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Legge

L.R. Puglia 8/2004

Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private (•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 8/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Puglia autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. È stata abrogata dalla l.r. 9/2017, art. 31, lett. a), quindi oggi ha rilievo solo storico.

Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

La legge regionale pugliese disciplina il sistema di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, l’accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale. Il provvedimento è stato successivamente abrogato e ha oggi rilievo essenzialmente storico.

Finalità del sistema regionale

La Regione persegue l’obiettivo di garantire prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e uno sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale. Gli strumenti attraverso cui opera sono l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali.

Definizioni rilevanti

La disciplina chiarisce il significato dei principali istituti e di alcuni concetti operativi. In particolare:

  • l’autorizzazione comprende due distinti provvedimenti: uno per la realizzazione della struttura e uno per l’esercizio dell’attività;
  • l’accreditamento istituzionale attribuisce alle strutture già autorizzate lo status di possibili erogatori di prestazioni per conto del servizio sanitario;
  • l’accordo contrattuale definisce tra Regione, Aziende USL e soggetti accreditati tipologia, quantità delle prestazioni e relativa remunerazione, entro i limiti di spesa della programmazione regionale;
  • per nuova realizzazione si intende la costruzione o l’allestimento ex novo di strutture destinate ad attività sanitarie;
  • per ampliamento si intende l’aumento di posti letto, posti letto-tecnici, grandi apparecchiature o l’attivazione di nuove funzioni sanitarie;
  • per trasformazione si intende la modifica strutturale o funzionale, o il cambio d’uso, con o senza lavori;
  • per studio si intende il luogo in cui professionisti abilitati esercitano prestazioni sanitarie in forma singola o associata.

Compiti della Regione

La Regione esercita funzioni di programmazione, regolazione e controllo. In particolare:

  • con regolamenti di Giunta determina gli ambiti territoriali con carenze di strutture o capacità produttive ai fini della verifica di compatibilità del progetto, individua il fabbisogno assistenziale e gli standard per l’accreditamento, e può rimodulare la rete dei presidi ospedalieri;
  • sempre con regolamenti può integrare i requisiti minimi del d.p.r. 14 gennaio 1997 per l’autorizzazione all’esercizio e stabilire ulteriori requisiti per l’accreditamento;
  • con deliberazione di Giunta approva i modelli per la richiesta di autorizzazione e accreditamento e svolge un monitoraggio annuale dell’attuazione della programmazione regionale;
  • con decreto del Presidente dispone la decadenza nei casi previsti, applica le sanzioni di competenza e decide sulle istanze di riesame;
  • con determinazione dirigenziale rilascia la verifica di compatibilità, svolge la vigilanza sulle strutture autorizzate tramite il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente, verifica i requisiti di accreditamento e rilascia o revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento per le strutture di propria competenza.

Compiti dei Comuni

Ai Comuni spettano le funzioni amministrative relative:

  • al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, previa verifica di compatibilità regionale, e delle autorizzazioni all’esercizio di cui alla disciplina regionale;
  • alla vigilanza sulle strutture da essi autorizzate, svolta tramite il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente;
  • all’applicazione delle sanzioni di competenza.

Regime di abrogazione e attualità

La legge è stata abrogata dalla l.r. 9/2017, art. 31, lettera a). Pertanto non è più utilizzabile come disciplina vigente, se non per finalità ricostruttive o di studio della normativa previgente.

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