Cassazione Penale, Sentenza n. 21291/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Bari dopo annullamento della Cassazione. I motivi di ricorso sono tre: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per il riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno delle persone offese, deducendo che la Corte di appello avrebbe desunto lo stato di bisogno esclusivamente dall'entità dei tassi di interesse e avrebbe fatto uso di dichiarazioni predibattimentali non utilizzabili; (2) errata valutazione della prescrizione, che a detta della difesa sarebbe sopravvenuta prima dell'udienza di rinvio e sarebbe stata erroneamente esclusa perché la Corte avrebbe ritenuto contestata la recidiva; (3) vizi nella quantificazione della pena per presunta errata attribuzione di recidiva e nella rivalutazione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: ha confermato che lo stato di bisogno può essere anche desunto dalla sola entità dei tassi quando questi siano tali da far ragionevole presumere la necessità del prestatore, ma ha censurato la precedente motivazione di appello solo se priva di specificità; nella fattispecie la sentenza rescindente ha analiticamente ricostruito le singole vicende e motivato la conclusione. Ha inoltre ritenuto legittimo l'uso, in via mediata, delle dichiarazioni predibattimentali ai fini delle contestazioni ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., laddove confermate. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto preclusa la questione della prescrizione in ragione dell'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità formatosi con la sentenza della Cassazione (giudicato progressivo): la prescrizione sopravvenuta dopo l'annullamento non poteva essere fatta valere. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e infondato: la Corte ha rilevato che la disapplicazione della recidiva da parte del primo giudice era stata conosciuta e che la rideterminazione della pena non presenta vizio manifesto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della cassa delle ammende come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
richiama il vincolo per il giudice di rinvio rispetto alle prescrizioni della Sezione di legittimità; la Corte valuta la conformità della sentenza di rinvio alle indicazioni della rescindente
art. 500 cod. proc. pen.
commi 2 e 4 (citati nel testo)
consentita l'utilizzazione in via mediata delle dichiarazioni predibattimentali per le contestazioni quando il teste confermi nel dibattimento il contenuto delle sommarie informazioni o manifesti difficoltà mnemonica ma confermi i contenuti; la limitazione del comma 2 riguarda il caso di dichiarazioni dibattimentali difformi
art. 644 cod. pen.
norma che incrimina l'usura; la sentenza ha valutato le aggravanti ex art. 644 nella rivalutazione del giudice di rinvio
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, con condanna per spese e possibile somme a favore della cassa delle ammende
Principio del giudicato progressivo
Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015 (Catanese)
se l'affermazione di responsabilità è irrevocabile, il giudice del rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione sopravvenuta; il giudicato sull'accertamento del reato impedisce l'accoglimento della sopravvenuta causa estintiva
Orientamento giurisprudenziale sulla prova dello stato di bisogno per usura
Sez. 2, n. 51670 del 23/11/2023; Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017; Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012; Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009
la Corte ha ribadito che lo stato di bisogno può essere provato anche dalla sola misura degli interessi quando questi sono tali da rendere ragionevole la presunzione che solo chi versi in stato di bisogno avrebbe accettato le condizioni; tuttavia la motivazione deve indicare specifici elementi che collegano la misura degli interessi alla situazione di bisogno della singola vittima
Massime di principio
- Lo stato di bisogno nelle fattispecie di usura può essere dedotto anche dalla sola entità del tasso di interesse, ma il giudice deve motivare specificamente per ciascuna vittima perché il tasso desunto giustifichi la presunzione dello stato di bisogno.
- Le dichiarazioni rese in sede di indagine possono essere utilizzate per le contestazioni in giudizio se confermate dal teste in dibattimento (anche in forma laconica o con richiamo al deficit mnemonico), e in tal caso vanno valutate come dichiarazioni dibattimentali ai sensi dell'art. 500 c.p.p.
- In Cassazione il sindacato di merito è molto limitato: non sono ammissibili doglianze che chiedano una diversa valutazione del merito probatorio o che contestino la persuasività delle stesse prove se non emergono vizi di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Se la Corte di legittimità ha formato un giudicato sull'accertamento della responsabilità, il giudice del rinvio non può dichiarare la prescrizione sopravvenuta per i fatti già irrevocabilmente accertati (giudicato progressivo), salvo rimedi straordinari.
- Le questioni relative alla quantificazione della pena e al riconoscimento o meno della recidiva devono essere specificamente dedotte e motivate in appello per poter vincolare poi il giudice del rinvio; censure generiche sulla determinazione della pena sono inammissibili in Cassazione.
- Quando la Cassazione annulla una decisione per carenze motivazionali su un punto specifico (es. aggravante), il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare la controversia conformemente alle indicazioni della Cassazione ma gode di autonomia nella valutazione delle questioni non coperte da giudicato vincolante.
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