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Legge

L.R. Liguria 17/2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 17/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale ligure n. 17/2020 aggiorna il testo unico sul commercio: rivede requisiti morali e professionali per vendita e somministrazione, disciplina il consumo immediato di prodotti, introduce il marchio “Bottega Ligure”, regola hobbisti e creatori alle fiere, l’home restaurant e alcuni aspetti della programmazione commerciale e carburanti. Nessuna scadenza generale di efficacia, salvo termini specifici per tesserino e piani comunali.

Modifiche al testo unico ligure sul commercio, con disciplina di hobbisti, home restaurant e consumo immediato di prodotti

Modifiche al testo unico regionale sul commercio della Liguria

La legge regionale 13 luglio 2020, n. 17 interviene in modo diffuso sulla l.r. Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), aggiornando la disciplina di vendita, somministrazione, commercio su aree pubbliche, marchi di qualità e attività occasionali in ambito alimentare. La portata è limitata al territorio della Regione Liguria.

Requisiti morali per l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali

Vengono ridefiniti i requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita e di somministrazione. Non possono esercitare chi rientra nelle ipotesi di abitualità professionale delinquenziale, chi ha riportato determinate condanne penali per delitti non colposi gravi, reati contro il patrimonio e contro la persona, reati in materia di igiene e sanità pubblica, frodi alimentari reiterate, oppure chi è sottoposto a misure di prevenzione, sicurezza o alle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia.

Per la sola somministrazione di alimenti e bevande il divieto si estende anche a ulteriori reati, tra cui quelli contro la moralità pubblica e il buon costume, reati commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti, reati in materia di alcolismo, stupefacenti, gioco d’azzardo e scommesse clandestine.

Il divieto dura cinque anni dalla pena scontata; se la pena si estingue in altro modo, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. La sospensione condizionale della pena esclude il divieto, salvo revoca. Nei casi di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da un eventuale preposto e dai soggetti rilevanti ai fini antimafia; nell’impresa individuale dal titolare e dall’eventuale preposto.

Requisiti professionali per commercio alimentare e somministrazione

Per l’esercizio del commercio alimentare e della somministrazione è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • frequenza con esito positivo di un corso professionale per commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto da Regioni o Province autonome;
  • esperienza almeno biennale, anche non continuativa, nel quinquennio precedente, in proprio o come dipendente qualificato, socio lavoratore o coadiutore familiare in attività del settore alimentare o della somministrazione;
  • possesso di diploma di scuola secondaria superiore, laurea anche triennale o altra scuola professionale almeno triennale con materie attinenti.

Tali requisiti, per imprese individuali e società, devono essere posseduti dal titolare o legale rappresentante, oppure dalla persona preposta all’attività.

Consumo immediato di prodotti e somministrazione semplificata

La legge disciplina il “consumo immediato di prodotti” presso esercizi di vicinato e imprese artigiane del settore alimentare, nonché nella vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari. È consentito usare locali e arredi aziendali e, in tali casi, sono ammessi piani di appoggio non apparecchiati e sgabelli.

Sono consentite solo stoviglie e posate a perdere in materiale biodegradabile, secondo la normativa vigente. Restano vietati tavoli e sedie, il servizio assistito e la fornitura di menù al pubblico; è invece ammessa l’esposizione di cartelloni o lavagne con i prodotti offerti. Devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e, ove necessario, urbanistico-edilizie. I soggetti interessati devono avere i requisiti degli articoli 12 e 13, con esclusione delle imprese artigiane per il requisito professionale.

Per la vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari, l’autorizzazione consente il consumo immediato dei prodotti secondo questa disciplina; se viene svolta anche somministrazione, essa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Marchio “Bottega Ligure” e valorizzazione del commercio di prossimità

Viene introdotta la qualifica/marchio “Bottega Ligure”, riconosciuto agli esercizi di vicinato e alle botteghe storiche, con l’obiettivo di valorizzare il commercio di prossimità come presidio sociale e urbano, prevenendo chiusure e desertificazione commerciale.

La Regione mira a:

  • salvaguardare e promuovere i centri storici e urbani liguri;
  • sostenere un sistema di certificazione dell’offerta commerciale con livelli adeguati di qualità e specificità;
  • offrire al consumatore uno strumento di riconoscimento dei negozi di qualità.

La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, dovrà stabilire con successivo provvedimento requisiti, caratteristiche, modalità e termini di domanda, contenuti e grafica del logo e ogni altro elemento utile. L’uso abusivo della qualifica o del logo è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro, irrogata dal Comune, che incassa i proventi.

Commercio su aree pubbliche: fiere, manifestazioni e soggetti ammessi

La disciplina delle manifestazioni su aree pubbliche viene rivista introducendo definizioni di organizzatore, modico valore, hobbista, opere dell’ingegno e artistiche e creatori delle opere.

Alle fiere possono partecipare solo operatori già autorizzati al commercio su aree pubbliche. Fiere promozionali, manifestazioni storiche e straordinarie devono essere inserite in un elenco comunale approvato entro il 1° novembre dell’anno precedente e trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente. Lo stesso organizzatore può realizzare una sola manifestazione straordinaria all’anno nel medesimo Comune. Non possono svolgersi manifestazioni diverse da quelle inserite nell’elenco.

Le manifestazioni storiche sono individuate dal Comune previa verifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L’elenco annuale deve essere concordato con tali associazioni; in mancanza di accordo, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, il Comune può comunque inserire le manifestazioni motivate ai sensi dei criteri previsti dal testo unico.

Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare anche imprenditori individuali o società di persone iscritte al registro imprese, oltre agli hobbisti e ai creatori delle opere dell’ingegno e artistiche, secondo la disciplina specifica del tesserino e dei limiti annui.

Hobbisti e creatori delle opere dell’ingegno e artistiche

Gli hobbisti e i creatori delle opere dell’ingegno e artistiche possono partecipare, mediante concessione temporanea di posteggio, a fiere promozionali e manifestazioni straordinarie fino a un massimo di 24 volte all’anno. In ciascuna manifestazione possono vendere, barattare, proporre o esporre prodotti e oggetti di modico valore per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro.

Devono possedere i requisiti di onorabilità dell’articolo 12 e munirsi di un tesserino rilasciato dal Comune della prima fiera o manifestazione scelta. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi; dopo tale periodo è necessario il rinnovo. Il tesserino non è cedibile né trasferibile.

Prima dell’assegnazione del posteggio, il tesserino deve essere vidimato dall’organizzatore o, se la manifestazione è gestita direttamente dal Comune, dall’ente comunale, con indicazione del nome della manifestazione e della data, previa verifica del rispetto del limite annuo di 24 manifestazioni. Gli operatori devono essere personalmente presenti nel posteggio per tutta la durata dell’evento ed esporre il prezzo di ogni bene con cartellino ben visibile.

L’organizzatore deve trasmettere al Comune, almeno tre giorni prima della manifestazione, l’elenco degli operatori presenti con dati identificativi e codice fiscale. Il Comune disciplina nel proprio regolamento e nella programmazione le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni previste.

Le violazioni sulle modalità di tesserino e vidimazione comportano le sanzioni previste dal testo unico; la violazione dell’obbligo di presenza personale e di esposizione del prezzo comporta le sanzioni specifiche richiamate dalla legge.

Merce usata nei mercati e disciplina comunale

La legge attribuisce al regolamento comunale il potere di prevedere il divieto di vendita di merci usate oppure di riservare specifiche aree del mercato, anche ai margini dello stesso, alla vendita di tali merci. Viene inoltre esplicitato che il regolamento comunale può contenere le disposizioni operative per gli hobbisti e i creatori delle opere dell’ingegno e artistiche.

Home restaurant

Viene introdotta la disciplina dell’home restaurant, configurato come evento di somministrazione di alimenti e bevande svolto presso la propria abitazione da persone fisiche in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per commercio e somministrazione.

L’attività deve rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, consentendo l’accesso ai locali alle autorità competenti, e deve utilizzare la modulistica approvata dalla Giunta regionale in recepimento degli accordi della Conferenza unificata. L’home restaurant deve inoltre rispettare la programmazione regionale in materia di somministrazione e non può effettuare vendita per asporto. Le violazioni sono punite con le sanzioni previste dal testo unico.

Programmazione commerciale e potere sostitutivo regionale

Se i Comuni non adottano il piano previsto dalla normativa regionale, la Giunta regionale può esercitare il potere sostitutivo, anche approvando un piano con criteri generali validi per tutti i Comuni inadempienti. Tali disposizioni regionali restano efficaci fino all’adozione del piano comunale.

Impianti di distribuzione carburanti

Tra gli interventi sulla disciplina degli impianti di distribuzione carburanti è inserita la trasformazione da impianto con assistenza di personale a impianto self-service pre-pagamento senza assistenza di personale, tra gli atti soggetti a specifica disciplina autorizzatoria.

Sanzioni e regime interdittivo

Per gli hobbisti e i creatori delle opere dell’ingegno e artistiche che violano le regole sul tesserino e sulla vidimazione, è prevista l’interdizione, dal momento dell’accertamento, da tutte le fiere promozionali e manifestazioni straordinarie nel territorio regionale.

Per l’uso abusivo del marchio “Bottega Ligure” si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro, di competenza comunale.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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