Ordinanza n. 30/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) quanto al ricorso introduttivo: - del Decreto AOODRLO n° 404 del 09.04.2025, pubblicato mediante atto n. 336 del 10/04/2025 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A046 per la Regione Lombardia, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori; - del Decreto AOODRLO n° 511 del 09.05.2025 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito del 9.04.2025, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori; - del Decreto AOODRLO n° 792 del 26.06.2025 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stata integrata la graduatoria di merito con l'inserimento dei candidati risultati idonei in misura del 30% dei posti messi a bando, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori; - del Decreto AOODRLO n° 1009 del 21.07.2025 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stata rettificata la precedente integrazione del 26.06.2025, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori; - della nota MIM DGPER del 7 luglio 2025, n. 154209, recante “Procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente - Obbligo di accettazione”; - della nota USRLO Ufficio VII del 7 luglio 2025, n. 34746, relativa alla pubblicazione dei posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità; - della nota 8 luglio 2025, n. 35079, che ha dato avviso dell’apertura delle istanze POLIS per l’espressione dell’accettazione o della rinuncia dell’eventuale proposta di individuazione e, in caso di convocazione su più graduatorie, per esprimere l’ordine di preferenza delle classi di concorso/tipologie di posto per gli aspiranti convocati, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori; - della nota MIM della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 160292 del 14 luglio 2025, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2025/26”; - dell’Avviso prot. 35079 del 9 luglio 2025; - del Decreto ministeriale 11 luglio 2025, n.137, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2025/26” e relativi allegati, che ha determinato il relativo contingente, assegnando alla Lombardia 11.761 posti; - della nota MIM della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 160292 del 14 luglio 2025, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2025/26”; - del decreto 14 luglio 2025, n. 934, con il quale è stato ripartito il contingente per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2025/26 tra le Graduatorie ad Esaurimento e le graduatorie concorsuali; - provvedimento n. 36186 del 14/07/2025 dell’USR Lombardia di avviso operazioni propedeutiche al reclutamento; - del provvedimento n. 36237 e n. 36238 del 14/07/2025 dell’USR Lombardia con il quale sono stati individuati docenti di cui all’allegato elenco quali destinatari di contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato al ruolo a decorrere dall’a.s. 2025/26, sulla classe di concorso/tipologia di posto e nella provincia rispettivamente indicate, nella parte in cui non è inserito il nome del ricorrente; - del provvedimento n. 36390 del 15/07/2025 dell’USR Lombardia che ha dato avviso dell’apertura delle istanze POLIS per l’espressione dell’ordine di preferenza di sede all’interno della provincia a ciascuno assegnata, nella parte in cui non è inserito il nome del ricorrente; - del provvedimento n. 976 del 16/07/2025 dell’USR Lombardia che individua i docenti di cui all’allegato elenco quali destinatari di contratto a tempo indeterminato/ determinato finalizzato al ruolo a decorrere dall’a.s. 2025/2026, sulla classe di concorso/tipologia di posto e nella sede rispettivamente indicata, nella parte in cui non è indicato il nome del ricorrente; - del provvedimento n. 979 del 16/07/2025 dell’USR Lombardia che individua i docenti di cui all’allegato elenco quali destinatari di contratto a tempo indeterminato/ determinato finalizzato al ruolo a decorrere dall’a.s. 2025/2026, sulla classe di concorso/tipologia di posto e nella provincia rispettivamente indicata, nella parte in cui non è indicato il nome del ricorrente; - del provvedimento n. 36761 del 16/07/2025 dell’USR Lombardia che ha dato avviso dell’apertura delle istanze POLIS per l’espressione dell’ordine di preferenza di sede all’interno della provincia a ciascuno assegnata, nella parte in cui non è inserito il nome del ricorrente; - della nota 163185 del 16/07/2025 dell’USR Lombardia; - del provvedimento dell’USR Lombardia pubblicato sull’Albo n. 808/2025 (individua sede GM fase 1 turno 2 as 2025/2026 – reclutamento docenti as 25/26); - del provvedimento 37683 del 21/07/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 3 operazioni propedeutiche; - del provvedimento 1026 del 23/07/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 3 (individua provincia); - del provvedimento 38259 del 23/07/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 3 (individua provincia, avviso apertura funzioni scelta sede); - del provvedimento 38841 del 25/07/2025 dell’USR Lombardia t3 f1, espressioni preferenza provincia, - del provvedimento 39137 del 28/07/2025 dell’USR Lombardia t3 f1, scelta sede; - del provvedimento 1333 del 28/07/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 3 individua provincia; - del provvedimento 39137 del 28/07/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 3, scelta sede; - del provvedimento 39867 del 30/07/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 4, operazioni propedeutiche; - del provvedimento 1358 del 31/07/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 3, individua sede; - del provvedimento 1370 del 01/08/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 4, individua provincia; - del provvedimento 40813 del 01/08/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 4, scelta sede; - del provvedimento 1490 del 05/08/2025 dell’USR Lombardia fase 1 turno 4, individua sede: tutti i provvedimenti di cui sopra vengono impugnati nella parte in cui sono lesivi della posizione del ricorrente; - e per l’accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria di merito per la classe di concorso A046 della Regione Lombardia nella posizione spettante in base alla corretta valutazione dei titoli; - e per la condanna dell’intimata Amministrazione all'adozione degli opportuni provvedimenti volti all'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso; B) e, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento: a) del decreto n. 1688 del 14/08/2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta l’integrazione della graduatoria di merito della procedura di cui al decreto dipartimentale n. 2575/2023 della classe di concorso A046 a seguito delle rinunce pervenute; b) del decreto n. 42593 del 11/08/2025 turno 5 fase 1 con il quale si avviava la procedura di immissione in ruolo; c) del decreto n. 1691 del 14/08/2025 turno 5 fase 1 (procedura di immissione in ruolo); d) del decreto n 43097 del 14/08/2025 turno 6 fase 1 (procedura di immissione in ruolo); e) del decreto 1695 del 16/08/2025 turno 6 fase 1 individua provincia (procedura di immissione in ruolo); f) del decreto n. 43255 del 18/08/2025 apertura funzioni (procedura di immissione in ruolo); g) del decreto n. 1706 del 19/08/2025 turno 6 fase 1 individua sede (procedura di immissione in ruolo); h) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie di merito e successivi atti di individuazione e immissione in ruolo relativi al concorso per la classe A046 in Lombardia, nella parte in cui non includono il ricorrente tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto e riassunto dinanzi al TAR, le graduatorie regionali e i numerosi atti successivi relativi alle immissioni in ruolo per la classe di concorso A046, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’inserimento nella posizione spettante in base alla corretta valutazione dei titoli e la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei provvedimenti conseguenti. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato l’integrazione della graduatoria a seguito di rinunce e gli ulteriori atti delle procedure di immissione in ruolo. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava, in particolare, il mancato riconoscimento di un ulteriore punteggio per il titolo di studio. Il ricorso attingeva una pluralità di atti senza specificare compiutamente l’oggetto e le censure riferite a ciascuno di essi. Il ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio cautelare, ritenuto dall’Amministrazione e dal Collegio genericamente prospettato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Rilevata in via preliminare la possibile parziale inammissibilità del ricorso, per la pluralità degli atti impugnati e l’insufficiente specificazione dell’oggetto e delle censure individualmente riferite a ciascun atto, il Collegio ha comunque ritenuto i motivi, allo stato della delibazione cautelare, infondati. In particolare, richiamando la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e la giurisprudenza relativa a casi analoghi, ha considerato legittima la valutazione dell’Amministrazione che aveva escluso l’attribuzione di un ulteriore punteggio per il titolo di studio quando il candidato aveva indicato nella domanda, quale tipologia di titolo di accesso, la voce “Titolo di studio e Abilitazione specifica”, valorizzando congiuntamente laurea e abilitazione specifica ai sensi degli artt. 3 del d.m. n. 205/2023 e 4 del d.m. n. 2575/2023. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio era stato dedotto in modo generico, senza caratteri di gravità e attualità, e risultava comunque rimediabile in caso di eventuale futuro accoglimento del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, inclusi il fumus boni iuris e il periculum in mora; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ravvisati.
art. 3 d.m. n. 205/2023
Richiamato, congiuntamente all’art. 4 del d.m. n. 2575/2023, a fondamento della valutazione secondo cui la scelta nella domanda della tipologia “Titolo di studio e Abilitazione specifica” non consente il riconoscimento di un ulteriore punteggio per il titolo di studio.
art. 4 d.m. n. 2575/2023
Richiamato insieme all’art. 3 del d.m. n. 205/2023 per ritenere legittima la valutazione del titolo di accesso effettuata dall’Amministrazione concorsuale.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale base dell’opposizione ministeriale che ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’impugnazione cumulativa di una pluralità di atti è esposta a profili di inammissibilità quando il ricorrente non individua con sufficiente precisione l’oggetto delle singole censure e il rapporto tra ciascun atto e la lesione dedotta.
- Quando la domanda di partecipazione a un concorso indica espressamente, quale tipologia del titolo di accesso, la voce che valorizza congiuntamente il titolo di studio e l’abilitazione specifica, l’Amministrazione può legittimamente negare l’attribuzione di un ulteriore punteggio per il medesimo titolo di studio, secondo la disciplina prevista dalla lex specialis e dalle disposizioni regolamentari richiamate.
- Il periculum in mora cautelare non è ravvisabile quando il pregiudizio è dedotto genericamente, senza dimostrarne gravità e attualità, e risulta comunque rimediabile mediante gli effetti di un’eventuale futura decisione favorevole nel merito.
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