Cassazione Penale, Sentenza n. 42768/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., lamentando il mancato rispetto dei termini di deposito dell'ordinanza e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. In precedenza il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di scarcerazione per presunta decorrenza dei termini di custodia cautelare; il Tribunale aveva rilevato genericità dell'istanza e la non decorrenza dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., rilevando che il procuratore speciale del ricorrente ha rinunciato all'impugnazione con comunicazione pervenuta il 25/09/2024. Ha qualificato la rinuncia come dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia (art. 589 cod. proc. pen.) la cui forma non è soggetta a forma tassativa purché provenga dal soggetto legittimato e sia chiaramente espressa. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha ordinato gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare i termini del deposito dell'ordinanza e la presunta perdita di efficacia della misura; tuttavia la Corte non è entrata nel merito della violazione a causa della rinuncia e della carenza di interesse.
art. 591 cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità per carenza di interesse; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa norma.
art. 589 cod. proc. pen.
Disciplina la rinuncia all'impugnazione; la Corte osserva che la forma non è tassativa a pena d'inammissibilità, purché la provenienza sia certa e la volontà chiaramente espressa.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della dichiarazione di inammissibilità e della condanna alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se proveniente da soggetto legittimato e chiaramente espressa, determina in genere l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e non richiede forme particolari.
- Quando sia intervenuta una rinuncia valida, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure sostanziali: il processo termina per mancanza di interesse e il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La dichiarazione di rinuncia è irrevocabile e può comportare per il ricorrente la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somma per la Cassa delle Ammende).
- Se si vuol contestare violazioni di termini processuali (es. art. 309, comma 10), il ricorso deve essere dettagliato e specificare i termini contestati e il parametro normativo di riferimento; istanze generiche o aspecifiche sono facilmente rigettabili.
- La qualificazione della inammissibilità come 'soccombenza' implica che la rinuncia non venga trattata come effetto di cause sopravvenute imprevedibili: il ricorrente può essere considerato perdente e condannato alle relative conseguenze economiche.
- Prima di rinunciare o di delegare la rinuncia a un procuratore speciale, è opportuno verificare l'effettiva volontà e la legittimazione del delegato, poiché la provenienza certa della dichiarazione è essenziale per la sua efficacia.
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