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Sentenza

Sentenza n. 9664/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Sicilia, Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della Scuola – Affari Legali e contenzioso, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione della soglie minime stabilite per la regione Sicilia in riferimento alle classi di concorso AM30 - Musica nella scuola secondaria di I grado e A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado; - dell’esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dall’odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista; - dell’Avviso n. 13123 del 9 maggio 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la successiva prova del concorso de quo per la classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio–sanitari in funzione dell’aggregazione territoriale con la regione Siciliana; - Dell’avviso n. 31042 del 7 maggio 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, con cui la PA ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane in funzione dell’aggregazione territoriale con la regione Siciliana; - dell’Avviso n. 19866 pubblicato in data 23 aprile 2025 sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia con cui ha comunicato la lettera estratta, “c”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado; - dell’avviso n. 23163 con cui l’Amministrazione ministeriale ha comunicato il necessario rinvio per allerta meteo della prova orale calendarizzata per giorno 15 maggio u.s. per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado; - dell’Avviso n. 20777 del 29 aprile u.s con cui la PA. ha proceduto alla convocazione per la prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A026 - Matematica, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell’Avviso n. 18582 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia in data 16 aprile 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti; -dell’Avviso n. 19024 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia in data 17 aprile 2025, con cui la p.a. ha comunicato l’estrazione della lettera “p” per le prove pratica ed orale del concorso; -dell’Avviso n. 19244 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia in data 18 aprile 2025, con cui la p.a. ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AM30 (ex A030) - MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; -del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell’avviso n. 13560 del 14 maggio nonché 14130 del 20 maggio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio–sanitari nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell’Avviso n. 28585 del 22 aprile 2025, con cui l’USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA; - dell’Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l’USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la prova orale e per la prova pratica del CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; E per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCIARRATTA SALVATORE il 1\10\2025: - del decreto n. prot. 30704 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Sicilia in data 26 giugno u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso AM30 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - del decreto n. 32959 pubblicato in data 10 luglio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - del decreto n. 33478 pubblicato in data 14 luglio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - nonché del decreto n. 33919 pubblicato in data 29 luglio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha disposto l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto; Nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento dello stesso nell’elenco degli idonei nonchè all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale, prevedendo apposita prova orale suppletiva per la classe di concorso di suo interesse (AM30).

Giustizia amministrativa202508026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avvisi di ammissione alla prova orale e pratica, esiti della prova scritta, convocazioni, calendario delle prove e, con motivi aggiunti, graduatoria di merito della classe AM30, nella parte in cui non includono i ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la loro mancata ammissione alle prove orali e pratiche di diverse classi di concorso, deducendo la violazione dell'art. 8, comma 2, del bando e dell'art. 8, comma 2, del d.m. n. 205/2023, nonché dell'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994, la violazione della lex specialis, dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e favor partecipationis, oltre a disparità di trattamento, arbitrarietà, irragionevolezza e manifesta illogicità. La censura riguardava il meccanismo di ammissione alla prova orale, ritenuto illegittimo perché fondato su una doppia soglia: una soglia qualitativa minima di 70 punti su 100 e una soglia quantitativa pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe o tipologia di posto. Secondo i ricorrenti, tale sistema avrebbe ingiustificatamente compresso la partecipazione dei candidati idonei. Il ricorrente Sciarratta ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito AM30, chiedendo il reinserimento nell'elenco degli idonei e l'ammissione mediante prova orale suppletiva. Tre ricorrenti hanno successivamente rinunciato al giudizio.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei tre ricorrenti che hanno rinunciato, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., rilevando che le rinunce erano state formalizzate e notificate nelle forme previste dall'art. 84 c.p.a. Quanto al ricorrente Sciarratta, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati respinti perché infondati. Il TAR ha ritenuto che il legislatore e l'amministrazione dispongano di ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso e di superamento dei concorsi, sindacabile entro i limiti della ragionevolezza e della logicità. Nel caso concreto, il limite all'accesso alla prova orale non derivava soltanto dal bando, ma era stato direttamente previsto da una norma primaria: l'art. 14-bis del d.l. n. 71/2024, che ha modificato l'art. 59, comma 10, lettera a), del d.l. n. 73/2021, stabilendo l'ammissione di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, purché conseguissero almeno 70 punti su 100, con ammissione anche di chi avesse ottenuto il medesimo punteggio dell'ultimo ammesso. La disposizione era applicabile ai concorsi banditi nel dicembre 2024, essendo entrata in vigore prima della pubblicazione dei relativi bandi. Il bando si era quindi limitato a recepire legittimamente la disciplina primaria. La limitazione è stata ritenuta coerente con le esigenze organizzative, di celerità ed efficienza delle procedure concorsuali, con l'obiettivo di consentire l'indizione annuale dei concorsi, coprire gli organici scolastici, ridurre il ricorso ai contratti a termine e perseguire gli obiettivi del PNRR. La scelta, riconducibile anzitutto alla discrezionalità legislativa, non è stata ritenuta sindacabile dal giudice amministrativo nei termini prospettati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina le forme della rinuncia al ricorso; la rinuncia formalizzata e notificata secondo tale disposizione consente la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia dei ricorrenti.

  • art. 14-bis, commi 1 e 2, d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024

    Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

    La norma primaria introduce il limite quantitativo e il punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale e si applica ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 59, comma 10, lettera a), d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021

    È la disposizione modificata dall'art. 14-bis del d.l. n. 71/2024 e costituisce la disciplina primaria richiamata per il meccanismo di ammissione alla prova orale.

  • art. 8 del D.D. n. 3059/2024

    Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.

    La clausola del bando recepisce legittimamente il limite già previsto dalla normativa primaria.

  • art. 8 del D.D. n. 3060/2024

    Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.

    La disposizione del bando relativo alla scuola primaria e dell'infanzia riproduce il meccanismo legislativo di selezione degli ammessi alla prova orale.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dai ricorrenti per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante ammissione alle prove, ma la domanda non è stata accolta in ragione dell'infondatezza dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il legislatore e la pubblica amministrazione dispongono di ampia discrezionalità nel determinare i requisiti di accesso e di superamento delle prove concorsuali; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della ragionevolezza e logicità delle relative scelte.
  • È legittima la previsione normativa che ammetta alla prova orale di un concorso un numero di candidati pari a una determinata quota dei posti disponibili, subordinando l'ammissione anche al conseguimento di un punteggio minimo, purché tale meccanismo sia previsto dalla normativa applicabile e non risulti irragionevole o illogico.
  • Quando una disposizione primaria introduce il limite quantitativo e la soglia minima per l'ammissione alla prova orale, il bando che si limita a riprodurla non viola il favor partecipationis né la lex specialis, poiché la lex specialis deve conformarsi alla disciplina legislativa sovraordinata.
  • La disciplina dell'ammissione a un numero limitato di candidati alle prove successive può essere giustificata da esigenze di celerità ed efficienza dell'organizzazione concorsuale, dalla necessità di coprire gli organici e dagli obiettivi di programmazione pubblica; una simile scelta, se rimessa alla discrezionalità legislativa e non manifestamente irragionevole, non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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