L.R. Puglia 66/2018
Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge pugliese prevede, presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, una sede del servizio di continuità assistenziale accanto al pronto soccorso per gestire i casi a bassa criticità, con l’obiettivo di integrare ospedale e territorio e ridurre attese e congestionamento. La Giunta regionale adotta le misure organizzative attuative. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Continuità assistenziale presso i pronto soccorso ospedalieri
Continuità assistenziale presso i pronto soccorso
La legge regionale della Puglia disciplina l’organizzazione del servizio di continuità assistenziale in collegamento con i pronto soccorso ospedalieri. L’obiettivo è rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, alleggerire l’afflusso ai pronto soccorso per i casi meno gravi e migliorare l’appropriatezza delle cure.
Finalità della disciplina
Il provvedimento è adottato in coerenza con lo Statuto regionale e mira a:
- decongestionare le strutture di pronto soccorso dagli accessi connessi a problematiche di bassa criticità;
- aumentare l’appropriatezza delle cure;
- ridurre i tempi di attesa;
- favorire una più solida integrazione tra ospedale e territorio.
Collocazione del servizio di continuità assistenziale
Presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso deve essere collocata, in adiacenza al pronto soccorso, una sede del servizio di continuità assistenziale. A tale presidio compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità.
Attuazione organizzativa
L’attuazione concreta della disciplina è demandata a un provvedimento della Giunta regionale, che deve adottare le misure organizzative necessarie.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che non comporta nuove spese né minori entrate per il bilancio regionale. Essa è qualificata come atto di programmazione generale, cui seguiranno provvedimenti amministrativi della competente struttura regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non emerge un termine temporale di efficacia limitato, ma la sua applicazione dipende dall’adozione delle misure organizzative regionali previste.
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