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Sentenza

Sentenza del 23/02/2017 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IRES - Consolidato nazionale -Rettifica del reddito complessivo globale dichiarato dalla consolidante

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La regolarità dell'apporto dei debiti al consolidato è stata riconosciuta nonostante l'assenza della dichiarazione originaria formale. La volontà della società consolidata è stata considerata validamente manifestata attraverso la dichiarazione integrativa e confermata dai comportamenti successivi del gruppo. Ne consegue che la rettifica fondata esclusivamente sul difetto della dichiarazione originaria non risulta giustificata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la rettifica del reddito complessivo globale dichiarato dalla società consolidante e, in particolare, la possibilità di imputare al consolidato di gruppo i debiti della società consolidata in assenza di una dichiarazione originaria e formale di volontà della consolidata. È stata ritenuta rilevante la successiva presentazione di una dichiarazione integrativa, unitamente al comportamento concludente successivamente tenuto dalla società e dal gruppo, coerente con la volontà di includere i debiti nel consolidato.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES del consolidato fiscale nazionale

    La disciplina è stata interpretata valorizzando la sostanza della volontà di partecipare al consolidato e il comportamento effettivamente tenuto dalle società, senza attribuire carattere necessariamente ostativo all'assenza della dichiarazione formale originaria, quando la volontà sia stata successivamente regolarizzata e risulti inequivocabile.

Massime di principio

  • Nel consolidato fiscale, un'omissione formale iniziale può essere superata quando la volontà della società sia manifestata successivamente mediante dichiarazione integrativa e sia coerente con gli adempimenti e i comportamenti successivi del gruppo.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla complessiva e inequivocabile volontà del contribuente, non soltanto sull'assenza dell'adempimento originario, purché non siano compromessi i controlli dell'Amministrazione finanziaria né siano alterati i presupposti sostanziali del regime.
  • Le dichiarazioni integrative e il comportamento concludente possono assumere valore probatorio e sanante rispetto a irregolarità formali, ma devono essere tempestivi, coerenti e adeguatamente documentati.
  • La sola irregolarità formale non dovrebbe determinare automaticamente la perdita del regime fiscale quando l'opzione sostanziale risulti chiara e sia stata applicata in modo coerente dal gruppo.

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