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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14252/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza che imponeva un obbligo di fare, la cui esecuzione era stata chiesta in via esecutiva. Nel corso della procedura, la società obbligata proponeva opposizione all'esecuzione; il giudice dell'esecuzione, ritenendo provata la spontanea esecuzione dell'obbligo (corretta esecuzione dei lavori e consegna dell'attestazione energetica), dichiarava estinta la procedura e compensava le spese. Il creditore impugnava l'ordinanza davanti alla Corte d'appello, sostenendo che non vi fosse stata effettiva esecuzione e che il provvedimento fosse erroneamente qualificato come non appellabile. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo il provvedimento opponibile solo ex art. 617 c.p.c. Il ricorrente proponeva due motivi di cassazione: con il primo denunciava violazione di norme sulle modalità di impugnazione del provvedimento emesso all'esito dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c., sostenendo anche che il mutato orientamento fosse successivo all'introduzione del giudizio di appello; con il secondo deduceva la violazione delle regole sul prospective overruling, assumendo che il presunto mutamento giurisprudenziale gli avesse impedito di esercitare il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., che definisca la fase sommaria dell'opposizione esecutiva e contenga anche la chiusura anticipata del processo per avvenuta esecuzione spontanea, non è appellabile, ma è semmai impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ha inoltre escluso la configurabilità del prospective overruling, rilevando che l'orientamento era già consolidato da tempo e quindi pienamente prevedibile al momento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    l'ordinanza resa nella procedura di esecuzione in forma specifica, quando definisce la fase sommaria e prende atto dell'avvenuta esecuzione, non è appellabile secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte

  • art. 615, comma secondo, c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione era stata proposta dall'obbligata nella fase esecutiva; il provvedimento è stato adottato nel contesto della relativa fase sommaria

  • art. 617 c.p.c.

    costituisce il rimedio esperibile contro l'ordinanza esecutiva che abbia natura di atto esecutivo e chiuda anticipatamente il processo

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento costante della Corte

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    il ricorrente soccombente è stato condannato al pagamento di una somma ulteriore in ragione della manifesta infondatezza del ricorso deciso in senso conforme alla proposta accelerata

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    la Corte ha applicato una ulteriore condanna pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per la manifesta infondatezza del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del processo e per gli effetti sulle conseguenze economiche della decisione

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    richiamato nel collegamento con la condanna ex art. 96 c.p.c. conseguente alla decisione conforme alla proposta accelerata

Massime di principio

  • L'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c., quando decide una controversia tra le parti e accerta la spontanea esecuzione dell'obbligo con chiusura anticipata della procedura, non è suscettibile di appello.
  • In tale ipotesi, il rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché il provvedimento ha natura di atto esecutivo.
  • Ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
  • Il prospective overruling è configurabile solo se il mutamento giurisprudenziale riguarda una regola processuale, è imprevedibile per consolidamento dell'indirizzo precedente e produce una reale preclusione del diritto di azione o di difesa.
  • Non può invocarsi prospective overruling quando, al momento del provvedimento impugnato, l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole era già da tempo consolidato e quindi prevedibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, possono essere applicate le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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