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Legge

L.R. Liguria 18/2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Normativa regionaleL.R. Liguria 18/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la sola Regione Liguria, le modalità di indizione, presentazione delle candidature, composizione delle liste, scheda di voto, doppia preferenza di genere e riparto dei seggi per le elezioni regionali 2020. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel B.U.R.L. e ha efficacia per la tornata elettorale cui si riferisce.

Disposizioni per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria

Disposizioni per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria

La legge definisce le regole speciali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria. La disciplina si applica esclusivamente al territorio ligure e integra, per quanto non previsto, la normativa statale richiamata.

Indizione delle elezioni e determinazione dei seggi

Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello competente. Con lo stesso decreto è disposta anche la determinazione dei seggi del Consiglio e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni.

Sistema di candidatura del Presidente e collegamento con le liste

Le disposizioni statali sulle liste regionali si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, salvo quanto diversamente previsto dalla legge. Il voto è espresso per liste provinciali concorrenti e per candidati Presidente collegati a uno o più gruppi di liste. Un gruppo di liste è formato da tutte le liste provinciali con il medesimo contrassegno e collegate allo stesso candidato Presidente. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi su base regionale.

Riparto dei seggi del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto da 30 seggi, di cui 24 attribuiti con il sistema delle liste provinciali secondo la disciplina statale richiamata e 6 assegnati con il meccanismo correttivo previsto dalla legge regionale. È inoltre riservato un seggio al candidato Presidente risultato immediatamente non eletto per numero di voti validi, secondo il meccanismo previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, con adattamento del rinvio normativo alla disciplina regionale.

Presentazione delle candidature e collegamento delle liste

Per la candidatura a Presidente non si applicano le regole statali sulla sottoscrizione della lista regionale; non sono richiesti né il modello di contrassegno previsto dalla legge statale né le ulteriori formalità richiamate dalla normativa statale per quel profilo. Le liste provinciali devono essere accompagnate, a pena di nullità, da una dichiarazione di collegamento con una candidatura alla Presidenza, efficace solo se convergente con la dichiarazione resa dal candidato Presidente. È esclusa l’applicazione di specifiche disposizioni statali sul collegamento formale.

Esenzioni dalla sottoscrizione delle liste

La disciplina regionale estende l’esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni alle liste con contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell’indizione delle elezioni. Il collegamento è conferito dal Presidente del gruppo consiliare o parlamentare per una sola lista.

Formazione delle liste e parità di genere

Le liste provinciali devono contenere un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai cinque quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione, arrotondato al numero intero più vicino. A pena di inammissibilità, i candidati dello stesso sesso non possono superare il 60 per cento del totale della lista.

Scheda elettorale, voto e doppia preferenza di genere

L’elezione avviene con un’unica scheda approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale. L’elettore può esprimere fino a due preferenze; se indica due candidati, essi devono essere di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza è annullata. Il voto di lista si esprime con un segno sul contrassegno e vale anche per il candidato Presidente collegato, salvo voto espresso solo sul nome del Presidente o voto disgiunto consentito dalla disciplina.

Operazioni dell’Ufficio centrale regionale e assegnazione dei seggi

Conclusa l’assegnazione dei 24 seggi di base, l’Ufficio centrale regionale proclama il Presidente eletto e ripartisce i 6 seggi aggiuntivi in modo variabile in funzione dei seggi già ottenuti dai gruppi collegati al Presidente eletto: da 6 seggi se ne hanno fino a 11, fino a 1 seggio se ne hanno da 17 a 18, e nessun seggio aggiuntivo ai collegati se hanno già raggiunto almeno 19 seggi, assegnando in tal caso tutti i 6 seggi ai non collegati. La distribuzione avviene con criterio proporzionale basato sulle cifre elettorali e sui resti, con successiva attribuzione circoscrizionale secondo le graduatorie previste dalla legge statale richiamata.

Norme di rinvio, invarianza finanziaria e vigore

Per quanto non espressamente disciplinato, continuano ad applicarsi la legge n. 108/1968, la legge n. 43/1995 e le altre disposizioni compatibili dell’ordinamento. Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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