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Ordinanza

Ordinanza n. 290/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 20/09/2025), a mezzo del quale la Questura di Torino ha revocato il permesso di soggiorno nr.-OMISSIS-, per motivi di lavoro subordinato, rilasciato in favore di -OMISSIS--OMISSIS-; - di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202503542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per ragioni connesse alla pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento con cui la Questura di Torino ha revocato il suo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dal testo emerge che la revoca è stata adottata in relazione a un fatto di reato commesso dal ricorrente e dalla moglie ai danni dei figli, riconducibile agli artt. 110, 572, commi 1 e 2, 582 e 585 c.p., definitivamente accertato in sede penale, sebbene mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorrente ha inoltre fatto valere i legami familiari con i figli ai fini del bilanciamento previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Nel giudizio è stata anche prospettata la questione relativa all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno nell'interesse dei figli minori ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la valutazione della pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica abbia natura tecnico-discrezionale e sia sindacabile soltanto in presenza di illogicità, carenza dei presupposti o manifesta incongruità. A un primo esame, il provvedimento non presenta macroscopiche incongruenze: il fatto di reato è incontroverso e definitivamente accertato in sede penale, nei limiti propri della sentenza ex art. 444 c.p.p., e presenta significativa gravità. Il TAR ha inoltre rilevato che il margine del sindacato sul bilanciamento dei legami familiari è ulteriormente ridotto, poiché i soli legami dedotti riguardano i figli, individuati come vittime del reato commesso dal ricorrente e dalla moglie. La questione relativa ai presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno nell'interesse dei figli minori ex art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998 è stata ritenuta estranea alla giurisdizione del TAR in questo giudizio. In assenza dei presupposti cautelari, la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per l'obiettiva peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Rileva ai fini del contemperamento tra la pericolosità dello straniero e i suoi vincoli familiari; il TAR ha ritenuto ridotto il margine di sindacato poiché i figli invocati come legami familiari erano le vittime del reato.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Prevede il permesso di soggiorno nell'interesse del minore; il TAR ha dichiarato estraneo alla propria giurisdizione il vaglio dei presupposti per il relativo rilascio.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è stata considerata quale accertamento del fatto nei limiti propri di tale pronuncia penale.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale disposizione applicabile al concorso nel reato contestato.

  • art. 572, commi 1 e 2, c.p.

    Richiamato quale fattispecie di reato ritenuta di significativa gravità ai fini della valutazione della pericolosità.

  • artt. 582 e 585 c.p.

    Richiamati in relazione al fatto di reato definitivamente accertato e valutato come elemento idoneo a sorreggere la revoca del titolo di soggiorno.

Massime di principio

  • La prognosi di pericolosità dello straniero per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai fini della revoca del permesso di soggiorno, costituisce valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice soltanto per illogicità, carenza dei presupposti o manifesta incongruità.
  • In sede cautelare, l'accertamento penale definitivo del fatto di reato, anche se contenuto in una sentenza di applicazione della pena su richiesta, può costituire presupposto rilevante per la valutazione della pericolosità dello straniero, nei limiti propri di tale pronuncia.
  • Nel bilanciamento previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, la rilevanza dei legami familiari dedotti dallo straniero risulta fortemente ridimensionata quando i familiari indicati come elemento di radicamento siano le vittime del reato posto a fondamento della revoca del permesso di soggiorno.
  • La domanda relativa al rilascio di un permesso di soggiorno nell'interesse del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998 è distinta dalla controversia sulla revoca di altro titolo di soggiorno e non può essere esaminata dal giudice amministrativo nell'ambito di quest'ultima controversia quando ne esuli la giurisdizione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezza

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