Ordinanza n. 180/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto di revoca n. 1874 del 13.06.2023 emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i motivi di cui in parte motiva, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente non noto; e per la declaratoria che nulla è dovuto dal sig. Binci al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in relazione alla domanda ZFUSC3_00000482 accolta con decreto direttoriale n. 20.05.2018, revocata con decreto n. 1874 del 13.06.2023 emesso dal MIMIT; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Binci Roberto il 22.6.2026: del provvedimento MIMIT prot. n. U.0022806 del 26.03.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca di un beneficio agevolativo e successivo provvedimento ministeriale di riesame confermativo
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di contributo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di revoca dell’agevolazione concessa con precedente decreto direttoriale, chiedendo anche l’accertamento dell’insussistenza di somme dovute al Ministero. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il successivo provvedimento adottato dall’Amministrazione in sede di riesame, disposto con una precedente ordinanza cautelare, con il quale il Ministero ha confermato le proprie posizioni. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto sussistente il pregiudizio richiesto per la tutela interinale, senza pronunciarsi sul fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso gli atti impugnati, ritenendo sussistente il periculum in mora. Il pregiudizio è stato ravvisato anche nella notificazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una cartella di pagamento per € 23.735,17, conseguente alla revoca del beneficio. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni iuris. La trattazione del merito è stata fissata per il 7 ottobre 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la concessione delle misure cautelari nel processo amministrativo; l’ordinanza fonda l’accoglimento sulla sussistenza del pregiudizio cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda di sospensione degli atti impugnati sulla base della ritenuta sussistenza del pregiudizio grave, anche quando rinvia ogni valutazione sul fumus boni iuris alla successiva fase di merito.
- La notificazione di una cartella di pagamento per la riscossione di una somma conseguente alla revoca di un beneficio pubblico costituisce un elemento concreto idoneo a dimostrare il pregiudizio cautelare derivante dall’esecuzione dell’atto revocatorio.
- Quando l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento in esecuzione di un riesame disposto dal giudice e tale provvedimento conferma le precedenti determinazioni, esso può essere impugnato con motivi aggiunti nel giudizio pendente.
Come è indicizzato
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