Regolamento (UE) 2025/306
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/306 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un modulo standard e regole procedurali comuni per la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi del MiCA. Mira a uniformare la comunicazione tra richiedenti e autorità competenti, a garantire che le informazioni siano complete e aggiornate e a rendere più efficiente il trattamento delle domande. Il testo disciplina inoltre la conferma di ricevimento, l’obbligo di comunicare le modifiche e la notifica della decisione finale.
Norme tecniche di attuazione per forma, modelli e procedure standard della domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).
Ambito di applicazione
Si applica alle persone giuridiche e alle altre imprese che chiedono l’autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché alle autorità competenti degli Stati membri incaricate di ricevere, trattare e decidere tali domande. Riguarda le modalità di presentazione, ricezione, aggiornamento e notifica della decisione sulla domanda, oltre alla struttura del modulo standard allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/306: modulo e procedure per la domanda di autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Il regolamento attua l’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) e disciplina gli aspetti formali e procedurali della domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. Il legislatore europeo persegue l’obiettivo di uniformare la presentazione delle istanze, facilitare i rapporti con le autorità competenti e assicurare che le domande siano trattate sulla base di informazioni complete, aggiornate e verificabili.
Ambito di applicazione
Il testo si applica alle persone giuridiche e alle altre imprese che richiedono l’autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché alle autorità competenti incaricate di ricevere e valutare tali domande. Le regole riguardano sia la fase iniziale di autorizzazione sia l’aggiornamento delle informazioni dopo la presentazione e, per i soggetti già autorizzati, la comunicazione delle modifiche delle informazioni rilevanti per il mantenimento dell’autorizzazione.
Punto di contatto e canale di interazione con l’autorità
Le autorità competenti devono designare un punto di contatto specifico per il ricevimento delle domande e rendere pubblici sul proprio sito web i relativi recapiti, aggiornandoli costantemente. Ciò mira a ridurre le incertezze operative per i richiedenti e a standardizzare l’interlocuzione amministrativa.
Presentazione della domanda e requisiti formali
La domanda deve essere presentata mediante il modulo standard riportato nell’allegato al regolamento. La presentazione deve avvenire in modo tale da consentire la memorizzazione delle informazioni, la loro accessibilità per consultazioni future e la riproducibilità del contenuto memorizzato. Il modulo richiede anche l’indicazione della persona di contatto e del responsabile della preparazione della domanda.
Veridicità, aggiornamento e modifiche delle informazioni
Il richiedente deve garantire che le informazioni fornite siano veritiere, accurate, complete, aggiornate e non fuorvianti. Se talune informazioni riguardano dati o eventi futuri, tali circostanze devono essere espressamente indicate nella domanda. Ogni modifica intervenuta dopo la presentazione deve essere comunicata senza indebito ritardo all’autorità competente, utilizzando il modulo allegato. Se vengono trasmesse informazioni aggiornate, il termine per la valutazione della domanda previsto dall’articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114 decorre dalla data di ricezione delle nuove informazioni.
Ricevimento della domanda e decisione dell’autorità
Le autorità competenti devono inviare una conferma di ricevimento in formato elettronico, cartaceo o in entrambi i formati. La conferma deve indicare i recapiti della struttura, funzione o persona incaricata dell’istruttoria. All’esito della valutazione, l’autorità deve notificare la decisione di concessione o rifiuto dell’autorizzazione, sempre in formato cartaceo, elettronico o misto.
Contenuto informativo del modulo allegato
L’allegato organizza in modo sistematico le informazioni da fornire nella domanda. In particolare, richiede dati su:
- informazioni generali del richiedente;
- programma operativo;
- requisiti prudenziali;
- dispositivi di governance e controlli interni;
- continuità operativa;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e del ֆինանսziamento del terrorismo;
- identità, onorabilità, competenze ed esperienza dei membri dell’organo di amministrazione;
- azionisti o soci con partecipazioni qualificate;
- sistemi TIC e sicurezza;
- segregazione di cripto-attività e fondi dei clienti;
- trattamento dei reclami;
- politica di custodia e amministrazione;
- regole operative della piattaforma di negoziazione e individuazione degli abusi di mercato;
- scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;
- strategia di esecuzione;
- consulenza o gestione del portafoglio di cripto-attività;
- servizi di trasferimento.
In più punti il modulo rinvia al regolamento delegato (UE) 2025/305, che specifica nel dettaglio le informazioni da includere nella domanda.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori italiani del settore cripto, ciò implica l’adozione del modulo e delle regole procedurali europee come standard uniforme per l’istanza di autorizzazione.
Disposizioni principali
Punto di contatto presso le autorità competenti
Le autorità competenti devono designare un punto di contatto specifico per il ricevimento delle domande di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 e pubblicarne i recapiti sui propri siti web, mantenendoli aggiornati.
Modulo standard di domanda
La persona giuridica o altra impresa che chiede l’autorizzazione presenta la domanda compilando il modulo contenuto nell’allegato. La domanda deve essere presentata in modo da consentire la memorizzazione delle informazioni, la loro accessibilità per consultazioni future e la riproduzione dei dati memorizzati.
Conferma di ricevimento della domanda
L’autorità competente deve inviare al richiedente una conferma di ricevimento in formato elettronico, cartaceo o in entrambi i formati. La conferma deve includere i recapiti del servizio, della funzione o del membro del personale incaricato di trattare la domanda.
Aggiornamento delle informazioni e decorrenza dei termini
Il richiedente deve comunicare senza indebito ritardo ogni modifica delle informazioni fornite nella domanda, utilizzando il modulo dell’allegato. Se vengono trasmesse informazioni aggiornate, il termine di cui all’articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114 decorre dalla data di ricezione delle informazioni aggiornate da parte dell’autorità competente. I prestatori di servizi già autorizzati devono inoltre comunicare ogni modifica delle informazioni sulla base delle quali l’autorizzazione è stata concessa.
Decisione sull’autorizzazione
Le autorità competenti notificano al richiedente la decisione di concessione o di rifiuto dell’autorizzazione, prevista dall’articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati.
Contenuto del modulo allegato
L’allegato contiene il modulo di domanda e richiede, tra l’altro, informazioni generali, programma operativo, requisiti prudenziali, governance e controlli interni, continuità operativa, procedure AML/CFT, membri dell’organo di amministrazione, partecipazioni qualificate, sistemi TIC e sicurezza, segregazione di cripto-attività e fondi dei clienti, trattamento dei reclami, custodia e amministrazione, regole operative della piattaforma di negoziazione e rilevazione degli abusi di mercato, scambio di cripto-attività, strategia di esecuzione, consulenza o gestione del portafoglio e servizi di trasferimento. Il modulo rinvia in più punti al regolamento delegato (UE) 2025/305, che specifica le informazioni da includere nella domanda.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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