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Ordinanza

Ordinanza n. 751/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensiva del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il silenzio asseritamente illegittimo serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Milano su un'istanza volta ad accedere alle misure di accoglienza per richiedenti asilo. Ha inoltre dedotto circostanze genericamente rappresentate a sostegno dell'urgenza della tutela cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso la sussistenza di eccezionali motivi di urgenza, rilevando che i termini accelerati previsti dall'art. 87 c.p.a. sono già idonei ad assicurare una rapida decisione e che le circostanze allegate dal ricorrente erano generiche. Ha inoltre ritenuto insussistente, allo stato, il fumus boni iuris, poiché le questioni prospettate erano già state ripetutamente disattese dalla Sezione, richiamando anche la sentenza n. 3771 del 20 novembre 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e i presupposti per la concessione delle misure cautelari.

  • art. 87 c.p.a.

    I termini accelerati del rito camerale sono stati ritenuti sufficienti ad assicurare la tempestiva decisione, senza necessità di riconoscere eccezionali motivi di urgenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la concessione di una misura urgente e interinale, ulteriore rispetto alla trattazione secondo i termini accelerati del rito camerale, richiede l'allegazione di circostanze specifiche idonee a dimostrare eccezionali motivi di urgenza; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non emerga il fumus boni iuris, in particolare quando le questioni prospettate dall'interessato siano già state ripetutamente disattese dal giudice adito in precedenti pronunce.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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