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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23868/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore, assunto da una società affidataria di un appalto di servizi di pulizia e igiene ambientale presso una azienda sanitaria, si era dimesso asseritamente per giusta causa e aveva agito per ottenere varie spettanze: trattenute su cessione del quinto, differenze paga, differenze di indennità sostitutiva di ferie e permessi, ratei di 13ª e 14ª, indennità di mancato preavviso, relativa trattenuta e buoni pasto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo compensato il credito residuo con il controcredito del datore per l’indennità sostitutiva del preavviso, negando la giusta causa delle dimissioni. In appello il lavoratore aveva contestato, tra l’altro, la corretta applicazione dell’art. 57 del CCNL Multiservizi sulla durata del preavviso. La Corte d’appello aveva accolto in parte il gravame, ritenendo dovute alcune somme e condannando anche l’azienda sanitaria quale committente ex art. 1676 c.c. La ricorrente ha dedotto in Cassazione nullità della sentenza per contrasto motivazionale e per violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo altresì che nei suoi confronti non fosse stata proposta domanda in appello, poiché la domanda contro di essa, respinta in primo grado, non era stata espressamente riproposta, con conseguente operatività della presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo profilo di censura, chiarendo che il riferimento contenuto nella motivazione della sentenza d’appello al rigetto dell’appello nei confronti dell’azienda sanitaria era un mero refuso, essendo invece inequivoca la volontà della Corte territoriale di condannare anche la ricorrente. È stata invece accolta la doglianza relativa alla mancata riproposizione in appello della domanda verso l’azienda sanitaria: la Corte ha rilevato che la domanda proposta in primo grado contro la ricorrente, e respinta, non risultava espressamente reiterata in appello secondo l’art. 346 c.p.c., né bastava un generico richiamo alle difese di primo grado. Ne è seguita la cassazione della sentenza limitatamente alla parte in cui estendeva la condanna alla ricorrente, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Il vizio dedotto attiene alla nullità della sentenza per violazione di norme processuali e per asserita contraddittorietà della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta quanto al primo profilo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre violazione delle regole di valutazione della prova, senza che il relativo profilo abbia condotto all’accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre errata valutazione probatoria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al requisito motivazionale della decisione.

  • art. 1676 c.c.

    La Corte d’appello aveva affermato la responsabilità solidale del committente verso i dipendenti dell’appaltatore; la Cassazione non ha messo in discussione in sé tale richiamo, ma ha cassato la condanna per difetto di rituale riproposizione della domanda in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione in appello delle domande/ eccezioni respinte in primo grado deve essere specifica; un generico richiamo alle difese di primo grado non è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 57 CCNL Multiservizi

    Era invocato nel merito per sostenere la diversa durata del preavviso; la Corte di cassazione non decide sul punto di merito, perché si pronuncia sulla sola questione processuale della riproposizione della domanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello, per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., la parte deve riproporre in modo specifico le domande e le eccezioni non accolte in primo grado; non è sufficiente un generico rinvio alle difese già svolte.
  • La riproposizione può avvenire in qualsiasi forma idonea, ma deve rendere inequivoca la volontà di sottoporre nuovamente al giudice d’appello la questione non accolta.
  • Un’apparente contraddizione tra motivazione e dispositivo va interpretata alla luce dell’intero testo della sentenza; se il complesso della decisione rende chiara la volontà decisoria, il singolo passaggio equivoco può essere considerato un mero refuso.
  • La condanna di un soggetto in appello non può essere mantenuta se la domanda contro di lui, respinta in primo grado, non è stata ritualmente riproposta in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppelloRetribuzione e TFRAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

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