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Legge

L.R. Liguria 16/2020

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E CENTRI COMMERCIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (DISCIPLINA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI (PRIIMT)) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2006, N. 20 (NUOVO ORDINAMENTO DELL’AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI ORGANISMI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN CAMPO AMBIENTALE)

Normativa regionaleL.R. Liguria 16/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria sospende fino al 31 dicembre 2020 la presentazione delle domande per nuove aperture di grandi strutture di vendita e centri commerciali, salvando alcuni procedimenti già avviati. Interviene inoltre su trasporto pubblico e ARPAL, con norme transitorie e copertura finanziaria per il solo 2020.

Sospensione temporanea di domande per grandi strutture di vendita e centri commerciali; modifiche in materia di trasporto pubblico e ARPAL

Sospensione temporanea delle domande per grandi strutture di vendita e centri commerciali

La legge regionale della Liguria introduce una sospensione straordinaria e temporanea delle domande di rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture di grandi strutture di vendita e centri commerciali. La misura riguarda la disciplina commerciale regionale e opera esclusivamente nel territorio ligure.

  • La sospensione della presentazione delle domande è fissata fino al 31 dicembre 2020.
  • La previsione si riferisce alle autorizzazioni contemplate dalla l.r. 1/2007 e dalla programmazione commerciale e urbanistica richiamata dalla deliberazione consiliare n. 31/2012.

Regime transitorio e salvezza dei procedimenti già avviati

La legge preserva alcuni procedimenti commerciali già in fase avanzata, purché fossero comunque assentibili sotto il profilo commerciale secondo la disciplina richiamata.

Restano salvi:

  • i procedimenti per i quali si siano già svolte le Conferenze di servizi interne per la verifica preventiva di ammissibilità, anche se non ancora concluse con il parere finale;
  • i procedimenti per i quali si siano già svolte le Conferenze di servizi in sede referente;
  • gli Accordi di programma e gli Accordi di pianificazione già sottoscritti.

Trasporto pubblico regionale: nomina dei consigli di disciplina

La legge modifica la disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale, attribuendo un ulteriore compito agli enti di area vasta in relazione alle aziende affidatarie del servizio pubblico di trasporto.

In particolare, viene previsto che tali enti provvedano alla nomina dei consigli di disciplina ai sensi dell’articolo 54 del r.d. 148/1931.

ARPAL e utilizzo di OLPA

La legge interviene anche sulla disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, ridefinendo il rapporto con l’Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l’Ambiente (OLPA).

Per lo svolgimento delle attività di supporto alle funzioni di ARPAL:

  • l’Agenzia si avvale, previo assenso della Giunta regionale, di OLPA;
  • ciò avviene mediante partecipazione totalitaria al medesimo Osservatorio;
  • conseguentemente a OLPA si applicano le disposizioni sulle società in house previste dal d.lgs. 175/2016.

Disposizioni finanziarie

La legge contiene una copertura finanziaria limitata all’esercizio 2020 per gli oneri derivanti dalla sospensione delle domande commerciali.

  • è prevista una riduzione di euro 300.000,00 delle entrate extratributarie;
  • è prevista una corrispondente riduzione di euro 300.000,00 della spesa corrente nella Missione 14, Programma 2.
  • per le modifiche in materia di trasporto pubblico, ARPAL e disposizioni transitorie non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Urgenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La parte centrale della disciplina commerciale ha però efficacia limitata nel tempo, perché la sospensione delle domande vale solo fino al 31 dicembre 2020.

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