L.R. Liguria 12/2020
NORME PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM E PROCEDURE PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Liguria, l’iniziativa legislativa popolare e di enti locali, i referendum abrogativi, consultivi e confermativi statutari, nonché i procedimenti per istituire nuovi Comuni, modificare circoscrizioni e denominazioni comunali e per le fusioni per incorporazione. Prevede quorum, termini e limiti di ammissibilità; abroga la normativa previgente e si applica ai procedimenti avviati dal 15 luglio 2020, salvo le fasi già svolte.
Iniziativa popolare, referendum regionali e riordino territoriale dei comuni in Liguria
Iniziativa popolare, referendum e riordino territoriale in Liguria
La legge regionale Liguria 6 luglio 2020, n. 12 attua lo Statuto in materia di iniziativa legislativa popolare, referendum regionali e procedure di riordino territoriale dei Comuni. Essa disciplina i soggetti legittimati, i limiti oggettivi, le fasi di presentazione, ammissibilità, raccolta firme, votazione e proclamazione degli esiti, con efficacia limitata al territorio ligure.
Iniziativa legislativa popolare: soggetti, limiti e presentazione
L’iniziativa per la formazione delle leggi regionali spetta a:
- almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione;
- almeno dieci Comuni;
- uno o più Comuni che rappresentino complessivamente almeno 50.000 abitanti;
- una o più Province;
- la Città metropolitana.
Il Consiglio delle Autonomie locali può esercitare iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali.
Sono escluse dall’iniziativa popolare le leggi in materia di ordinamento degli organi e uffici regionali, status dei consiglieri regionali, bilancio e atti collegati, finanze, tributi, vincoli paesaggistici e ambientali, accordi e intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.
La proposta deve essere redatta in articoli e accompagnata da una relazione illustrativa; se comporta nuove o maggiori spese, deve indicarne l’ammontare e i mezzi di copertura.
Procedimento dell’iniziativa popolare degli elettori
Gli elettori, in numero da tre a dieci, possono chiedere assistenza agli uffici dell’Assemblea Legislativa nella redazione della proposta; il Presidente decide entro 20 giorni, sentito l’Ufficio di Presidenza. Le strutture della Giunta possono fornire assistenza sugli aspetti finanziari.
La proposta, presentata da un comitato promotore composto da almeno tre e non più di dieci elettori muniti di certificato elettorale, è sottoposta al giudizio di ammissibilità dell’Ufficio di Presidenza entro 20 giorni. L’esito è comunicato ai primi tre promotori e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Non può essere ripresentata una proposta identica o analoga a una dichiarata inammissibile prima che siano trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione della dichiarazione di inammissibilità.
Dopo l’ammissibilità, i promotori depositano i fogli per la raccolta firme, che devono essere numerati, datati e vidimati. I fogli devono avere formato e struttura prestabiliti; ciascun foglio o gruppo di fogli deve riportare il testo integrale della proposta. I fogli vidimati devono essere restituiti entro 10 giorni lavorativi; quelli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi non sono validi.
La raccolta delle firme segue, per quanto applicabili, le regole della legge statale sul referendum e sull’iniziativa legislativa popolare. Ogni firma deve essere completa di generalità e dati elettorali; le firme prive delle indicazioni richieste sono nulle. La sottoscrizione è autenticata dai soggetti abilitati dalla legge statale.
La proposta, con le firme raccolte, è presentata al Presidente dell’Assemblea, che ne dà atto con verbale. La proposta decade se tanti sottoscrittori ritirano l’adesione da far scendere le firme sotto le 5.000 unità; il ritiro è possibile fino all’inizio dell’esame in Commissione e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione. I promotori non possono ritirare la proposta.
La Regione rimborsa, su richiesta, le spese di autenticazione del minimo delle firme, secondo il tariffario previsto per i segretari comunali.
Entro 20 giorni lavorativi dal deposito, l’ufficio competente verifica fogli, firme e certificati; se emergono irregolarità o insufficienza di firme, assegna un termine non inferiore a 15 giorni per regolarizzare.
Completate le verifiche, la proposta è assegnata alla Commissione competente. I primi cinque promotori possono illustrarla in Commissione; la mancata presenza vale rinuncia. La proposta è esaminata dall’Assemblea nel testo depositato, mentre eventuali emendamenti approvati in Commissione sono trasmessi separatamente.
Le proposte non decadono per scadenza o scioglimento dell’Assemblea: sono riassunte d’ufficio all’inizio della nuova legislatura. L’Assemblea deve deliberare definitivamente entro un anno dalla presentazione.
Iniziativa di Comuni, Province, Città metropolitana e CAL
Comuni, Province e Città metropolitana esercitano l’iniziativa mediante deliberazione dei rispettivi Consigli, assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, su una proposta di legge redatta secondo le regole generali. Le delibere comunali devono avere testo identico.
Tali enti possono chiedere assistenza agli uffici dell’Assemblea. La deliberazione comunale è trasmessa al Presidente dell’Assemblea o depositata con ricevuta. Se più Comuni concorrono alla stessa proposta, la presentazione si considera avvenuta quando perviene il Comune il cui concorso completa il numero o la popolazione richiesti.
Il giudizio di ammissibilità segue le regole dell’iniziativa popolare; anche l’iscrizione all’ordine del giorno e l’esame in Commissione e in Assemblea seguono le medesime disposizioni.
I rappresentanti dei Comuni, delle Province o della Città metropolitana possono partecipare alla Commissione per l’illustrazione della proposta, in numero di due per ogni Comune e tre per ogni Provincia o per la Città metropolitana, con designazione tale da garantire la minoranza.
Il Consiglio delle Autonomie locali esercita la propria iniziativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali, nel rispetto dei limiti previsti per l’iniziativa popolare; per presentazione, assistenza, ammissibilità ed esame valgono, in quanto compatibili, le regole del medesimo Titolo.
Referendum abrogativo: soggetti, limiti e quesito
Il referendum abrogativo totale o parziale di leggi regionali o atti amministrativi generali può essere promosso da almeno il 3,5% degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali.
Non può essere depositata richiesta di referendum:
- nell’anno precedente alla scadenza dell’Assemblea Legislativa;
- nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell’Assemblea.
Sono esclusi dal referendum abrogativo gli atti nelle materie già escluse per l’iniziativa legislativa popolare, nonché le disposizioni statutarie.
La richiesta è presentata da un comitato promotore composto da almeno tre e non più di dieci elettori. Deve contenere, a pena di inammissibilità, un quesito omogeneo, chiaro e riferito a disposizioni ben individuate, oltre agli estremi dell’atto e, se del caso, degli articoli o delle parti di articolo da abrogare integralmente riportate.
L’ammissibilità è decisa dall’Ufficio di Presidenza entro 20 giorni, verificando, per le leggi regionali, che l’eventuale abrogazione non elimini norme costituzionalmente o statutariamente vincolate o obbligatorie. L’esito è comunicato ai primi tre promotori e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
Raccolta firme, deposito e verifica per il referendum abrogativo
Dopo l’ammissibilità, almeno tre componenti del comitato depositano i fogli per la raccolta firme. Su ciascun foglio o gruppo di fogli deve comparire la formula “Volete l’abrogazione...”, con le indicazioni corrispondenti alla richiesta.
Per caratteristiche dei fogli, vidimazione, raccolta firme, autenticazione e spese si applicano le stesse regole previste per l’iniziativa popolare.
La richiesta, con le sottoscrizioni, deve essere depositata entro il 30 settembre di ogni anno. L’ufficio competente verifica firme e certificati entro il 31 ottobre successivo; il termine minimo per le regolarizzazioni è ridotto a 10 giorni.
Se pendono più richieste omogenee, l’Ufficio di Presidenza può disporne la concentrazione, correggendo il testo per rendere chiaro il quesito.
Indizione, votazione e validità del referendum abrogativo
Esaurite positivamente le verifiche, il Presidente dell’Assemblea comunica i quesiti al Presidente della Giunta, che indice il referendum con decreto entro il 10 febbraio, fissando la votazione in una domenica tra il 1° aprile e il 31 maggio.
Per ogni tornata non possono svolgersi più di tre quesiti. Se i quesiti sono più di tre, o se nel primo semestre dell’anno si tengono elezioni politiche, regionali o referendum nazionali, è prevista una seconda tornata, con decreto entro il 10 agosto e voto in una domenica tra il 1° ottobre e il 15 novembre. Se in quel periodo sono già convocate altre consultazioni, la seconda tornata slitta all’anno successivo.
Il decreto è pubblicato entro tre giorni nel Bollettino Ufficiale, notificato ai soggetti istituzionali competenti e comunicato ai Comuni e alle commissioni elettorali; va inoltre reso noto con manifesti almeno 45 giorni prima.
Se prima del voto la legge o le disposizioni oggetto di referendum sono modificate, abrogate, annullate, revocate nel senso richiesto o dichiarate incostituzionali, il referendum non ha luogo. Se invece l’abrogazione o revoca è accompagnata da nuova disciplina che non altera principi e contenuti essenziali, il referendum si svolge sulle nuove disposizioni.
Hanno diritto di voto gli elettori iscritti nelle liste di un Comune della Regione. La votazione è a suffragio universale, diretto, libero e segreto, dalle 7 alle 23 della domenica fissata. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura delle urne e prosegue senza interruzione.
Le schede sono uniche, di carta consistente e di colore identico per ogni quesito; il voto si esprime con un segno nella casella prescelta.
Seggi, uffici centrali circoscrizionali e Ufficio regionale per il referendum sono composti secondo la normativa statale richiamata; possono assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti e gruppi dell’Assemblea e dei promotori.
Le spese per gli adempimenti dei Comuni e per i componenti dei seggi sono a carico della Regione, che le rimborsa entro tre mesi dalla richiesta documentata; può inoltre anticipare ai Comuni fino al 75% delle spese.
L’Ufficio centrale circoscrizionale accerta votanti e risultati provinciali o metropolitani e trasmette i verbali all’Ufficio regionale. Quest’ultimo, in pubblica adunanza, verifica i dati complessivi e proclama i risultati.
Il referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se prevalgono i voti validi favorevoli. In caso di esito negativo, non può essere riproposto sulle stesse disposizioni prima che siano trascorsi cinque anni dalla pubblicazione dell’esito.
Referendum consultivo facoltativo
L’Assemblea Legislativa può deliberare un referendum consultivo facoltativo per acquisire l’orientamento delle popolazioni interessate prima dell’approvazione di un progetto di legge o di un provvedimento di competenza consiliare.
La richiesta può provenire da:
- un terzo dei componenti dell’Assemblea;
- la Commissione referente;
- almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La richiesta contiene una relazione illustrativa e il quesito. La delibera dell’Assemblea deve indicare chiaramente il quesito e, se necessario, l’ambito territoriale interessato.
Il Presidente della Giunta indice il referendum entro 20 giorni dalla delibera dell’Assemblea, fissando il voto in una domenica tra il 60° e il 90° giorno successivo alla pubblicazione del decreto. Se il referendum riguarda solo parte della popolazione regionale, si costituiscono uffici circoscrizionali solo nelle Province e nella Città metropolitana interessate.
Il parere è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validi è a favore. I risultati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e il Consiglio deve deliberare sul progetto entro tre mesi dalla pubblicazione.
Sono esclusi dal referendum consultivo i progetti nelle materie sottratte all’iniziativa popolare e le disposizioni statutarie.
Referendum confermativo statutario
La deliberazione di adozione o modifica dello Statuto è pubblicata nel Bollettino Ufficiale entro 10 giorni dall’approvazione in seconda lettura. Il testo integrale è preceduto dall’apposita intestazione e accompagnato da un avviso che informa della possibilità di richiedere il referendum entro tre mesi.
Possono richiederlo un cinquantesimo degli iscritti alle liste elettorali della Regione, calcolati sull’ultima revisione utile, oppure un quinto dei componenti dell’Assemblea Legislativa.
Se decorrono tre mesi senza richiesta di referendum e senza ricorso governativo pendente, il Presidente della Giunta promulga la legge statutaria. Se il Governo impugna la deliberazione, la pubblicazione dell’avviso sospende il termine; durante la sospensione non possono compiersi attività preparatorie del referendum. Se la Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente infondata, il termine riprende; la richiesta già presentata resta valida, ma perde efficacia in caso di illegittimità totale o parziale della deliberazione.
Per la raccolta firme si applicano, in quanto compatibili, le regole già previste per l’iniziativa popolare. I consiglieri regionali promotori, in numero non inferiore a un quinto dell’Assemblea, presentano richiesta scritta e indicano due delegati tra loro.
L’Ufficio di Presidenza delibera l’effettuazione del referendum entro 30 giorni dal deposito. Il Presidente della Giunta indice il referendum entro 10 giorni, fissando la votazione in una domenica tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto; se nel frattempo è pubblicata un’altra deliberazione statutaria, l’indizione può essere rinviata fino a 6 mesi per consentire lo svolgimento contestuale.
La deliberazione statutaria è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi; in caso contrario decade.
Procedure per nuovi Comuni, modifiche di circoscrizioni e denominazioni comunali
L’istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali avviene con legge regionale.
Le nuove istituzioni e le modifiche di circoscrizione possono riguardare solo territori contigui della stessa Provincia o Città metropolitana e devono rispondere a esigenze di migliore assetto del territorio e più funzionale organizzazione dei servizi.
Il mutamento di denominazione è ammesso per ragioni toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, oppure in caso di modificazione della circoscrizione; la nuova denominazione non può riferirsi a persone viventi.
La legge può prevedere:
- fusione di due o più Comuni, anche già in unione;
- costituzione di uno o più Comuni autonomi da frazioni, borgate o parti di territorio;
- aggregazione di parte del territorio di un Comune a un altro;
- fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo.
Per alcune ipotesi di fusione e modifica di confini vanno valutati elementi geomorfologici, topografici, rapporti di integrazione economica e sociale, razionalizzazione dei servizi e forme di collaborazione in atto. Per la costituzione di un nuovo Comune da frazioni o parti di territorio è richiesto, tra l’altro, che:
- il nuovo Comune abbia più di 10.000 abitanti;
- la costituzione non faccia scendere altri Comuni sotto tale soglia;
- vi siano mezzi finanziari ed economici adeguati;
- sussista una obiettiva separazione territoriale e socio-culturale.
Iniziativa e procedimento per il riordino territoriale
Per l’istituzione di nuovi Comuni, le modifiche di circoscrizione e i mutamenti di denominazione, i soggetti dell’articolo 1 possono presentare proposta di legge al Presidente dell’Assemblea. Se gli elettori promuovono l’iniziativa, le firme sono raccolte secondo le regole dell’iniziativa popolare.
I Consigli comunali o il 20% degli elettori residenti in un Comune, se non in grado di attivare l’iniziativa legislativa, possono presentare istanza affinché sia avviato il procedimento. In tal caso, la relazione deve contenere la corrispondenza con i criteri generali, i confini e le rappresentazioni cartografiche, oltre ai dati demografici, socioeconomici e patrimoniali dei Comuni interessati.
Entro 7 giorni il Presidente dell’Assemblea trasmette iniziativa o istanza ai Comuni interessati per il parere obbligatorio dei rispettivi Consigli, da esprimere entro 30 giorni, salvo i casi in cui il parere non è richiesto.
L’Assemblea delibera sulla proponibilità o accoglibilità e, se la valuta positivamente, dispone il referendum consultivo obbligatorio, determina il quesito, individua l’ambito territoriale e, in caso di istanza, incarica la Giunta di predisporre il disegno di legge entro 30 giorni.
Se il parere comunale è contrario, la delibera richiede la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea; se non raggiunta, l’iniziativa o l’istanza può essere ripresentata dopo un anno e l’Assemblea decide a maggioranza assoluta.
Il Presidente della Giunta indice il referendum entro 10 giorni dalla deliberazione dell’Assemblea, fissando il voto in una domenica tra il 60° e il 90° giorno dalla pubblicazione del decreto. Il referendum può essere rinviato o coordinato con altre consultazioni; il rinvio è obbligatorio se sono indette elezioni amministrative nei Comuni interessati.
Hanno diritto di voto gli elettori residenti e i cittadini dell’Unione residenti nei Comuni interessati. In alcuni casi il referendum può riguardare solo la popolazione del territorio da trasferire, se la parte interessata è inferiore al 30% della popolazione o al 10% del territorio del Comune di origine o destinazione e non incide in modo rilevante sugli interessi del Comune cedente; la regola non vale per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.
Per lo svolgimento si applicano, in quanto compatibili, le norme sui referendum regionali; se interessa solo una parte della Regione, gli uffici circoscrizionali si costituiscono solo nelle Province e Città metropolitana coinvolte. Le schede seguono modelli tipizzati.
Il referendum non può essere usato per determinare, rettificare o contestare confini tra Comuni.
Esito del referendum consultivo obbligatorio e fase successiva
Nel referendum consultivo obbligatorio su nuovi Comuni, circoscrizioni e denominazioni, il quesito è accolto se in ciascun Comune interessato ha votato almeno il 30% degli aventi diritto e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi è favorevole in ciascun Comune.
I risultati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e l’Assemblea deve deliberare sulla legge istitutiva o modificativa entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti.
Fusione per incorporazione
La fusione per incorporazione può essere avviata solo se tutti i Consigli comunali interessati approvano a maggioranza dei consiglieri assegnati un’istanza preceduta dal referendum consultivo comunale previsto dalla normativa statale sulle autonomie locali.
Il referendum può essere richiesto:
- con deliberazione dei Consigli;
- oppure da almeno il 20% degli elettori residenti in ciascun Comune interessato.
Le firme devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito; il Comune verifica la regolarità entro 30 giorni, e il referendum è indetto nei 30 giorni successivi. I Comuni comunicano alla Regione l’avvio del procedimento.
Il referendum si svolge in ciascun Comune nella medesima giornata, secondo gli statuti e regolamenti comunali e nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione. Possono votare tutti gli elettori dei Comuni interessati e i cittadini dell’Unione iscritti nelle liste aggiunte.
La validità segue il quorum del 30% e della maggioranza dei voti validi favorevoli. Con decreto del Presidente della Regione sono approvati i modelli tipo delle schede, del verbale di scrutinio e di proclamazione, oltre alle modalità operative.
Gli uffici comunali sovrintendono al voto, effettuano lo scrutinio subito dopo la chiusura e proclamano i risultati entro 10 giorni. Possono assistere i rappresentanti dei gruppi consiliari dei Comuni interessati e, se l’iniziativa è popolare, un rappresentante dei sottoscrittori.
Entro 30 giorni dall’esito, i Consigli comunali devono decidere se procedere con l’istanza; se approvata, l’istanza è presentata con firma congiunta dei Sindaci, corredata della relazione, del verbale di proclamazione e dell’attestazione di regolarità del referendum. L’Assemblea verifica la regolarità, conferisce mandato alla Giunta per il disegno di legge entro 30 giorni e delibera nei 60 giorni successivi.
Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione secondo le regole generali previste per gli adempimenti comunali.
Successione nei rapporti e disciplina dei regolamenti
La legge regionale che istituisce nuovi Comuni o modifica le circoscrizioni disciplina anche la regolazione dei rapporti conseguenti. In ogni caso:
- il nuovo Comune o quello che si amplia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi riferiti al territorio e alle popolazioni distaccate;
- trasferisce una quota proporzionale di personale del Comune di origine, con conservazione di trattamento e qualifica;
- i regolamenti, i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei Comuni originari restano efficaci finché il nuovo Comune non provveda.
Per le fusioni per incorporazione si applica la normativa nazionale, in particolare l’articolo 1, commi 130, 131 e 133, della legge n. 56 del 2014.
Determinazione e rettifica dei confini comunali
Quando il confine tra Comuni non è riconoscibile o è incerto, oppure per ragioni topografiche, i Comuni possono proporne la determinazione o la rettifica mediante accordo.
Se non trovano un’intesa, decide la Città metropolitana o la Provincia competente, d’ufficio o su richiesta di uno dei Comuni, dopo avere esaminato le osservazioni degli altri enti; se i Comuni appartengono a Province diverse, decide il Presidente della Giunta regionale.
Disposizioni finali, abrogazioni e regime transitorio
La legge abroga la previgente disciplina regionale in materia di iniziativa e referendum popolari e di riordino territoriale, nonché altre norme collegate, con le eccezioni espressamente indicate.
Per i procedimenti di iniziativa popolare e referendum già avviati alla data di entrata in vigore della legge, le fasi già completate restano valide, mentre le fasi non concluse sono disciplinate dalla nuova legge.
È inoltre prevista l’invarianza finanziaria: dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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