Direttiva 2000/18
Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva fissa un quadro minimo comune per l'esame dei consulenti per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose, con l'obiettivo di elevare la qualità della formazione e favorire il riconoscimento reciproco dei certificati CE. Essa definisce contenuti minimi delle prove, criteri per le commissioni d'esame e regole di cooperazione tra Stati membri. Il recepimento deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità sull'organizzazione concreta degli esami e sulla possibilità di limitare l'esame a specifiche classi di merci pericolose.
Prescrizioni minime per l'esame dei consulenti per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e via navigabile.
Ambito di applicazione
Si applica agli esami richiesti per ottenere il certificato CE di formazione dei consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, ai sensi della direttiva 96/35/CE. Riguarda i consulenti, le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose e le autorità competenti/commissioni d'esame designate dagli Stati membri. L'ambito materiale copre il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e via navigabile; sono previste possibilità di limitare l'esame e la validità del certificato ai soli tipi di merci o modi di trasporto pertinenti all'attività del candidato o dell'impresa.
Prescrizioni minime per l'esame dei consulenti per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose
La direttiva mira a creare un quadro normativo minimo comune per l'esame dei consulenti per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e via navigabile, in coerenza con la direttiva 96/35/CE. Nei considerando si sottolinea che il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente richiedono un adeguato livello qualitativo della formazione, anche per favorire il riconoscimento reciproco dei certificati CE.
Finalità e ratio dell'intervento
La disciplina risponde all'esigenza di armonizzare almeno i requisiti minimi dell'esame, poiché la direttiva 96/35/CE aveva già imposto alle imprese l'obbligo di designare consulenti per la sicurezza, ma non aveva dettagliato le regole d'esame né quelle relative alle commissioni d'esame. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, ma vincola al risultato: l'esistenza di un esame conforme a standard minimi comuni.
Ambito di applicazione
L'ambito oggettivo riguarda l'esame necessario per ottenere il certificato CE di formazione del consulente per la sicurezza, richiesto dalla direttiva 96/35/CE. L'ambito soggettivo comprende:
- i consulenti per la sicurezza;
- le imprese la cui attività comporta il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico o scarico connesse;
- le autorità competenti degli Stati membri;
- le eventuali commissioni d'esame designate.
L'ambito materiale copre il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e via navigabile. La direttiva consente però una modulazione dell'esame e della validità del certificato in funzione del modo di trasporto e, in taluni casi, delle tipologie specifiche di merci pericolose trattate.
Definizioni richiamate
L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nelle direttive collegate:
- "consulente" = persona indicata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/35/CE;
- "merci pericolose" = merci definite all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE e all'articolo 2 della direttiva 96/49/CE;
- "impresa" = imprese di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/35/CE;
- "esame" = esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/35/CE;
- "commissione d'esame" = organo designato dalle autorità competenti di uno Stato membro;
- "certificato CE" = certificato conforme al modello dell'allegato III della direttiva 96/35/CE.
Struttura minima dell'esame
L'articolo 3 impone un esame scritto obbligatorio, che può essere integrato da un esame orale. L'esame deve verificare se il candidato possiede il livello di conoscenza necessario per svolgere le funzioni di consulente ai fini del rilascio del certificato CE.
La prova scritta deve essere adattata al modo o ai modi di trasporto per cui il certificato è rilasciato. Il contenuto minimo è così articolato:
- almeno 20 domande a risposta libera;
- possibilità di usare domande a scelta multipla, con il criterio secondo cui due domande a scelta multipla equivalgono a una domanda a risposta libera;
- domande vertenti almeno sulle materie dell'allegato II della direttiva 96/35/CE.
Tra le materie da considerare con particolare importanza, in funzione del modo di trasporto, sono indicate:
- misure generali di prevenzione e di sicurezza;
- classificazione delle merci pericolose;
- condizioni generali di imballaggio, comprese cisterne, contenitori e carri serbatoi;
- iscrizioni ed etichette di pericolo;
- indicazioni nei documenti di trasporto;
- maneggio e sistemazione del carico;
- formazione professionale dell'equipaggio;
- documenti di bordo e certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto;
- consegne di sicurezza;
- requisiti relativi al materiale di trasporto.
A ciascun candidato deve inoltre essere assegnato uno studio di un caso relativo ai compiti descritti nell'allegato I della direttiva 96/35/CE, per verificare la capacità effettiva di svolgere le mansioni del consulente.
Esami limitati a specifiche categorie di merci pericolose
La direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere un esame circoscritto alle sole materie pertinenti, per i candidati che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose. Le categorie espressamente menzionate sono:
- classe 1 (esplosivi);
- classe 2 (gas);
- classe 7 (materie radioattive);
- classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
- numeri UN 1202, 1203 e 1223 (prodotti petroliferi).
In tali casi il certificato CE deve indicare chiaramente che la validità è limitata alle merci pericolose per le quali il consulente è stato esaminato.
Commissioni d'esame e garanzie di qualità
Se gli Stati membri non organizzano direttamente l'esame, l'articolo 4 impone di nominare commissioni d'esame che rispondano a criteri minimi di qualità e indipendenza. In particolare, devono essere assicurati:
- competenza tecnica della commissione;
- specificazione delle modalità d'esame proposte;
- misure per garantire l'imparzialità degli esami;
- indipendenza della commissione da persone fisiche o giuridiche che impiegano consulenti.
La designazione deve essere approvata per iscritto e può avere una durata limitata. Ciò lascia agli Stati membri un margine organizzativo, ma entro parametri minimi vincolanti.
Cooperazione tra Stati membri
L'articolo 5 prevede un obbligo di reciproca assistenza nell'attuazione della direttiva. Inoltre, ciascuno Stato membro deve trasmettere regolarmente alla Commissione la raccolta delle domande utilizzate nell'esame; la Commissione provvede a informarne gli altri Stati membri. La disposizione mira a favorire l'omogeneità degli esami e la circolazione delle informazioni tra amministrazioni.
Recepimento, pubblicità delle misure nazionali e notifica
L'articolo 6 disciplina il recepimento. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dallo Stato membro.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato. Si tratta di un tipico obbligo di trasposizione e notifica, coerente con la natura della direttiva come atto vincolante quanto al risultato, ma non quanto alla forma.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, che devono adottare le misure di recepimento nei termini previsti.
Disposizioni principali
Oggetto e obbligo di adeguamento nazionale
L'articolo 1 stabilisce prescrizioni minime per l'esame richiesto per ottenere il certificato CE di formazione dei consulenti per la sicurezza ai sensi della direttiva 96/35/CE. Gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari affinché i consulenti siano esaminati in modo conforme a tali requisiti minimi.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 definisce i concetti di consulente, merci pericolose, impresa, esame, commissione d'esame e certificato CE, richiamando in particolare le direttive 96/35/CE, 94/55/CE e 96/49/CE.
Struttura minima dell'esame
L'articolo 3 prevede un esame scritto obbligatorio, eventualmente integrato da un esame orale, per verificare il livello di conoscenza necessario. La prova scritta deve essere adattata al modo o ai modi di trasporto per cui il certificato è rilasciato.
Contenuto delle prove e casistica
La prova scritta deve comprendere almeno 20 domande a risposta libera sulle materie dell'allegato II della direttiva 96/35/CE; sono ammesse domande a scelta multipla, con equivalenza di due domande a scelta multipla a una domanda a risposta libera. È richiesto anche lo studio di un caso relativo ai compiti del consulente di cui all'allegato I della direttiva 96/35/CE.
Esami limitati a specifiche merci pericolose
Gli Stati membri possono limitare l'esame alle sole materie pertinenti per i candidati che intendono lavorare per imprese specializzate in determinati tipi di merci pericolose. Sono indicati, tra gli altri, classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas), classe 7 (materie radioattive), classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, nonché i numeri UN 1202, 1203 e 1223; il certificato CE deve indicare chiaramente la limitazione della sua validità.
Commissioni d'esame: criteri e approvazione
L'articolo 4 stabilisce che, se gli Stati membri non organizzano direttamente l'esame, devono nominare commissioni d'esame competenti, con modalità d'esame definite, misure per garantire l'imparzialità e indipendenza da persone fisiche o giuridiche che impiegano consulenti. La designazione deve essere approvata per iscritto e può avere durata limitata.
Cooperazione tra Stati membri e scambio di domande
L'articolo 5 impone reciproca assistenza tra Stati membri nell'attuazione della direttiva. Ciascuno Stato membro deve trasmettere regolarmente alla Commissione la raccolta delle domande utilizzate nell'esame, e la Commissione deve informarne gli altri Stati membri.
Recepimento e notifiche
L'articolo 6 impone il recepimento entro tre mesi dall'entrata in vigore della direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 8 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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