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Regolamento

R.R. Puglia 19/2018

Regolamento “Scuola Regionale di Polizia Locale” in applicazione all’art. 20 l.r. 37/2011.

Normativa regionaleR.R. Puglia 19/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina l’organizzazione e le attività formative della Scuola regionale di Polizia Locale pugliese, con sede legale a Bari e sedi operative a Bari e Lecce, definendo finalità, soggetti coinvolti, compiti del dirigente regionale e possibili convenzioni con enti locali e associazioni. È stato abrogato dal R.R. n. 2/2023 ed era comunque applicabile solo agli operatori di enti adeguati al regolamento regionale n. 11/2017.

Scuola regionale di Polizia Locale della Puglia

Scuola regionale di Polizia Locale della Puglia

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’organizzazione della Scuola regionale di Polizia Locale e le attività formative rivolte agli operatori di polizia locale. La disciplina è stata poi abrogata dal R.R. n. 2/2023, quindi oggi non ha più utilità applicativa.

Ambito e struttura della Scuola

La Scuola è prevista dall’art. 20, comma 2, della l.r. 37/2011 ed è configurata come organismo interno alla Regione Puglia con funzione di promozione e coordinamento della formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale. La sede legale è fissata in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via G. Gentile n. 52. Le iniziative e gli interventi sono organizzati in forma decentrata per distribuire più ampiamente le opportunità formative sul territorio regionale.

Sedi operative e organizzazione territoriale

Sono indicate come sedi operative della Scuola i Comandi di Polizia Locale di Bari e di Lecce. Le due sedi fanno riferimento a distretti territoriali diversi, individuati in relazione alla distribuzione delle Corti d’Appello:

  • Bari per i distretti di Bari, Foggia e BAT;
  • Lecce per i distretti di Lecce, Brindisi e Taranto.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, rilevano in particolare le seguenti nozioni:

  • operatori di polizia locale: agenti, sovrintendenti, ispettori, commissari non comandanti, comandanti di corpo/responsabili del servizio, con o senza qualifica dirigenziale; vi rientra anche il personale a tempo determinato e quello previsto dall’art. 13 della l.r. 37/2011;
  • dirigente regionale: il dirigente pro tempore della sezione regionale competente;
  • struttura di supporto: gruppo di lavoro permanente composto da personale regionale, nominato con atto dirigenziale;
  • comitato didattico-scientifico: gruppo di lavoro individuato dalla Commissione di cui all’art. 19 della l.r. 37/2011 tra i propri componenti;
  • responsabili delle sedi: i comandanti delle città capoluogo in cui sono ubicate le sedi della Scuola, cioè Bari e Lecce;
  • attività formative: corsi di formazione o aggiornamento, seminari di approfondimento e giornate di studio;
  • piano annuale: documento programmatico delle attività formative approvato dalla Giunta regionale o dal dirigente;
  • enti di area vasta: gli enti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 56/2014.

Finalità e destinatari

La disciplina ha lo scopo di garantire adeguatezza e uniformità dei processi formativi, sia in ambito regionale sia interregionale. La formazione iniziale e l’aggiornamento continuo sono considerati essenziali per la crescita professionale degli operatori e per l’omogeneità dei comportamenti nell’applicazione delle norme. L’accesso alle attività formative è consentito agli operatori di polizia locale le cui amministrazioni di appartenenza abbiano adottato o adeguato i propri regolamenti al regolamento regionale n. 11/2017.

Assetto organizzativo e compiti del dirigente regionale

La Scuola, istituita con DGR n. 1701/2018, è coordinata dal dirigente della sezione regionale competente in materia e si avvale di:

  • un comitato didattico-scientifico;
  • due responsabili delle sedi;
  • una struttura amministrativo-contabile di supporto.

Al dirigente regionale sono attribuite funzioni di direzione e impulso dell’attività della Scuola, tra cui:

  • sovrintendere a tutte le attività;
  • nominare la commissione giudicatrice quando il corso prevede un esame finale;
  • avviare, sospendere o annullare le attività formative con apposito atto;
  • nominare e revocare i componenti del comitato didattico-scientifico;
  • conferire gli incarichi ai docenti e alle sedi formative;
  • riferire annualmente alla Giunta regionale sulle attività svolte;
  • stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con altre istituzioni pubbliche o loro organismi;
  • convocare il comitato didattico-scientifico;
  • predisporre o modificare la modulistica, compresi attestati di frequenza e di superamento del corso.

Le commissioni giudicatrici, nei casi di esame finale, sono presiedute dal dirigente regionale o da un suo delegato e comprendono i docenti del corso.

Convenzioni e forme di collaborazione

La Regione Puglia può stipulare convenzioni gratuite per delegare l’organizzazione di attività formative, anche con utilizzo della formazione a distanza, a:

  • Comuni;
  • enti di area vasta;
  • associazioni di categoria riconosciute, anche in forma associata;
  • organismi interni di tali soggetti. Restano ferme le attività svolte dalle scuole di formazione di Bari e Lecce.

Deleghe interne

Per le attività di propria competenza, il dirigente regionale può delegare personale interno dell’amministrazione regionale.

Regime di efficacia e attualità

Il regolamento è stato espressamente abrogato dal R.R. n. 2/2023. Di conseguenza, la disciplina qui riassunta riguarda un assetto non più vigente e non più applicabile per nuove iniziative o procedure, salvo eventuali effetti residui già esauriti nel tempo.

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