Salta al contenuto
Legge

L.R. Puglia 11/2004

Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 11/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 11/2004 sostituisce l’articolo 1 della l.r. n. 2/1994, ridefinendo la ripartizione annuale dei contributi a favore delle sezioni regionali pugliesi di alcune associazioni riconosciute di tutela degli invalidi. È stata poi implicitamente abrogata dalla l.r. n. 1/2005, art. 43.

Modifica dei contributi regionali alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi

Modifica della disciplina dei contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi

La legge regionale Puglia n. 11 del 2004 interviene sulla precedente disciplina dei contributi destinati alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi. Il provvedimento sostituisce integralmente l’articolo 1 della l.r. n. 2/1994, ridefinendo i criteri di riparto delle risorse annuali tra le sezioni regionali pugliesi di alcune associazioni riconosciute.

Ambito di applicazione

La norma riguarda esclusivamente la Regione Puglia e opera in favore delle sezioni regionali pugliesi delle associazioni indicate nel testo. La finalità dichiarata è quella di favorire l’attività di rappresentanza e tutela svolta dalle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del d.P.R. n. 616/1997.

Ripartizione annuale dei contributi

Il contributo è concesso annualmente e viene distribuito in percentuale sullo stanziamento annuo di bilancio. La ripartizione prevista è la seguente:

  • Unione italiana ciechi: 25%
  • Ente nazionale protezione assistenza sordomuti: 9%
  • Associazione nazionale mutilati invalidi di lavoro: 12%
  • Associazione nazionale vittime civili di guerra: 3%
  • Unione nazionale mutilati per servizio: 12%
  • Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra: 16%
  • Associazione nazionale mutilati e invalidi civili: 14%
  • Associazione nazionale famiglie dei caduti dei dispersi in guerra: 3%
  • Associazione italiana stomizzati: 4%
  • Federazione associazione nazionale disabili: 2%

Regime di efficacia e obsolescenza

Il testo disponibile riporta che la legge è stata implicitamente abrogata dalla l.r. Puglia n. 1/2005, articolo 43. Di conseguenza, pur avendo modificato la disciplina dei contributi per il periodo di vigenza, l’atto è oggi privo di utilità applicativa ed è da considerarsi obsoleto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.