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Legge

L.R. Puglia 12/2004

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistoico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Normativa regionaleL.R. Puglia 12/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Puglia n. 27/1998 su caccia programmata, ATC, tesserino regionale e commissioni venatorie. Precisa che gli ATC sono destinati alla caccia alla fauna stanziale, disciplina accessi e permessi per cacciatori residenti ed extraregionali, aggiorna il rilascio del tesserino e la composizione della commissione d’esame.

Modifiche alla disciplina regionale sulla caccia e sugli ambiti territoriali di caccia (ATC)

Modifiche alla disciplina venatoria regionale

La legge regionale Puglia 29 luglio 2004, n. 12 interviene sulla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, aggiornando la disciplina della caccia programmata, degli ambiti territoriali di caccia (ATC), del tesserino regionale e della commissione per l’abilitazione venatoria. Si tratta di modifiche puntuali che incidono sull’organizzazione dell’attività venatoria e sulla gestione faunistico-ambientale nel territorio pugliese.

Ambiti territoriali di caccia e caccia programmata alla fauna stanziale

La disciplina risultante chiarisce che gli ATC sono istituiti dalla Regione, tramite il Piano faunistico venatorio regionale, in attuazione dei piani provinciali, e sono destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale. I piani faunistici venatori provinciali devono riportare l’ambito territoriale di caccia destinato a tale forma di prelievo.

Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito:

  • versando la quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza, esercitare la caccia alla fauna migratoria su tutti gli ATC della regione;
  • esercitare la caccia alla fauna stanziale nell’ATC della propria provincia di residenza.

È inoltre prevista la possibilità, per i cacciatori residenti in Puglia, di esercitare la caccia alla fauna stanziale anche in altri ambiti fuori dalla provincia di competenza, ma solo in presenza di capienza disponibile, previa autorizzazione del Comitato di gestione e previo versamento della relativa quota di partecipazione.

Per i posti disponibili non assegnati alla stanziale, il Comitato di gestione può rilasciare permessi giornalieri dietro pagamento di una quota fissata con il Programma venatorio.

Cacciatori residenti in altre regioni

Per i cacciatori residenti in altre regioni, la caccia alla fauna migratoria è ammessa per un massimo di 20 giornate e nei limiti del 4% dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC. L’accesso è subordinato all’autorizzazione del Comitato di gestione dell’ATC prescelto e al versamento della quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio.

La Regione, sentita la Provincia competente, stabilisce annualmente con il Programma venatorio il numero dei cacciatori extraregionali ammissibili per ogni annata venatoria in ciascun ATC. Gli eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

Regolamento di attuazione e organizzazione degli ATC

La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione degli ATC, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. Il regolamento deve disciplinare almeno:

  • la costituzione del Comitato di gestione degli ATC;
  • la durata in carica, le modalità di elezione o designazione e i rinnovi;
  • i compiti di gestione del territorio destinato alla caccia programmata;
  • le modalità di accesso alla caccia alla fauna stanziale;
  • le modalità di accesso per i cacciatori extraregionali alla fauna migratoria;
  • il rispetto del calendario venatorio regionale.

La durata dei Comitati di gestione degli ATC è fissata in cinque anni, in coerenza con quella del Piano faunistico venatorio regionale. Le Province esercitano poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull’attività dei Comitati di gestione, dei quali si avvalgono per la gestione degli ATC.

Tesserino regionale per l’esercizio venatorio

Il Comune di residenza, che provvede alla consegna del tesserino regionale, è tenuto a compilare la parte di propria competenza. La norma aggiornata non introduce ulteriori modifiche sostanziali sul regime del tesserino, ma precisa il ruolo del Comune nella compilazione.

Commissione per l’abilitazione venatoria

Viene modificata anche la composizione della commissione provinciale in materia di abilitazione venatoria. La Presidenza è attribuita a un componente nominato dalla Regione, esperto in legislazione venatoria. Sono inoltre previsti:

  • sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore e nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio provinciale;
  • per alcuni componenti indicati dalla legge, la presenza di un supplente;
  • la riduzione da tre a uno di talune rappresentanze, con aggiunta del supplente, come previsto dalle lettere modificate.

Efficacia e attualità

L’atto è una legge modificativa del 2004, ancora risultante non abrogata nel testo fornito. Tuttavia opera su una disciplina settoriale della caccia legata a piani, programmi e annualità venatorie: per gli effetti pratici occorre sempre verificare il testo vigente della L.R. Puglia n. 27/1998 e gli atti attuativi/programmatori successivi.

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