Cassazione Civile, Sentenza n. 549/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della liquidazione degli onorari dell'ausiliario/consulente nominato dal giudice dell'esecuzione per la stima delle quote societarie pignorate. I ricorrenti hanno contestato la congruità del compenso, sostenendo che il perito aveva stimato le quote "senza valore economico" (valore zero) e che, quindi, l'onorario doveva essere liquidato nella misura minima prevista dall'art. 3 della Tabella allegata al D.M. 30-5-2002 (Euro 145,12). Hanno dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Tabella al D.M. 30-5-2002, sostenendo che la base per la determinazione percentuale dell'onorario doveva essere il valore del bene stimato (zero) e non il valore del credito azionato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 3 della Tabella del D.M. 30-5-2002 e ha confermato che, nel processo esecutivo, il valore della controversia può essere parametrato al valore del credito per il quale si procede; pertanto la liquidazione del compenso, effettuata con riferimento al credito azionato, è legittima. La Corte ha inoltre osservato che, anche quando la stima conclude per l'assenza di valore commerciale delle quote, ciò non annulla l'attività e le operazioni svolte dal perito, giustificando una liquidazione superiore al minimo. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità a favore del controricorrente (importi liquidati indicati in dispositivo) e la Corte ha disposto l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n.115, se dovuto.
Norme richiamate
D.M. 30 maggio 2002 - Tabella allegata, art. 1
Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
La Corte ha interpretato l'art. 1 nel senso che, per l'ausiliario nominato nell'esecuzione, l'onorario a percentuale può essere determinato con riferimento al valore della controversia (nel processo esecutivo tale valore è il credito azionato), specialmente quando l'incarico consiste nella valutazione di partecipazioni societarie.
D.M. 30 maggio 2002 - Tabella allegata, art. 2
onorario a percentuale calcolato per scaglioni
L'art. 2 fornisce gli scaglioni percentuali cui rinvia l'art. 3; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del meccanismo degli scaglioni richiamato dall'art. 3 per la quantificazione dell'onorario.
D.M. 30 maggio 2002 - Tabella allegata, art. 3
per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione ... spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 3 alla stima delle quote societarie effettuata dall'ausiliario nominato nell'esecuzione, equiparando la funzione a quella del consulente tecnico d'ufficio e ammettendo la liquidazione parametrata al valore della controversia (credito) anziché al valore economico finale negativo/zero delle quote.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 170
Norma richiamata nel processo di opposizione alla liquidazione (procedura ex art. 170 DPR 115/2002); la sentenza dà conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione in primo grado (spese di Euro 100 non dovute).
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 13 co. 1-quater
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, come previsto dall'art. 13 co.1-quater DPR 115/2002.
Codice di procedura civile - art. 17
Richiamato in motivazione per affermare che, nelle cause relative all'esecuzione forzata, il valore della controversia si determina sulla base del credito per il quale si procede; da ciò la Corte desume la legittimità di parametrizzare l'onorario al credito azionato.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo l'ausiliario nominato per la stima può essere equiparato al consulente tecnico d'ufficio e l'onorario può essere determinato richiamando l'art. 3 della Tabella al D.M. 30-5-2002 quando l'incarico riguarda valutazioni di diritti aziendali o quote societarie.
- Per la determinazione dell'onorario a percentuale, se l'incarico è nell'ambito dell'esecuzione forzata, è legittimo considerare come base di calcolo il valore del credito oggetto dell'esecuzione (valore della controversia) e non necessariamente il valore commerciale finale del bene stimato.
- Il fatto che la stima concluda per l'assenza di valore commerciale (valore zero o patrimonialmente negativo) non annulla né cancella l'attività svolta dal perito: il tempo, la complessità e le operazioni necessarie per giungere a tale conclusione possono giustificare una liquidazione superiore al minimo.
- La distinzione formale tra "perizia" e "consulenza tecnica d'ufficio" è meno rilevante della natura concreta dell'incarico: conta il contenuto dell'incarico (valutazione complessa di diritti/partecipazioni) per individuare il regime di liquidazione applicabile.
- Se si contesta la misura del compenso, conviene argomentare sia sul criterio di determinazione della base (valore del bene vs valore della controversia) sia sull'effettiva natura e complessità dell'incarico, fornendo elementi processuali oggettivi che giustifichino l'applicazione del minimo o di una riduzione.
- In caso di soccombenza in cassazione per questo tipo di questioni, è possibile la condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versamento di contributi unificati aggiuntivi ai sensi del DPR 115/2002.
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