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Legge

L.R. Puglia 10/2004

Disciplina dei regimi regionali di aiuto(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 10/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Puglia i regimi regionali di aiuto alle imprese compatibili con il mercato comune UE, nei settori produttivi ammessi, tramite regolamenti attuativi della Giunta. Definisce finalità, tipologie di aiuto, beneficiari, intensità massime e regole operative, inclusi controlli, revoche e obblighi di mantenimento quinquennale degli investimenti.

Disciplina dei regimi regionali di aiuto della Regione Puglia

Disciplina dei regimi regionali di aiuto nella Regione Puglia

La legge definisce il quadro generale dei regimi regionali di aiuto per il sistema produttivo pugliese, da attuarsi mediante regolamenti regionali. L’intervento è impostato in coerenza con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con le competenze regionali in materia di sostegno alle attività produttive.

Finalità dell’intervento pubblico

La Regione Puglia orienta i regimi di aiuto al perseguimento di obiettivi di sviluppo economico e produttivo. In particolare, la potestà regolamentare regionale deve favorire:

  • competitività e innovazione;
  • investimenti in ricerca e sviluppo;
  • ampliamento della base produttiva;
  • diffusione dell’ingegneria finanziaria;
  • promozione del capitale umano;
  • sviluppo di filiere produttive e settori innovativi;
  • sviluppo del settore turistico;
  • incremento occupazionale.

Ambito di applicazione settoriale

La disciplina si applica alle attività di:

  • artigianato;
  • industria;
  • turismo;
  • commercio;
  • servizi.

È inoltre applicabile, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria, anche ad alcuni settori considerati sensibili, quali:

  • trasporti;
  • siderurgia;
  • costruzioni navali;
  • fibre sintetiche;
  • industria automobilistica.

Sono invece esclusi i settori relativi a:

  • produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dell’allegato II del Trattato CE;
  • pesca;
  • industria carbonifera.

La legge si applica anche agli interventi a sostegno delle attività produttive trasferiti dallo Stato alla Regione e alla gestione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Tipologie di aiuto e strumenti utilizzabili

Le finalità della legge possono essere perseguite tramite diverse forme di agevolazione, tra cui:

  • contributi in conto impianti;
  • contributi in conto esercizio;
  • contributi in conto interessi;
  • credito d’imposta;
  • bonus fiscale;
  • partecipazione al capitale di rischio;
  • sostegno a fondi di garanzia;
  • sostegno allo sviluppo del capitale umano.

La concessione degli aiuti avviene secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 123 del 1998, nelle forme automatica, valutativa e negoziale.

Intensità dell’aiuto e limiti comunitari

L’intensità dell’aiuto deve essere calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda e non può superare i massimali approvati dalla Commissione europea, nel rispetto della carta degli aiuti a finalità regionale applicabile alla Puglia. La misura dell’aiuto può essere aggiornata automaticamente in caso di successive decisioni della Commissione UE.

Soggetti beneficiari

I destinatari dei regimi di aiuto sono le imprese che rientrano nella definizione comunitaria di piccola, media e grande impresa. Possono accedere sia imprese singole sia imprese associate in forma consortile.

Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono inoltre risultare in regola con i rispettivi contratti di lavoro, comprese le contrattazioni collettive territoriali.

Regolamenti attuativi e contenuti obbligatori

I regimi di aiuto diventano operativi tramite regolamenti della Giunta regionale, che devono definire condizioni e modalità di accesso, dotazione finanziaria e ogni specificazione necessaria all’applicazione concreta del regime.

I regolamenti devono indicare:

  • le ragioni che giustificano l’istituzione del regime;
  • la coerenza e compatibilità con il Trattato CE e con la disciplina sugli aiuti a finalità regionale;
  • gli obiettivi generali e specifici perseguiti;
  • le singole tipologie di intervento ammissibili;
  • l’esclusione di progetti e spese iniziati prima della presentazione della domanda;
  • l’obbligo di mantenere l’investimento incentivato per cinque anni dalla data di entrata in funzione;
  • le modalità di valutazione e selezione dei progetti;
  • le modalità di erogazione, i controlli, il monitoraggio, le sanzioni, la revoca e le garanzie per il recupero delle somme erogate.

Revoca degli aiuti e controlli successivi

Le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate se, concluso l’intervento finanziato, l’impresa non risulta in regola con:

  • la normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
  • gli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

La disciplina presuppone quindi un sistema di verifiche, monitoraggio e recupero delle somme, affidato ai regolamenti attuativi.

Deprecazione pratica

L’atto non risulta obsoleto in senso pratico, poiché costituisce il quadro generale dei regimi regionali di aiuto della Regione Puglia e continua a rilevare come base normativa per gli atti attuativi e per la disciplina degli aiuti regionali.

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