L.R. Puglia 9/2004
Riclassificazione dei parchi naturali di Porto selvaggio e Lama Balice - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 24 liuglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)"(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 9/2004 riclassifica i parchi di Porto Selvaggio e Lama Balice, sostituendo l’art. 27 della l.r. 19/1997. I due parchi restano soggetti alla disciplina delle aree protette e alla procedura dell’art. 6 l.r. 19/1997, con decorrenza dei termini dalla data di entrata in vigore della legge. La gestione provvisoria è affidata ai sindaci di Nardò e Bari fino a conclusione delle procedure.
Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice
Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice
La legge regionale Puglia 15 giugno 2004, n. 9 interviene sulla disciplina delle aree naturali protette regionali, sostituendo l’articolo 27 della l.r. 19/1997 e definendo il regime dei parchi di Porto Selvaggio e Lama Balice. Il provvedimento ha efficacia nel solo territorio della Regione Puglia.
Disciplina dei parchi riconfermati
La norma conferma come parchi naturali regionali:
- il parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio, istituito con l.r. 21/1980;
- il parco naturale in località Lama Balice del Comune di Bari, istituito con D.P.G.R. 14 luglio 1992, n. 352.
La ricognizione operata dalla legge colloca tali aree nell’ambito dei parchi naturali regionali di cui all’articolo 2, lettera a), della l.r. 19/1997.
Regime giuridico applicabile
I parchi di Porto Selvaggio e Lama Balice sono assoggettati:
- alle norme dell’articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la legge-quadro sulle aree protette;
- alla legge regionale Puglia n. 19/1997.
Per l’attuazione della disciplina procedurale, i termini previsti dall’articolo 6 della l.r. 19/1997 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2004.
Gestione provvisoria e vigilanza
Fino all’esaurimento delle procedure previste dall’articolo 6 della l.r. 19/1997, la gestione provvisoria dei due parchi è affidata:
- al Sindaco di Nardò per Porto Selvaggio;
- al Sindaco di Bari per Lama Balice.
La vigilanza sulla gestione provvisoria è attribuita all’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.
Profili di attualità
Il testo conserva rilievo come intervento di riclassificazione e disciplina transitoria, ma risulta sostanzialmente superato dalle successive istituzioni dei parchi regionali richiamate nelle note (Porto Selvaggio e Palude del Capitano; Lama Balice).
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