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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33667/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per lo scoperto di un conto corrente acceso da una società, poi fallita, nei confronti della società e dei fideiussori. In sede di opposizione gli opponenti hanno chiesto anche la ripetizione dell'indebito, assumendo l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi addebitati dalla banca. Il giudizio di primo grado si è articolato tra una sentenza non definitiva, che ha dichiarato il non superamento del tasso soglia di usura, l'illegittimità della capitalizzazione fino al 30.06.2000 e la legittimità della capitalizzazione trimestrale successiva in presenza di reciprocità, e una sentenza definitiva che, sulla base della CTU, ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha comunque condannato i fideiussori al pagamento di una somma residua, ritenendo che la questione della mancata sottoscrizione della clausola di reciprocità non fosse stata tempestivamente dedotta e che, dopo il 1.07.2000, la capitalizzazione trimestrale reciproca non comportasse peggioramento delle condizioni contrattuali. In appello uno dei fideiussori ha sostenuto che la sentenza non definitiva non avesse deciso in modo definitivo sulla capitalizzazione successiva al 1.07.2000, sicché non vi era alcun giudicato interno e non era necessaria riserva di appello; la Corte territoriale ha invece dichiarato inammissibile il gravame per mancata riserva. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione dell'art. 279 c.p.c., sostenendo che la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva era solo astratta e condizionata a successive verifiche istruttorie, mentre la decisione definitiva aveva per la prima volta statuito in concreto sulla legittimità dell'anatocismo successivo al 1.07.2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza non definitiva non avesse formato giudicato interno sulla questione della capitalizzazione trimestrale successiva al 1.07.2000, perché su quel punto aveva espresso solo una valutazione teorica e non una statuizione completa, comprensiva di fatto, norma ed effetto. La sentenza definitiva aveva invece deciso per la prima volta in concreto sulla legittimità della capitalizzazione reciproca successiva alla delibera CICR, sicché l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile per mancata riserva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    ex art. 360 coma 1 n. 3 c.p.c.

    La violazione denunciata attiene alla corretta applicazione delle norme sul giudicato interno e sull'impugnazione della sentenza non definitiva.

  • art. 279 c.p.c.

    art. 279 c.p.c.; art. 279 n. 4 c.p.c.

    La sentenza non definitiva che non definisce il giudizio e dispone ulteriori istruttorie non forma giudicato sulle questioni che restano da accertare in concreto; il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni complete di fatto, norma ed effetto.

  • art. 120 TUB

    Richiamato con riferimento al divieto e ai limiti della capitalizzazione degli interessi, oggetto di verifica concreta nel periodo successivo alla delibera CICR.

  • deliberazione CICR 9 febbraio 2000

    delibera 9 Febbraio 2000 del C.I.C.R.

    La capitalizzazione degli interessi è ritenuta astrattamente consentita dal nuovo regime solo se sussiste reciprocità e, secondo la Corte, la concreta applicazione va verificata nel merito.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma sul mero fatto o su una singola affermazione astratta, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto giuridico; solo una decisione completa su tale sequenza è idonea a precludere il riesame.
  • Quando la sentenza non definitiva si limita a fissare un principio teorico e rimette la causa in istruttoria per accertare l'applicazione concreta del principio stesso, non è necessaria riserva di appello per impugnare la successiva decisione definitiva sul punto.
  • Se il giudice di merito decide in un primo momento solo sulla legittimità astratta di una clausola o di un criterio contabile, ma rinvia a successiva istruttoria la verifica della sua concreta applicazione, la questione resta aperta fino alla pronuncia definitiva.
  • L'appello contro la sentenza definitiva può investire anche il punto già esaminato in sentenza non definitiva, quando quest'ultima non abbia ancora statuito in modo completo ed efficace sul relativo effetto giuridico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAnatocismo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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