L.R. Umbria 4/2013
Testo unico in materia di artigianato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo unico riordina la disciplina regionale dell’artigianato in Umbria: definisce impresa artigiana, Albo, controlli, sanzioni, sostegni economici, promozione, artigianato artistico e tradizionale, formazione e regole per acconciatori ed estetisti. Abroga numerose leggi previgenti e si applica nel territorio umbro.
Testo unico umbro sull’artigianato
Testo unico in materia di artigianato della Regione Umbria
Il provvedimento riunisce in un unico corpo normativo la disciplina regionale dell’artigianato, definendo soggetti, requisiti, funzioni amministrative, sostegni economici, promozione e regole per alcune attività professionali. La disciplina vale esclusivamente nel territorio della Regione Umbria.
Finalità, principi e destinatari
La legge riconosce il ruolo sociale ed economico dell’impresa artigiana e promuove sviluppo, tutela e valorizzazione dell’artigianato nelle sue espressioni territoriali, artistiche e tradizionali. L’azione regionale deve rispettare la libertà d’impresa e i principi di semplificazione, evitando nuovi oneri regolatori o amministrativi senza compensazioni equivalenti. I destinatari sono le imprese iscritte all’Albo, i consorzi e le società consortili artigiane, le cooperative artigiane di garanzia e i confidi iscritti nella sezione separata, nonché i soggetti che intendono avviare un’attività artigiana in Umbria.
Riparto delle funzioni tra Regione, Comuni e Camere di commercio
La Regione esercita le funzioni amministrative non attribuite ai Comuni o alle Camere di commercio, per assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa. I Comuni svolgono vigilanza e controllo sull’impresa artigiana e sull’esercizio abusivo dell’attività, effettuano verifiche su iscrizione, variazione e cancellazione dall’Albo e gestiscono le funzioni relative ad acconciatore ed estetista. Le Camere di commercio tengono e aggiornano l’Albo, rilasciano certificazioni, riconoscono i mestieri artistici e tradizionali, svolgono vigilanza e controllo, accertano gli illeciti del Titolo I e irrogano le relative sanzioni.
Impresa artigiana: requisiti e limiti dimensionali
È imprenditore artigiano chi esercita personalmente e professionalmente l’impresa, assumendone responsabilità e rischi e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro. L’impresa artigiana è quella che produce beni o servizi in via prevalente, nei limiti dimensionali previsti, con esclusione di attività agricole, commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico, salvo che siano strumentali e accessorie. Sono previste anche forme societarie artigiane, incluse alcune società a responsabilità limitata e in accomandita semplice, purché ricorrano specifici requisiti di lavoro personale, capitale e composizione dei soci. I limiti occupazionali variano secondo il tipo di attività: 18 dipendenti per imprese non in serie, 9 per quelle in serie non completamente automatizzata, 32 per settori artistici/tradizionali/abbigliamento su misura, 8 per trasporto e 10 per costruzioni edili, con maggiorazioni ammesse in presenza di apprendisti. Sono previste esclusioni dal computo per alcuni apprendisti, lavoratori a domicilio e portatori di handicap; è consentito lo sforamento entro il 20% per non più di tre mesi l’anno senza perdita dell’iscrizione.
Albo delle imprese artigiane, iscrizione, modifiche e cancellazione
L’Albo delle imprese artigiane è istituito presso la Camera di commercio territorialmente competente. L’iscrizione avviene tramite comunicazione unica telematica o informatica, che attesta il possesso dei requisiti artigiani e produce effetto dalla data di presentazione; l’iscrizione è condizione per agevolazioni, uso della qualifica “artigianale” e effetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, l’impresa può mantenere l’iscrizione per massimo cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minori, se subentra il coniuge, i figli o il tutore. Le modifiche e la cancellazione vanno comunicate entro 30 giorni; la comunicazione produce effetti dalla data dell’evento. La Camera di commercio può procedere a controlli, intimare l’adeguamento, cancellare l’impresa in caso di persistenza della carenza dei requisiti e iscrivere d’ufficio chi risulti in possesso dei requisiti, garantendo contraddittorio con l’interessato. È ammesso ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato entro 60 giorni.
Commissione regionale per l’artigianato e ruolo delle associazioni
La Commissione regionale per l’artigianato è organo tecnico-consultivo con sede presso la Giunta regionale, composto da membri designati dalla Giunta e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Dura in carica cinque anni, opera gratuitamente e disciplina internamente il proprio funzionamento. Decide sui ricorsi contro i provvedimenti camerali in materia di Albo e propone iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione del settore. La Regione riconosce le associazioni di categoria come interlocutori principali e può concedere loro contributi annuali per progetti coerenti con la programmazione regionale.
Diritti di segreteria, controlli e sanzioni generali
I diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese artigiane sono equiparati a quelli camerali. Le violazioni delle disposizioni del Titolo I sono sanzionate dalla Camera di commercio, secondo la legge n. 689/1981: da 258 a 2.582 euro per esercizio abusivo o uso illegittimo della qualifica “artigianale”; da 155 a 1.550 euro per omessa comunicazione di iscrizione; da 51,65 a 516,50 euro per imprese individuali e da 103 a 1.033 euro per società nei casi di omesse o ritardate comunicazioni di iscrizione, cessazione o modificazione rilevante. I proventi sanzionatori sono destinati anche a iniziative di promozione e sviluppo del settore.
Programmazione, sostegno finanziario e accesso al credito
La politica regionale per l’artigianato è definita nel Documento annuale di programmazione, nel documento di indirizzo pluriennale e nel Programma annuale della Regione. La Regione sostiene l’accesso al credito e gli investimenti delle imprese artigiane mediante contributi in conto interessi, in conto canoni e finanziamenti agevolati, finanziati con il Fondo regionale per l’artigianato e con altri strumenti rotativi. Sono previste misure di rafforzamento patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia, con obbligo di trasmissione annuale di bilancio e relazione sull’attività svolta. La Regione sostiene anche il CO.FI.RE. Umbria, consorzio fidi di secondo grado partecipato dalla Regione, che opera in cogaranzia e controgaranzia, può svolgere attività di servizio alle cooperative di garanzia e deve presentare annualmente il programma di attività.
Servizi reali, insediamenti produttivi e promozione
La Regione favorisce l’accesso delle imprese artigiane a servizi reali per l’innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, alle ICT, ai sistemi certificati e alle reti d’impresa. Definisce inoltre politiche per l’insediamento delle imprese artigiane nelle aree attrezzate e nella logistica regionale e può promuovere iniziative nei centri storici. Sul versante promozionale, coordina e sostiene iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti artigiani in Italia e all’estero, anche tramite fiere, missioni, convegni, studi, pubblicazioni e convenzioni, con possibilità di cofinanziamento e integrazione di fondi regionali, nazionali e comunitari.
Artigianato artistico e tradizionale, Maestro Artigiano e bottega-scuola
La Regione tutela e valorizza l’artigianato artistico e tradizionale definendo criteri di identificazione, promuovendo strutture integrate e riconoscendo il titolo di “Maestro Artigiano”. I settori tutelati sono ceramica, legno, ferro, tessitura, ricamo a mano e oreficeria, con possibilità di estendere la tutela ad altri settori. Il titolo di Maestro Artigiano spetta al titolare o al socio partecipante dell’impresa artigiana artistica o tradizionale che sia iscritto all’Albo con annotazione specifica, abbia almeno 15 anni di anzianità professionale, adeguata capacità professionale e attitudine all’insegnamento. La bottega-scuola è l’impresa del settore il cui titolare è Maestro Artigiano e può svolgere attività formative specifiche.
Formazione e occupazione nel settore artigiano
La Regione programma interventi per formazione e politiche attive del lavoro a favore di addetti e imprese artigiane, in coerenza con i fondi strutturali e con la normativa sull’apprendistato. Le attività formative includono percorsi per imprenditori artigiani, per i settori artistico e tradizionale e per i temi legati all’esportazione. Gli interventi possono avvalersi di enti accreditati, imprese artigiane e botteghe-scuola, anche mediante alternanza formazione-lavoro. Nei piani e programmi regionali sono previste misure per favorire l’occupazione, anche tramite apprendistato e inserimento lavorativo nelle botteghe-scuola, con attenzione ai soggetti svantaggiati e ai disabili.
Disciplina dell’attività professionale di acconciatore
L’attività di acconciatore è disciplinata secondo la legge statale n. 174/2005 e richiede abilitazione professionale e SCIA al SUAPE competente. È possibile esercitare presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, riabilitazione o detenzione, caserme e altri luoghi convenzionati; è ammesso anche presso il domicilio dell’esercente o del cliente, se rispettati i requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza. È vietata la forma ambulante o di posteggio, mentre sono consentite attività a fini didattici o dimostrativi. La Regione stabilisce contenuti dei corsi, esami, standard formativi, riconoscimento di crediti e rilascio dell’abilitazione; i Comuni vigilano, disciplinano alcuni aspetti organizzativi e pubblici, e gestiscono i procedimenti SCIA. La mancata abilitazione, la mancata SCIA o l’omessa comunicazione di cessazione/trasferimento sono sanzionate con importi da 1.000 a 5.000 euro secondo i casi.
Disciplina della professione di estetista
L’attività di estetista è regolata dalla legge statale n. 1/1990 e richiede i requisiti di qualificazione e l’osservanza del regolamento comunale. La SCIA va presentata al SUAPE competente e consente l’avvio immediato dell’attività; il Comune può vietarne la prosecuzione se accerta carenze dei requisiti, assegnando un termine minimo di 30 giorni per adeguarsi. Le variazioni dei dati dichiarati devono essere comunicate entro 15 giorni. La Regione approva l’offerta formativa, definisce gli standard e le prove di esame, mentre l’Azienda sanitaria locale controlla apparecchiature, procedimenti tecnici e rispetto delle norme sanitarie, trasmettendo gli esiti al Comune e alla Regione. Le sanzioni sono quelle previste dalla legge statale, irrogate dalla Regione o dai Comuni secondo le rispettive competenze.
Norme finanziarie, transitorie e abrogazioni
Per gli interventi della legge è istituito il Fondo regionale per l’artigianato, alimentato inizialmente nel 2013 con risorse già stanziate per le norme abrogate e, per gli anni successivi, con legge finanziaria regionale e altre risorse pubbliche o private. Le Commissioni provinciali per l’artigianato sono soppresse, ma possono concludere i procedimenti pendenti; la nuova Commissione regionale è costituita entro sei mesi dall’entrata in vigore. Le imprese già iscritte all’Albo provinciale sono iscritte automaticamente al nuovo Albo mantenendo il numero. Sono abrogate molte leggi regionali precedenti in materia di artigianato, acconciatore e promozione, oltre al regolamento regionale sulla promozione dell’esportazione; restano salve le norme compatibili e i procedimenti già avviati sotto la vigenza delle disposizioni previgenti.
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