L.R. Liguria 13/2020
PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Liguria le comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo, in attuazione della disciplina UE e del d.lgs. 199/2021. Definisce soggetti, finalità, tavolo tecnico e forme di riconoscimento per CER solidali. Non contiene misure temporalmente limitate, salvo gli obblighi di relazione periodica e l’aggiornamento delle mappature pubbliche.
Promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo in Liguria
Promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo
La legge disciplina, per la Regione Liguria, la promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, in coerenza con la normativa europea e con il d.lgs. 199/2021. L’intervento mira a favorire la transizione energetica regionale, l’uso delle fonti rinnovabili e forme di produzione e consumo condiviso dell’energia.
Finalità e obiettivi regionali
La Regione persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale e indica come obiettivo la neutralità carbonica netta al 2050. La disciplina regionale è orientata a:
- superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati;
- favorire produzione distribuita, scambio, accumulo e cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo;
- ridurre la povertà energetica e sociale;
- perseguire indipendenza e autonomia energetica;
- sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici.
La Regione promuove inoltre azioni solidaristiche più ampie, finalizzate a contrastare la povertà energetica anche oltre il perimetro delle singole comunità energetiche.
Costituzione delle comunità energetiche rinnovabili
I comuni e gli enti locali che intendono costituire una CER adottano uno specifico protocollo d’intesa, al quale possono aderire soggetti pubblici e privati. Il protocollo è redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, nel rispetto della disciplina europea e nazionale vigente.
Definizione e caratteristiche delle CER
Le CER sono soggetti di diritto autonomi, senza scopo di lucro, costituiti e operanti secondo gli articoli 31 e 32 del d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni attuative.
La loro attività è centrata sull’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della comunità; può essere previsto anche l’immagazzinamento dell’energia per aumentare l’efficienza energetica e contrastare la povertà energetica attraverso la riduzione dei consumi e delle tariffe.
L’obiettivo non è il profitto finanziario, ma la produzione di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, per i soci o membri e per le aree locali in cui la CER opera. I membri partecipano alla generazione distribuita e ad attività di gestione del sistema di distribuzione, fornitura e aggregazione dell’energia a livello locale.
Le CER possono coinvolgere soggetti pubblici e privati; la partecipazione delle PMI è ammessa solo se non costituisce l’attività industriale o commerciale principale.
Attività ulteriori delle CER
Le comunità energetiche possono anche:
- offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare;
- promuovere interventi integrati di domotica;
- offrire servizi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi i community charger;
- prestare servizi ancillari e di flessibilità ai propri membri.
Configurazioni di autoconsumo collettivo
La configurazione di autoconsumo collettivo è formata da un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente secondo l’art. 30 del d.lgs. 199/2021 e si trovano nello stesso edificio o condominio.
CER solidali e riconoscimento regionale
La Regione riconosce, eventualmente anche con forme di premialità, le CER con forte valenza sociale e territoriale, tra cui quelle:
- composte anche da soggetti economicamente svantaggiati, per contrastare la povertà energetica;
- con la presenza di enti del terzo settore o di enti proprietari e gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale;
- con la partecipazione di enti locali che abbiano approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione climatica, oppure che abbiano messo a disposizione tetti di edifici pubblici o aree pubbliche per gli impianti;
- ubicate in aree montane e interne del territorio regionale;
- impegnate in progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche tramite collaborazione con enti locali, enti del terzo settore o cooperative.
Tavolo tecnico permanente e Osservatorio
La Giunta regionale istituisce un tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici. Il tavolo:
- acquisisce dati su riduzione dei consumi, quota di autoconsumo e quota di utilizzo di energie rinnovabili;
- individua modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche con il supporto del GSE;
- formula proposte per la gestione dei rapporti con ARERA;
- individua buone pratiche per ridurre oneri e adempimenti burocratici e amministrativi;
- svolge le ulteriori attività attribuite dalla Giunta.
Il tavolo è composto da rappresentanti regionali, universitari, ANCI Liguria, Liguria Digitale, IRE S.p.A., GSE S.p.A., FI.L.S.E. S.p.A. e da un responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per ciascun ambito provinciale.
È inoltre affiancato da un Osservatorio permanente sulle energie rinnovabili, con funzioni consultive, cui partecipano portatori di interessi del settore ambientale, energetico, delle rinnovabili, del terzo settore, dei consumatori, degli utenti e delle associazioni datoriali e mutualistiche. Il tavolo convoca i membri dell’Osservatorio almeno semestralmente e promuove incontri periodici con i referenti delle CER e delle configurazioni di autoconsumo collettivo.
Disciplina di rinvio
Per quanto non previsto dalla legge regionale, si applicano le disposizioni del d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
Controllo, valutazione e monitoraggio
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione basata sui dati del tavolo tecnico, contenente in particolare:
- gli interventi attuati e i risultati ottenuti;
- tempi dei procedimenti e criticità emerse;
- numero delle CER istituite, dei comuni e dei soggetti aderenti;
- dati sulla riduzione dei consumi da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sull’utilizzo di energie rinnovabili raggiunti grazie alle comunità energetiche.
Gli esiti del controllo sono divulgati anche tramite il sito istituzionale.
Mappatura di tetti e aree pubbliche
La Regione e gli enti locali effettuano periodicamente una mappatura dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche nella loro disponibilità, da mettere anche a disposizione di terzi per l’installazione di impianti a servizio delle CER.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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