Sentenza n. 1045/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gallipoli (in subordine, dal MIT) sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 19 luglio 2025 e dell’obbligo della p.a. di provvedere espressamente sull'istanza di cui al precedente punto; nonché per la condanna del Comune di Gallipoli (in subordine, del MIT) a provvedere sull'istanza nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a. e per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune (in subordine, dal MIT) oltre il termine per l'adempimento spontaneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Gallipoli sull’istanza di accorpamento di due concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di due concessioni demaniali marittime relative ad aree adiacenti, ha chiesto al Comune di Gallipoli l’accorpamento dei titoli concessori. Decorso il termine di conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento finale, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha sostenuto che la nota con cui aveva comunicato di avere richiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti escludesse la propria inerzia e che il ricorso fosse inammissibile per mancata impugnazione della nota. La ricorrente ha replicato che la nota aveva natura meramente soprassessoria. Il Comune ha inoltre dedotto di non poter decidere sino al riscontro ministeriale, in ragione dei possibili riflessi sulla determinazione del canone demaniale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che, nonostante il decorso del termine di conclusione del procedimento, il Comune non aveva adottato alcun provvedimento finale sull’istanza. La nota comunale non è stata qualificata come diniego, declinatoria di competenza o altro atto conclusivo, poiché si limitava a comunicare la richiesta di un parere ministeriale e a subordinare l’esame dell’istanza al relativo riscontro. Essa è stata quindi ricondotta agli atti soprassessori, consistenti nel rinvio sine die della decisione, i quali non fanno venir meno l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e non impediscono l’azione avverso il silenzio. Il Collegio ha inoltre escluso che l’obbligo di provvedere potesse ritenersi sospeso per la mancata acquisizione del parere ministeriale, richiamando l’art. 16, comma 2, l. 241/1990. Il Comune è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anche in assenza del riscontro ministeriale. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale fase successiva, previa istanza della ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento finale, determina la permanenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente.
art. 16, comma 2, l. 241/1990
La mancata acquisizione del parere richiesto ad altra amministrazione non sospende l’obbligo dell’amministrazione procedente di concludere il procedimento.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine fissato giudizialmente e di prevedere la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- La comunicazione con cui un’amministrazione informa il privato di avere richiesto un parere ad altra amministrazione e rinvia la decisione sino al relativo riscontro non costituisce, di per sé, un provvedimento conclusivo del procedimento, ma un atto soprassessorio.
- L’adozione di un atto soprassessorio, che rinvia sine die la decisione senza definire l’istanza, non fa venir meno l’obbligo dell’amministrazione di provvedere né preclude l’azione avverso il silenzio-inadempimento.
- La mancata acquisizione del parere richiesto ad altra amministrazione non sospende l’obbligo dell’amministrazione procedente di concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge, quando non ricorrano specifiche condizioni legali di sospensione.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato, anche imponendo di decidere in assenza del parere interamministrativo non tempestivamente acquisito.
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