L.R. Puglia 61/2018
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale riconosce come legittimi numerosi debiti fuori bilancio della Regione Puglia, quasi tutti relativi a compensi di avvocati esterni per incarichi conferiti senza preventivo o adeguato impegno di spesa, riferiti a contenziosi sorti prima della chiusura dell’esercizio 2011, con alcune integrazioni successive del 2018. La copertura è assicurata mediante prelievo dal Fondo di riserva per le partite potenziali e variazioni di bilancio su specifici capitoli di spesa.
Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione Puglia
Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione Puglia
La legge regionale della Puglia riconosce la legittimità di una pluralità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014. La disciplina riguarda soprattutto compensi professionali dovuti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, oltre a una serie di poste riferite a contenziosi e incarichi legali antecedenti la chiusura dell’esercizio finanziario 2011.
Ambito oggettivo e natura dei debiti riconosciuti
Il provvedimento riconosce legittimi i debiti elencati nelle lettere da a) a h), tutti ricondotti alla categoria dei debiti fuori bilancio prevista dalla normativa contabile statale. Le poste riguardano prevalentemente:
- compensi professionali di avvocati del libero foro;
- oneri di legge e spese esenti, ove espressamente indicati;
- incarichi legali conferiti o ratificati senza previa copertura o adeguato impegno di spesa.
Per la gran parte dei debiti, la legge precisa che essi ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Questo elemento è rilevante per inquadrare il carattere ormai storico delle partite riconosciute.
Elenco delle principali categorie di debiti riconosciuti
La legge individua più blocchi di debiti, distinti per importi complessivi e per contenziosi di riferimento.
Debiti relativi a incarichi legali esterni antecedenti il 2011
Sono riconosciuti debiti relativi a incarichi professionali resi in favore della Regione Puglia in numerosi giudizi dinanzi a TAR, Consiglio di Stato, Tribunali ordinari e Corte dei conti, con importi complessivi differenti per ciascun gruppo. I nominativi dei professionisti e i singoli contenziosi sono dettagliati nella legge, che attribuisce i relativi importi a ciascuna pratica.
Debiti connessi a incarichi e compensi professionali ulteriori
Ulteriori debiti sono riconosciuti per altri contenziosi, anch’essi riferiti a incarichi di avvocati esterni e a vicende contenziose pregresse, con importi complessivi stabiliti per ogni lettera del dispositivo. In alcuni casi i crediti riguardano contenziosi sia in primo grado sia in appello o dinanzi al Consiglio di Stato.
Debiti riconosciuti connessi a incarichi più recenti o a pratiche del 2015-2018
La lettera g) riguarda debiti per complessivi euro 68.523,43 riferiti a deliberazioni di Giunta regionale del 2015 e del 2018 e a contenziosi specifici, con indicazione anche dell’avvocato interno incaricato e del creditore esterno. La lettera h) riguarda due contenziosi in materia di lavoro, con compensi per avvocati esterni.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
La copertura della spesa è assicurata attraverso variazioni di bilancio, in prevalenza mediante:
- riduzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090, denominato “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
- contestuale incremento, per pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312, destinato alle spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni e ai relativi oneri accessori.
Il meccanismo è sostanzialmente identico per la maggior parte delle lettere del dispositivo: si preleva dal fondo di riserva e si riallocano le somme sul capitolo di spesa pertinente alle competenze degli avvocati esterni o alle spese per liti e arbitrati.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non contiene una disciplina a termine di efficacia generalizzata, ma si riferisce a fattispecie puntuali e già determinate, per lo più storiche e non ripetibili.
Aggiornamenti successivi
Il testo consolidato segnala modifiche parziali intervenute nel 2023 su alcune lettere del dispositivo. Tali modifiche non alterano la struttura generale della legge, che resta una norma di riconoscimento di debiti fuori bilancio già individuati in modo specifico.
Valutazione di attualità
La legge ha carattere essenzialmente puntuale e finanziario-contabile, legato a debiti già determinati e a contenziosi specifici, molti dei quali risalenti a periodi molto anteriori. Per questo motivo, pur non risultando formalmente abrogata, ha oggi un’utilità pratica molto limitata e va considerata sostanzialmente superata rispetto alla sua funzione originaria.
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