L.R. Puglia 11/2004
Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 11/2004 sostituisce l’articolo 1 della l.r. n. 2/1994, ridefinendo la ripartizione annuale dei contributi a favore delle sezioni regionali pugliesi di alcune associazioni riconosciute di tutela degli invalidi. È stata poi implicitamente abrogata dalla l.r. n. 1/2005, art. 43.
Modifica dei contributi regionali alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi
Modifica della disciplina dei contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi
La legge regionale Puglia n. 11 del 2004 interviene sulla precedente disciplina dei contributi destinati alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi. Il provvedimento sostituisce integralmente l’articolo 1 della l.r. n. 2/1994, ridefinendo i criteri di riparto delle risorse annuali tra le sezioni regionali pugliesi di alcune associazioni riconosciute.
Ambito di applicazione
La norma riguarda esclusivamente la Regione Puglia e opera in favore delle sezioni regionali pugliesi delle associazioni indicate nel testo. La finalità dichiarata è quella di favorire l’attività di rappresentanza e tutela svolta dalle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del d.P.R. n. 616/1997.
Ripartizione annuale dei contributi
Il contributo è concesso annualmente e viene distribuito in percentuale sullo stanziamento annuo di bilancio. La ripartizione prevista è la seguente:
- Unione italiana ciechi: 25%
- Ente nazionale protezione assistenza sordomuti: 9%
- Associazione nazionale mutilati invalidi di lavoro: 12%
- Associazione nazionale vittime civili di guerra: 3%
- Unione nazionale mutilati per servizio: 12%
- Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra: 16%
- Associazione nazionale mutilati e invalidi civili: 14%
- Associazione nazionale famiglie dei caduti dei dispersi in guerra: 3%
- Associazione italiana stomizzati: 4%
- Federazione associazione nazionale disabili: 2%
Regime di efficacia e obsolescenza
Il testo disponibile riporta che la legge è stata implicitamente abrogata dalla l.r. Puglia n. 1/2005, articolo 43. Di conseguenza, pur avendo modificato la disciplina dei contributi per il periodo di vigenza, l’atto è oggi privo di utilità applicativa ed è da considerarsi obsoleto.
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