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Sentenza

Sentenza del 27/01/2020 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Torino

Imposta sul valore aggiunto - Prestazioni socioassistenziali - Iva agevolata - Somministrazioni di vitto e le altre prestazioni accessorie - Spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pronuncia ha ritenuto che le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili rientrano nel punto 41-bis della Tabella A del d.P.R. 633/72 e quindi beneficiano dell'aliquota IVA agevolata; ciò comprende anche la somministrazione di vitto e le altre prestazioni accessorie correlate alla residenzialità socioassistenziale, salvo che singole prestazioni chiaramente commerciali siano disgiunte e autonomamente tassabili.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata prevista dal punto 41-bis della Tabella A del d.P.R. 633/72 alle prestazioni rese dalle case di riposo e similari, con specifico riferimento alla somministrazione di vitto e alle prestazioni accessorie erogate nell'ambito della residenzialità socioassistenziale. Il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica (L. 296/2006) che chiarisce l'ambito di applicazione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (interpretazione autentica)

    L'interpretazione autentica precisa che le prestazioni proprie delle case di riposo e strutture analoghe rientrano nel punto 41-bis della Tabella A e quindi possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata; vengono incluse espressamente anche la somministrazione di vitto e le prestazioni accessorie connesse.

  • art. 41-bis Tabella A del d.P.R. 633/1972

    Il punto 41-bis indica le prestazioni socioassistenziali soggette ad aliquota agevolata; l'interpretazione giurisprudenziale e quella autentica legislativa estendono l'ambito alle prestazioni erogate in strutture residenziali per anziani, comprendendo vitto e servizi accessori quando integrati nella prestazione complessiva.

Massime di principio

  • Quando la somministrazione di vitto e le prestazioni accessorie sono parte integrante della prestazione residenziale socioassistenziale (offerta dalla casa di riposo nell'ambito dell'assistenza continuativa), si applica l'aliquota agevolata prevista dal punto 41-bis.
  • Se una prestazione accessoria è fornita in via autonoma e integra carattere meramente commerciale (es. servizi opzionali non legati all'assistenza quotidiana), può essere esclusa dall'agevolazione e soggetta all'aliquota ordinaria.
  • Per applicare correttamente l'agevolazione occorre verificare la natura della prestazione e la sua contestualizzazione nel percorso assistenziale: l'elemento decisivo è la funzionalità socioassistenziale e la connessione con la residenzialità assistita.
  • Documentazione contrattuale/organizzativa utile: regolamento interno, contratti di degenza, piani di assistenza e fatturazione analitica per dimostrare che vitto e servizi accessori sono parte integrante della prestazione socioassistenziale.
  • In caso di dubbio è consigliabile chiedere un interpello all'Agenzia delle Entrate o ricorrere a consulenza fiscale per evitare rettifiche e sanzioni, computando separatamente eventuali servizi opzionali a tariffa distinta.

Testo integrale

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