Sentenza del 24/10/2019 n. 27269 - Corte di Cassazione
Avvocatura dello stato - In genere notifica ricorso per cassazione - Relata sottoscritta da procuratore dello stato e non da avvocato dello stato - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG, IRAP e IRPEF per gli anni 1999-2003, emessi dopo una verifica della Guardia di finanza sull’utilizzo di contributi statali destinati all’acquisto di impianti industriali. La società contestava, tra l’altro, la specificità dell’appello dell’Agenzia, l’omessa pronuncia e l’extrapetizione della Commissione tributaria regionale, nonché la qualificazione fiscale dei contributi e delle fatture ritenute inesistenti. I soci impugnavano gli accertamenti IRPEF conseguenti a quelli societari. L’Agenzia contestava invece la seconda sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi in un giudizio promosso dalla società tramite il custode-amministratore giudiziario. In via preliminare, la società aveva eccepito l’invalidità della notifica del ricorso per cassazione perché la relata era stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato.
La decisione
La Corte ha riunito tutti i ricorsi per connessione e ha rigettato i ricorsi della società rappresentata dal legale rappresentante pro tempore e dei tre soci, ritenendo legittimi gli accertamenti e infondati o inammissibili i motivi dedotti. Ha invece accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la seconda sentenza regionale, cassandola senza rinvio, perché gli stessi avvisi erano già stati autonomamente impugnati dalla società in un precedente giudizio: la duplicazione del processo violava il principio del ne bis in idem e imponeva l’improcedibilità della causa successiva. La Corte ha inoltre escluso la nullità della notificazione del ricorso per cassazione: la notificazione è attività dell’ufficiale giudiziario eseguibile su istanza del procuratore e l’abilitazione al patrocinio in cassazione riguarda l’attività difensiva, non quella procuratoria. In ogni caso, la costituzione della società mediante controricorso avrebbe sanato l’eventuale nullità per raggiungimento dello scopo. La società e i soci sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Articolo 335 c.p.c.
Consente la riunione dei ricorsi separati quando sussistono i presupposti di connessione e trattazione congiunta.
Articolo 274 c.p.c.
La Corte può riunire procedimenti connessi, anche in sede di legittimità, quando ciò consente di evitare contrasti tra giudicati e di rispettare la funzione del litisconsorzio necessario.
Articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Nei contenziosi tributari fondati su un accertamento unitario riguardante una società di persone e i soci sussiste, in linea generale, litisconsorzio necessario. Tuttavia, se tutti i soggetti hanno proposto autonomi ricorsi e i giudizi sono stati coordinatamente trattati e decisi, la riunione in cassazione può sostituire l’annullamento per violazione del contraddittorio.
Articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
L’appello tributario è inammissibile solo quando manchino del tutto o siano assolutamente incerti i motivi specifici. La specificità può risultare anche implicitamente dalla lettura complessiva dell’atto.
Articolo 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia se la decisione contiene un rigetto implicito della domanda o della questione; il vizio ricorre solo quando il giudice ometta completamente una statuizione indispensabile.
Articolo 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione esaminati dalla Corte, tra cui violazione di legge, nullità processuali e vizio di motivazione.
Articolo 39 c.p.c.
Il principio del ne bis in idem impedisce la duplicazione di giudizi aventi identica domanda; il processo instaurato successivamente deve essere dichiarato improcedibile o cancellato dal ruolo.
Articolo 382, comma 3, c.p.c.
Consente alla Corte di cassare senza rinvio la sentenza quando il processo non poteva essere proseguito, come nel caso di duplicazione di una controversia già pendente o definita.
Articolo 156, comma 3, c.p.c.
La nullità di un atto processuale è sanata quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato. La costituzione della parte destinataria può quindi sanare una nullità della notificazione.
Legge n. 53/1994, articolo 11
Disciplina le conseguenze delle irregolarità nelle notificazioni eseguite dall’avvocato; le difformità che non eliminano la riconoscibilità e la funzione conoscitiva della notificazione integrano, di regola, nullità sanabili e non inesistenza.
D.P.R. n. 600/1973, articolo 39
Consente l’accertamento induttivo o analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, quando la contabilità o i dati dichiarati non risultano attendibili.
D.P.R. n. 633/1972, articolo 21 e seguenti
Riguarda la disciplina delle fatture e degli obblighi IVA; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non adeguatamente censurata la ratio della decisione regionale sull’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti.
D.P.R. n. 917/1986, articoli 53, comma 1, lettera f, e 55, comma 3, lettera b
Sono state richiamate con riferimento alla qualificazione fiscale dei contributi e dei proventi; la Corte ha ritenuto che la censura della società non colpisse l’effettiva motivazione della sentenza, fondata sull’imputazione a ricavi delle erogazioni ottenute mediante acquisti fittizi.
Massime di principio
- La relata di notifica del ricorso per cassazione sottoscritta da un Procuratore dello Stato, anziché da un Avvocato dello Stato, non è automaticamente nulla: l’abilitazione al patrocinio davanti alla Cassazione riguarda l’attività difensiva, mentre la notifica può essere richiesta dal procuratore e materialmente eseguita dall’ufficiale giudiziario.
- Anche una notifica irregolare, ma riconoscibile e idonea a portare l’atto a conoscenza del destinatario, è normalmente affetta da nullità e non da inesistenza; la costituzione del destinatario può sanarla retroattivamente per raggiungimento dello scopo.
- Nel contenzioso tributario relativo a una società di persone e ai suoi soci, l’accertamento unitario impone normalmente la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Se però tutti hanno già instaurato giudizi autonomi, coordinati e decisi con motivazioni coerenti, la Corte può riunirli invece di annullare le sentenze.
- Non è sufficiente lamentare che l’appello tributario sia sintetico: l’inammissibilità ricorre solo in presenza di motivi mancanti o assolutamente incerti. La specificità può essere ricavata dall’atto nel suo complesso.
- Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti in modo diverso da quello prospettato dalle parti, purché non introduca fatti nuovi e non modifichi domanda, causa petendi o bene della vita richiesto.
- Le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria possono fondare l’accertamento quando siano gravi, precise e concordanti; il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e specifica.
- La contemporanea pendenza o la duplicazione di giudizi aventi lo stesso oggetto viola il ne bis in idem processuale: la causa successiva deve essere dichiarata improcedibile e la sentenza eventualmente resa può essere cassata senza rinvio.
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