R.R. Puglia 1/2004
Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento, attuativo della l.r. Puglia 11/2003, disciplina classificazione, programmazione e autorizzazione di medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali e aree commerciali integrate. È stato però abrogato dal regolamento regionale 7/2009; restano utili solo le disposizioni transitorie sulla modulistica fino all’aggiornamento dei modelli.
Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita in Puglia
Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita
Il regolamento regionale della Puglia del 30 giugno 2004, n. 1, dà attuazione all’art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 1 agosto 2003, n. 11 in materia di insediamento di medie e grandi strutture di vendita. La disciplina è stata successivamente abrogata dal regolamento regionale 7/2009, con una sola sopravvivenza transitoria relativa alla modulistica.
Ambito e funzione del regolamento
Il testo definisce il quadro applicativo e procedurale per l’insediamento delle strutture commerciali disciplinate dalla legge regionale sul commercio. Inoltre, costituisce riferimento procedurale anche per il futuro regolamento previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b), relativo agli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita.
Classificazione delle strutture commerciali
Il regolamento specifica l’articolazione delle strutture di vendita e ne dettaglia le tipologie rilevanti ai fini autorizzativi.
Per i centri commerciali, la classificazione è articolata in:
- di vicinato: composti da almeno una media struttura nei limiti della categoria M2 e da esercizi di vicinato, fino a una superficie complessiva massima di 2.500 mq;
- di interesse locale: superficie complessiva massima di 4.000 mq, con superficie del singolo esercizio non superiore alla categoria M3;
- intermedi: superficie fino a 10.000 mq, con singolo esercizio non superiore alla categoria G1;
- di interesse provinciale: superficie superiore a 10.000 mq fino al massimo di legge, con singolo esercizio non superiore alla categoria G2.
In ogni caso, almeno il 20% della superficie di vendita deve essere destinato a esercizi di vicinato.
Per le aree commerciali integrate, la classificazione è la seguente:
- piccole: superficie territoriale non superiore a 2 ettari;
- intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione, con esclusione delle strutture G2 del settore alimentare, in un’area compresa tra 2 e 5 ettari;
- di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.
Programmazione e modalità autorizzative
Il regolamento distingue le diverse tipologie di grandi strutture secondo il livello di programmazione competente.
Per le strutture isolate:
- le strutture alimentari e miste sono programmate dalla Regione tramite il regolamento di programmazione previsto dalla legge;
- le strutture non alimentari sono anch’esse soggette alla programmazione regionale;
- le strutture non alimentari a basso impatto non sono previste e la relativa domanda è irricevibile.
Per i centri commerciali:
- quelli di vicinato sono programmati dal Comune negli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita;
- quelli di interesse locale sono programmati dal Comune negli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita; in assenza di tali strumenti non sono autorizzabili;
- quelli intermedi e provinciali sono programmati dalla Regione.
Per le aree commerciali integrate, la programmazione è sempre regionale.
Resta fermo per tutte le strutture il rispetto delle modalità di autorizzazione previste dalla legge regionale e il rispetto degli standard urbanistici.
Valutazioni istruttorie e conferenza di servizi
Le strutture considerate di interesse locale sono sottoposte alla conferenza di servizi prevista dalla legge regionale, che verifica in particolare:
- l’influenza sovracomunale dell’iniziativa;
- la congruenza con gli strumenti di programmazione comunale;
- il possesso dei requisiti previsti dal regolamento.
L’autorizzazione all’insediamento o all’ampliamento di medie e grandi strutture deve essere preceduta da una valutazione diretta a escludere la creazione, o la formazione per effetto dell’autorizzazione, di un’area commerciale integrata. Se tale ipotesi ricorre, l’autorizzazione della singola struttura è subordinata al rilascio dell’autorizzazione per l’intera area commerciale e alla compatibilità con la programmazione regionale.
Regole particolari per i centri commerciali provinciali
L’attuazione delle previsioni relative ai centri commerciali di carattere provinciale può avvenire anche parzialmente in forma di area commerciale integrata, a condizione che:
- l’area destinata a centro commerciale rappresenti almeno il 60% della superficie di vendita realizzabile;
- sia garantita la quota di esercizi di vicinato prevista dalla legge.
Esclusioni
Il regolamento esclude l’insediamento di grandi strutture per la vendita di beni a basso impatto.
Abrogazione e disciplina residua
Il regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale 7/2009. Rimane tuttavia una disciplina transitoria espressa: fino all’approvazione della modulistica aggiornata prevista dal regolamento successivo, continua a essere utilizzata la modulistica allegata al R.R. n. 1/2004.
Attualità applicativa
L’atto ha oggi rilevanza molto limitata, perché formalmente abrogato e superato dalla disciplina successiva. È quindi da considerarsi sostanzialmente obsoleto, salvo l’eventuale uso storico o per la modulistica richiamata nel regime transitorio.
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