necessari per il funzionamento dei servizi stessi.

Adeguamenti e termini concessi ai gestori

Sulla base degli esiti della ricognizione e delle verifiche svolte, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori un termine congruo per realizzare gli eventuali adeguamenti richiesti.

  • Il termine non può in ogni caso superare tre anni.
  • La durata deve essere rapportata agli interventi da realizzare.
  • Resta fermo il possesso dei requisiti minimi di sicurezza.

Prima applicazione

In sede di prima applicazione, la ricognizione delle autorizzazioni al funzionamento deve essere effettuata dai Comuni entro il 31 marzo 2013. Si tratta di una scadenza iniziale espressamente prevista dalla legge per avviare il nuovo controllo sul territorio regionale.

Regime di attualità della norma

La legge disciplina un meccanismo permanente di ricognizione e adeguamento, ma la scadenza del 31 marzo 2013 riguarda solo la prima applicazione. Non contiene limiti di efficacia temporale ulteriori.

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